Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24016 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12795-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LORENZON, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AXITEA S.P.A., (già Sicurglobal S.p.A e già La Vigile San Marco

S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA dep.

il 18/11/2014 R.G.N. 361/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato LILLO SALVATORE BRUCCOLERI per delega verbale

Avvocato LORENZON ANGELO;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato GUIDO

ROSSI.

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 538 in data 18.11.2014, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso proposto da C.P. nei confronti della società Axitea spa (già Sicurglobal spa), volto all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 7.7.2010 a causa del mancato rinnovo del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata ed alla pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.

2. La Corte territoriale, ricondotto il licenziamento all’art. 1464 c.c. ed alla ipotesi espressamente disciplinata dall’ art. 120 del CCNL settore Vigilanza, ha ritenuto che il licenziamento era legittimo perchè mancava l’interesse della datrice di lavoro alla prosecuzione di una prestazione lavorativa divenuta impossibile a causa del mancato rinnovo del decreto prefettizio e perchè era risultato provato che non vi fosse alcuna possibilità di reimpiego del C., neanche in mansioni inferiori rispetto al profilo del suo inquadramento.

3. La Corte territoriale ha accertato che: il venir meno di detto decreto prefettizio aveva determinato la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro; la società datrice di lavoro aveva provato che alla data di adozione del licenziamento era ragionevole prevedere che l’impossibilità per il lavoratore di rendere la prestazione lavorativa si sarebbe protratta per un tempo non compatibile per la organizzazione produttiva (il licenziamento era stato comminato quando era decorso il termine di centottanta giorni, individuato dall’art. 120 del CCNL Vigilanza come periodo di tempo congruo per la valutazione dell’interesse della datrice di lavoro alla “futura prestazione lavorativa” e per consentire al lavoratore di tornare il possesso del titolo abilitativo; il decreto prefettizio non era stato rinnovato per difetto del requisito della buona condotta a causa della pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora); l’assenza di censure nell’atto di appello aveva reso intangibile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato che, in epoca successiva al licenziamento, la società non aveva effettuato alcuna assunzione in relazione all’inquadramento ed alle mansioni propri del C. e nella parte in cui aveva escluso che questi avesse segnalato, prima del licenziamento, di avere competenze professionali tecnico-informatiche; era emerso che, nel periodo precedente il licenziamento, la società aveva concluso, per fare fronte ad esigenze produttive provvisorie, due contratti a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni di portierato solo dal 14.6.2010 al 15.11.2010, mansioni, inferiori a quelle proprie del livello di appartenenza del C., il quale, comunque, non avrebbe potuto svolgerle perchè sottoposto già prima del giugno 2010 alla misura restrittiva degli arresti domiciliari; i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 25.9.2010 erano correlati a servizi acquisiti successivamente al licenziamento.

4. Avverso detta sentenza C.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con tempestivo controricorso la società Axitea spa spa (già Sicurglobal spa e già La Vigile San Larco spa).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed “error in procedendo” in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6. In sostanza il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le risultanze istruttorie e di esplicitare le ragioni per le quali non aveva ammesso la prova testimoniale. Sostiene di avere censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che esso lavoratore era in grado di svolgere mansioni di tipo informatiche. Deduce di avere rappresentato alla datrice di lavoro di possedere le competenze professionali necessarie per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle originariamente affidate e ciò sia all’atto dell’offerta della prestazione lavorativa, sia nel corso del tentativo di conciliazione, e asserisce che dette competenze erano desumibili dal libretto di lavoro, dalla dichiarazione di assunzione in qualità di tecnico hardware e software rilasciata dalla Ovest Elettronica sri, dalle informazioni che l’Inps avrebbe potuto fornire e che non erano richieste.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1464 c.c. e della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 per avere la Corte territoriale affermato che i posti disponibili relativamente a mansioni inferiori nel periodo precedente il licenziamento non avrebbero potuto essere offerti ad esso ricorrente impossibilitato a svolgere attività lavorativa perchè sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Assume che, ove la datrice di lavoro avesse offerto la nuova e diversa occupazione, esso ricorrente avrebbe potuto richiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 284 c.p.p.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.

Esame dei motivi.

8. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente addebita alla sentenza vizi motivazionali, perchè omette di specificare quale sia il fatto “storico” non esaminato, in spregio a quanto imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.11.2014), risultante dalla modifica apportata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. SS.UU n. 8053/2014).

9. Esso è inammissibile nella parte in cui sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

10. Il motivo è, del pari inammissibile, nella parte in cui il ricorrente deduce di avere censurato la statuizione di primo grado che aveva escluso la possibilità di adibizione di esso ricorrente a mansioni tecnico informatiche in quanto non risulta allegato al ricorso l’atto di appello e nemmeno sono fornite indicazioni utili per il suo facile rinvenimento nel presente giudizio. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

11. Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6 nullità della sentenza. Va al riguardo osservato che, a seguito della riforma del 2012, è venuto meno il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza – sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza – e sulla coerenza – sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta -. Nessuno di tali vizi affligge la sentenza impugnata, nella quale risultano esposte in maniera coerente e non meramente apparente le ragioni poste a fondamento del “decisum” (cfr. punti 2 e 3 di questa sentenza).

12. Il secondo motivo è inammissibile.

13. Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo “dictum”, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua “ratio” non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. SSUU 7931/2013; Cass. 4293/2016, 7838/2015).

14. Come evidenziato nel punto 3 di questa sentenza, la Corte territoriale ha ritenuto che ogni possibilità di utile reimpiego del C. doveva ritenersi esclusa non solo perchè questi già prima del licenziamento risultava sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (arresti domiciliari) sicchè le mansioni, inferiori, relative al servizio di portierato non avrebbero potuto comunque essere offerte al C., ma anche perchè era emerso che al momento del licenziamento non erano disponibili nemmeno posti propri di qualifiche inferiori, e che l’assunzione di due lavoratori con contratto a tempo determinato, nel periodo precedente il licenziamento del C., aveva trovato ragione in esigenze organizzative e produttive non durature ma solo provvisorie.

15. Ebbene, rispetto a quest’ultima “ratio decidendi” non vi è censura alcuna sicchè la sentenza impugnata deve essere mantenuta ferma in relazione a tale “ratio” che sorregge, autonomamente, la decisione di rigetto dell’appello.

16. La censura è inammissibile nella parte in cui il ricorrente, dolendosi che la Corte territoriale abbia affermato che esso ricorrente in ogni caso non avrebbe potuto svolgere le inferiori mansioni di portiere perchè sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, asserisce che ove dette mansioni fossero state offerte il giudice penale avrebbe potuto autorizzarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 284 c.p.p.

17. Si tratta di questione nuova – involgente anche nuovi accertamenti di fatto sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito. Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (Cass. 167/2017, 22934/2016, 23045/2015, 5070/2009, 20518/2008, 4391/2007, 25546/2006, 14599/2005).

18. Il terzo motivo è infondato in quanto il ricorrente, soccombente nel giudizio di appello, non ha interesse alcuno a dolersi della regolazione delle spese relative a detto giudizio, atteso che queste sono state dichiarare compensate.

19. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

20. Le spese seguono la soccombenza.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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