Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24017 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31664/2019 proposto da:

P.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO

CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3791/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.C., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dalla Nigeria per la paura di essere ucciso. Riferì che mentre guidava un risciò, ha investito accidentalmente una persona e, dopo averla soccorsa, è scappato nella vicina caserma per trovare riparo dalle persone che avevano assistito all’incidente e che volevano aggredirlo. Fu proprio lì che apprese che l’uomo che aveva investito era una persona influente della zona e che, pertanto, la stessa polizia gli consigliò di fuggire per evitare future ripercussioni. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento P.C. propose ricorso D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 10 febbraio 2018, comunicata il 12 dicembre 2018, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che:

a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse infondata, ritenendo il racconto del richiedente inattendibile e contraddittorio;

b) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata, in quanto non fu fornita alcuna prova circa la violenza generalizzata presente nel paese d’origine;

d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata, non avendo il richiedente allegato alcun fattore circa la condizione di “particolare vulnerabilità”, presupposto per il rilascio di suddetta protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3791/2019 del 18 ottobre 2019.

4. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da P.C. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè omesso esame dei fatti decisivi ex art. c.p.c., nn. 3 e 5. Il giudice di merito non avrebbe considerato la persecuzione subita in forma diretta e indiretta dal richiedente.

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, l’inesistenza dei presupposti – fatti o atti persecutori – richiesti per la protezione internazionale, senza che il ricorrente abbia opposto, nell’illustrazione del motivo, convincenti ragioni idonee ad inficiare la decisione di merito.

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo il giudice compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente nelle aree indicate in base al dovere di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Lo è perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza. Infatti il Giudice del merito per quanto riguarda la protezione sussidiaria ha citato il rapporto UNCHR sulla Nigeria che non viene contestato nel motivo di ricorso. La Corte territoriale ha escluso che la Nigeria nel suo complesso versi in una situazione configurabile come di conflitto armato o di violenza generalizzata tale da sottrarre la popolazione alla protezione dello Stato, o comunque da pregiudicare in concreto l’appellante per il sol fatto di ritornare nel paese. E nemmeno viene denunciata una situazione diversa nel Paese di provenienza utilizzando altri rapporti. Il ricorrente insiste solo sul rischio di persecuzione per l’omicidio di un potente.

5.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e artt. 10 comma 3, motivazione apparente circa la domanda di protezione umanitaria e omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente anche in questo motivo non si raffronta con la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito ha ritenuto che non solo non è stata dedotta una qualche vulnerabilità ricollegabile a problemi di carattere sanitario da parte del ricorrente ma ha, anche, affermato che il livello di integrazione è quasi nullo. Nel motivo non c’è nessuna indicazione sulla integrazione del ricorrente nè, sull’eventuale, compressione di diritti fondamentali.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefinsio della parte pubblica.

6. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA