Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24017 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 26/09/2019), n.24017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24421-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SATI STUDI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1418/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

1418/2013 depositata il 29.5.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

aprile 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza del 31.8.2005, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda introdotta con atto di citazione da S.A.T.I. Studio e Applicazioni Industriali srl nel contraddittorio con il Ministero delle Finanze, atto nel quale esponeva di avere ricevuto la notifica di sei inviti di pagamento emessi dalla Dogana di (OMISSIS), per la complessiva somma di lire 3.085.616.490, unitamente a sei atti di accertamento e rettifica (tutti datati 24.11.2000), in cui si contestava la falsità del certificato di importazione AGRIM (OMISSIS) rilasciato dall’ODEADOME (Ufficio Sviluppo dell’Economia Agricola del Dipartimento d’Oltre mare) di (OMISSIS), per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta; lamentava in particolare la società istante la mancanza di prova della falsità della menzionata documentazione, la propria buona fede nell’acquisto della merce da un soggetto terzo e che incombeva in capo alla amministrazione l’onere di fornire la prova della propria pretesa;

– Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero, con l’intervento dell’Agenzia delle Dogane (quest’ultima divenuta operativa – al pari delle altre agenzie fiscali – a far tempo dall’1.1.2001, in forza di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c.);

– Il ministero riproponeva la questione – disattesa in primo grado – della propria carenza di legittimazione passiva;

– Nel merito l’appello si incentrava sulla erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto non provata la falsità dei certificati di importazione AGRIM;

La corte d’appello rigettava l’appello proposto dal Ministero e dall’Agenzia delle Dogane, interveniente, e condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite;

– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso, affidato a tre motivi.

– La società, intimata, non si è costituita;

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– In via pregiudiziale va ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, parte del giudizio, rispetto alla quale la sentenza non è stata impugnata, disponendosi, a tal fine, il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento; rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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