Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24017 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19948/2009 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GREGORIS, rappresentato e difeso dall’avvocato FORCONI Maurizio

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (quale incorporante della già TORO

ASSICURAZIONI S.P.A.) in persona dei suoi legali rappresentanti avv.

T.G. e Dott. S.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ CARDUCCI 4, presso lo studio

dell’avvocato DI MARIO Nicola, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 314/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/08/2008 R.G.N. 421/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FABIO SCUDELLARI per delega; udito l’Avvocato

ANNAMARIA PITZOLU per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del 1^, 2^, 3^ e 4^

motivo del ricorso, accoglimento del 5^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- A.M. agì giudizialmente (“anche”, per quanto in questa sede interessa) nei confronti di P.R. e della Toro s.p.a. per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati a seguito dell’urto da parte sua (che era alla guida di una Fiat Croma) contro un autocarro fermo sulla corsia di sorpasso del raccordo autostradale (OMISSIS) perchè a sua volta precedentemente investito, a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, dalla vettura della P..

I convenuti resistettero.

Con sentenza depositata il 26.1.2002 il Tribunale di Perugia, ravvisato il paritetico apporto causale dell’attore e della P., condannò i convenuti al risarcimento della metà dei danni subiti dall’ A., così riconoscendogli Euro 7.068, per danno alla vettura ed Euro 111.830 per danno non patrimoniale alla persona, escludendo che le lesioni ne avessero sminuito la capacità lavorativa specifica.

2.- La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Perugia che, a tale ultimo titolo, ha riconosciuto anche Euro 48.790,67 da rivalutarsi (la sentenza è stata peraltro fatta oggetto di istanza di correzione per non avere la Corte d’appello proceduto alla decurtazione del 50% dell’importo in ragione del ravvisato concorso causale dello stesso A.), oltre alle spese processuali, liquidate in Euro 9.000 per diritti e onorari.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’ A., affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a.

Assicurazioni Generali (incorporante della Toro).

L’intimata P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che facesse stato nel giudizio civile, ex art. 654 c.p.p., la sentenza penale di condanna dell’ A. (oltre che della P.) per omicidio colposo in danno della trasportata dallo stesso A..

1.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto la Corte d’appello (a pagina 10 della sentenza) ha comunque autonomamente apprezzato le risultanze processuali, pervenendo autonomamente alla conclusione del paritetico apporto causale dei due condannati in sede penale.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per vizio della motivazione sul punto decisivo dell’apporto causale del ricorrente e per violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c..

Ex art. 366 bis c.p.c., si chiede che la Corte di cassazione “stabilisca se il giudice di merito possa fondare la propria decisione valutando solamente parte delle risultanze istruttorie, omettendo di valutare le altre, senza manifestare di averle esaminate e di addurre alcuna motivazione”.

2.1.- L’inammissibilità del motivo deriva dall’assoluto difetto delle indicazioni prescritte dall’ultima parte della menzionata disposizione e dalla mancanza di un quesito di diritto che concerna le norme che si assumono violate.

3.- Col terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione e violazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. sulla (effettuata) diminuzione del risarcimento in relazione alla (erroneamente ravvisata) paritetica colpa del ricorrente.

Ex art. 366 bis c.p.c. si domanda “se nel caso di concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno, il giudice del merito debba ridurne il risarcimento in proporzione dell’entità della relativa colpa da determinarsi alla luce di tutte le circostanze concrete emerse nel corso del procedimento”.

3.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in ordine al precedente, speculare motivo. Va soggiunto che la risposta affermativa che in ipotesi si desse alla domanda non comporterebbe certamente, in se stessa, l’accoglimento del motivo.

4.- Col quarto motivo sono dedotti i vizi di motivazione omessa “e” contraddittoria (tra loro peraltro incompatibili, non potendo essere illogico o contraddittorio quel che si assume non esserci) sul punto decisivo della determinazione nel 4% dell’incapacità lavorativa specifica, a fronte delle conclusioni del c.t.u. che in appello la aveva indicata nel 10%, nonchè violazione di svariate disposizioni del codice di rito.

4.1.- Il motivo è manifestamente infondato, essendo stata a pagina 17, quinto capoverso della sentenza, esaurientemente chiarita la ragione della riduzione, correlata al rilievo che il reddito dell’attore derivava solo in parte dall’attività manuale.

5.- Col quinto motivo la sentenza è censurata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 39 del 1977, art. 4, e del principio di conservazione degli atti giuridici, nonchè per illogicità della motivazione in punto di esclusa (dalla corte d’appello) richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa temporanea.

5.1.- Il motivo è fondato.

Dalle conclusioni trascritte in sentenza (a pagina 2) risulta che l’appellante aveva chiesto il risarcimento di “tutti i pregiudizi”, sicchè è erronea l’affermazione della corte d’appello che l’appellante non aveva formulato “alcuna richiesta di risarcimento di danno patrimoniale conseguente all’inabilità temporanea” (così la sentenza impugnata, all’inizio di pag. 17).

6.- Conclusivamente, accolto solo il quinto motivo del ricorso principale, la sentenza va cassata in relazione perchè il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, effettui esclusivamente la liquidazione (della metà) del danno patrimoniale da incapacità lavorativa temporanea (se le parti non ritenessero di poter evitare la riassunzione, essendo munite dei dati conoscitivi la cui mancanza preclude invece a questa Corte di provvedere ex art. 384 c.p.c.).

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in relazione alla solo parziale fondatezza del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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