Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24015 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33057/2019 proposto da:

U.N., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Sergio Antonelli, (sergioantonelli.avvocatinapoli.legalmail.it),

elettivamente domiciliato èpresso lo studio dell’avv.to Roberto

Diddoro, in Roma via Prenestina 1/A, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del giudice di pace di Napoli depositata il

27.9.2019 nel procedimento RG 48860/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Antonella Dott. Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.N., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Napoli che aveva respinto l’opposizione al decreto prefettizio di espulsione emesso dalla Prefettura competente.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice di pace respinse l’opposizione assumendo che la mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua propria del ricorrente doveva ritenersi irrilevante, posto che era stato tradotto nella lingua inglese e non era stato possibile provvedere, in tempi brevi, a reperire un interprete di lingua urdu; che non sussistevano ragioni che legittimassero la permanenza dello straniero nel territorio italiano in pendenza della domanda di protezione internazionale e prima della decisione ad essa relativa; che, infine, trattandosi di una seconda richiesta di protezione internazionale proposta dinanzi alla Commissione Territoriale, essa doveva ritenersi del tutto pretestuosa così come risultava infondato il paventato rischio di persecuzione.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.1. Assume che il giudice di pace aveva omesso di provvedere sulla domanda da lui proposta con la quale aveva censurato il decreto prefettizio che era stato emesso (in data 27.6.2019) quando non era ancora decorso il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per la proposizione del ricorso volto ad ottenere la protezione internazionale dinanzi al Tribunale di Catania, in ragione del rigetto della domanda da lui avanzata per la seconda volta dinanzi alla Commissione territoriale di Siracusa: afferma, al riguardo, che tale censura non era stata presa in considerazione in quanto la nullità denunciata era stata esaminata sotto il diverso profilo della illegittimità della permanenza dello straniero sino alla decisione del Tribunale sulla domanda di protezione internazionale.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e art. 10 bis, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 32, comma 4.

2.1. Assume che il giudice di pace aveva ritenuto erroneamente che ricorrevano i presupposti per l’espulsione decretata, omettendo del tutto di considerare che nel caso di domanda di protezione internazionale, il procedimento espulsivo doveva essere sospeso.

3. Con il terzo motivo, infine, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7.

3.1. Assume che erroneamente il giudice di pace aveva respinto la censura riguardante la circostanza che il decreto era stato notificato senza essere tradotto nella lingua da lui conosciuta e parlata, ed in assenza di valida giustificazione dell’omissione: al riguardo, assume che non era stata affatto considerata l’omessa motivazione dell’impossibilità di reperire un interprete.

4. Con il quarto motivo, infine, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c., della direttiva 2008/115/CE UE recepita dal D.L. n. 89 del 2011, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis.

4.1. Lamenta che il giudice di pace aveva omesso di provvedere sull’ultima censura proposta con la quale aveva denunciato che il decreto di espulsione doveva essere considerato illegittimo perchè non conteneva un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva invocata.

5. Il terzo motivo – che rappresenta l’antecedente logico degli altri – è fondato.

5.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l’Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell’espellendo, ovvero dell’inidoneità, nel concreto, di tal testo.

5.2. Nel caso in esame, è stato affermato apoditticamente e richiamando giurisprudenza di legittimità invero risalente ed isolata (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata) che la Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di dettagliare in modo specifico il motivo della mancata traduzione della lingua conosciuta dall’interessato, potendosi limitare a dare atto della impossibilità a provvedere; ed ha altresì ritenuto che fosse presumibile che il ricorrente, presente in Italia dall’agosto del 2016, fosse a conoscenza della lingua italiana.

5.3. In tal modo il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui:

a. “è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità” (cfr. Cass. 13323/2018; Cass. n. 3676/2012): nel caso in esame nessuna considerazione è stata formulata in ordine alla rarità della lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilità concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile;

b. “in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto” (Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass. 22607/2015).

5.4. Tanto premesso, la affermata presunzione di conoscenza della lingua italiana desunta dalla mera permanenza sul territorio per un periodo, oltretutto, soltanto triennale, risulta apodittica e non fondata su elementi concreti, palesati nella motivazione del provvedimento, i quali esigono un particolare rigore da parte del giudice di merito ridondando sulla tutela del diritto del ricorrente di comprendere esattamente il significato di un provvedimento di natura e contenuto tecnico giuridico che riguarda diritti fondamentali della sua persona.

6. Il giudice di pace si è discostato dai principi di diritto sopra richiamati.

6.1. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di merito, il decreto di espulsione va dichiarato nullo in questa sede.

7. Ogni altra censura resta assorbita e le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del decreto di espulsione del Prefetto di Napoli n. 252, emesso a carico del ricorrente in data 27.9.2019.

Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura UTG di Napoli, in solido, al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed a quelle del giudizio di legittimità da liquidarsi in Euro 2.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre che, per entrambi i giudizi, ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA