Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24015 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24015 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24314-2011 proposto da:
ARNONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dell’avvocato DIERNA ANTONINO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BIANCO MARINA,
BIANCO MARINO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2012
2560

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PRATO, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO CENTRALE DI ROMA;
– intimati –

Data pubblicazione: 23/10/2013

non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 14366/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BIANCO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

PREMESSO IN FATTO.
1. Con ricorso notificato il 7.10.11, Arnone Salvatore
chiedeva la revocazione della sentenza n. 14366/11, emessa da questa Corte in data 5.4.11 e depositata il
30.6.11, con la quale, era stato dichiarato inammissibile
il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigettato il
ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 10/06, emessa dalla CTR della
Toscana il 7.4.06.
2. La ricorrente si doleva del fatto che la Corte avesse
ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso – avente ad oggetto l’eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 7 del 10.2.05, emessa dalla CTP di
Prato e depositata il 10.3.05 – per mancanza di prove in
ordine al passaggio in giudicato di detta sentenza, laddove – ad avviso del ricorrente – tale prova sarebbe stata allegata al ricorso per cassazione, e consisterebbe
nell’attestazione della segreteria della CTP di Prato, in
data 11.12.06, circa la mancanza di iscrizione a ruolo di
atti di appello avverso la suddetta decisione.
3. La parte resistente non ha svolto attività difensiva.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince
che Arnone Salvatore, con separati ricorsi, impugnava gli
avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione, ai
fini IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni di imposta 1997 e
1998. Il ricorrente deduceva la nullità degli atti impositivi, poichè riferentisi ad imposte coperte dal condono
fiscale ai sensi dell’art. 9 1. 289/02 (cd. condono tombale), del quale il contribuente aveva fruito per gli anni dal 1997 al 2001. L’Amministrazione finanziaria eccepiva, di contro, che il condono suddetto, nella fattispecie concreta, non era operante, stante la causa ostativa
prevista dal co. 14 del succitato art. 9, essendo stato
notificato all’Arnone, prima dell’entrata in vigore della
legge 289/02, “sotto forma di diretta conoscenza”, un
processo verbale di constatazione, avente ad oggetto le
violazioni successivamente poste a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente.
In relazione all’anno di imposta 1997, la CTP – con sentenza n. 7/05 – accoglieva il ricorso dell’Arnone, sul
presupposto che il processo verbale di constatazione, in
quanto consegnato in copia al contribuente e non notificato al medesimo, non potesse costituire ostacolo
all’efficacia del condono ex art. 9, co. 14 l. 289/02.
Tale pronuncia, emessa in data 10.2.05, e depositata il
10.3.06, passava in cosa giudicata.
Per l’annualità 1998, invece, la Commissione adita, sia
in prime che in seconde cure, si pronunciava in senso
sfavorevole al ricorrente; da ultimo con la decisione di
appello, n. 10/06, che ha costituito oggetto di esame da
parte della sentenza di questa Corte n. 14366/11, e che
veniva, peraltro, resa in data 7.4.06, ossia successivamente alla pronuncia relativa all’anno 1997, passata in
giudicato.

1.1. L’Arnone, sulla scorta del giudicato formatosi in
relazione al primo anno di imposta in contestazione, proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, deducendo – come primo motivo di ricorso – la violazione del disposto
di cui all’art. 2909 c.c., per essersi formato il giudicato sulla questione relativa alla mancanza di un fatto
ostativo all’operatività del cd. condono tombale, per non
essere la mera consegna di copia del processo verbale di
constatazione equipollente alla notifica di tale atto.
La Corte, tuttavia, nella menzionata pronuncia n.
14366/11, riteneva che mancasse la prova del passaggio in
giudicato della sentenza n. 7/05, resa in relazione
all’annualità di imposta 1997, essendo la copia prodotta
in giudizio dall’Arnone “priva della attestazione del
passaggio in giudicato”, e non essendovi agli atti, ad
avviso della Corte, “elementi da cui potere evincere in
modo certo la mancata impugnazione nel termini”. La Corte
concludeva, pertanto, per l’impossibilità di valutare
detta decisione ai sensi dell’art. 2909 c.c.
1.2. La sentenza n. 14366/11 ha formato, quindi, oggetto
del presente ricorso in revocazione, con il quale
l’Arnone deduce esservi stata, invece, agli atti
dell’espletato giudizio di legittimità la prova, ritualmente allegata al ricorso per cassazione, del passaggio
in giudicato della sentenza n. 7/05; prova che consisterebbe, invero, a parere del ricorrente, nell’attestazione
della segreteria della CTP di Prato, in data 11.12.06,
circa la mancanza di iscrizione a ruolo di atti di appello avverso la suddetta decisione.
2. Il ricorso per revocazione è fondato e va accolto.
2.1. Va osservato, invero, che sussiste l’errore revocatorio commesso dalla Corte di Cassazione – diverso
dall’errore ostativo, che si concreta nell’erronea manifestazione della volontà del giudicante, ed è emendabile
in sede di correzione (artt. 287 e 288 c.p.c.), nonché
dall’errore vizio che si manifesta in un’errata valutazione delle risultanze processuali, ed è denunciabile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – qualora la Corte incorra in un’erronea percezione degli atti di causa e, segnatamente, nella supposizione di un fatto la cui verità è
supposizione
nella
esclusa,
o
incontestabilmente
dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. E ciò sempre che: l’evento su cui cade
l’errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia
pronunziato; che l’errore stesso sia essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea
da parte della Corte e la decisione emessa sussista un
nesso causale, tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa; che tale errore riguardi gli atti
“interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la
Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria
indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso (cfr.
ex plurimis, Cass. 7647/05, S.U. 26022/08, S.U. 1666/09).
2.2. Ebbene, nel caso concreto, ad avviso della Corte,
sussistono tutti i suesposti requisiti per l’accoglimento
dell’istanza di revocazione. La sentenza n. 14366/11,

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emessa da questa Corte, ha, invero, respinto il primo motivo di ricorso del l’Arnone – fondato sul giudicato formatosi sull’annualità di imposta 1997 – sul presupposto
di fatto, del tutto erroneo, che mancassero agli atti
elementi di prova dai quali desumere che la sentenza n.
7/05 della CTP di Prato fosse effettivamente passata in
cosa giudicata. Di contro, tale circostanza poteva agevolmente desumersi dal certificato attestante la mancata
impugnazione di detta sentenza, rilasciato dalla segreteria della CTP di Prato in data 11.12.06, regolarmente allegato al ricorso per cassazione proposto dal contribuente (n. 4 dell’elenco delle produzioni documentali), come
si evince dall’attestazione della cancelleria di questa
Corte in data 7.9.11.
Di conseguenza, dovendo ritenersi sussistente, nella specie, l’errore revocatorio in cui è incorsa la Corte
nell’affermare che non risultasse comprovato il passaggio
in giudicato della predetta sentenza, desumibile, invece,
dalla documentazione suindicata, il ricorso per revocazione dell’Arnone non può che essere accolto.
3. Passando, quindi, alla fase rescissoria del giudizio
e, quindi, all’esame del ricorso per cassazione proposto
dal contribuente avverso la decisione di seconde cure, va
rilevato che, con il primo motivo di ricorso l’Arnone denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3.1. Deduce, infatti, il ricorrente che il giudicato formatosi sulla decisione n. 7/05 della CTP di Prato (che
aveva accertato l’insussistenza della causa ostativa al
cd. condono tombale, ai sensi dell’art. 9, co. 14 l.
289/02, costituita dall’avvenuta notifica al contribuente
del processo verbale di constatazione, per essere stato
lo stesso consegnato all’Arnone in copia, e non notificato) non era stato possibile dedurlo nel giudizio di appello, essendosi detto giudicato formato in epoca successiva (26.4.06, essendo stata la sentenza della CTP n.
7/05 depositata il 10.3.05) all’emissione della sentenza
(depositata il 7.4.06) della CTR della Toscana n. 10/06,
impugnata con ricorso per cassazione. Tuttavia, ad avviso
dell’Arnone, tale giudicato esterno ben potrebbe essere
dedotto per la prima volta anche in cassazione, proprio
perché formatosi successivamente alla sentenza di appello
e nelle more della proposizione del ricorso per cassazione, mediante produzione della documentazione idonea comprovarlo ex art. 372 c.p.c.
Di conseguenza, il giudicato coprirebbe definitivamente
la questione relativa alla preclusione del condono, con
la conseguenza che l’efficacia ed operatività di tale
fattispecie estintiva della pretesa tributaria determinerebbe – a parere del ricorrente – l’illegittimità
dell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione, anche
in relazione all’anno di imposta 1998, essendo il predetto giudicato esterno opponibile anche alle annualità di
imposta successive a quella oggetto della sentenza passata in giudicato.
3.2. Al primo motivo di ricorso fanno seguito altri due
motivi, con i quali il ricorrente denuncia – in via del

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tutto subordinata alla prima censura, e con riferimento
al merito della vicenda processuale – la violazione e
falsa applicazione degli artt. 9 1. 289/02, 112 e 227
c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
3.3. Il primo motivo di ricorso è fondato, assorbiti gli
altri due.
3.3.1. Non può – per vero – revocarsi in dubbio che, nel
giudizio di cassazione, il giudicato esterno sia, al pari
del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo
qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di
merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia
formato, come nel caso concreto, successivamente alla
pronuncia della sentenza impugnata. L’interesse pubblicistico all’accertamento del giudicato – che, in quanto pone la regola del caso concreto, partecipa della natura
dei comandi giuridici, e non si esaurisce, pertanto, in
un giudizio di mero fatto – in quanto mirante ad evitare
la formazione di giudicati contrastanti, postula, invero,
che l’accertamento in parola possa essere compiuto anche
sulla scorta di documenti successivi alla formazione del
giudicato stesso, senza che possa configurarsi, pertanto,
violazione alcuna del disposto dell’art. 372 c.p.c. (che
attiene a documenti che potevano essere
prodotti nel
giudizi di merito) (Cass.S.U. 13916/06, 26041/10).
3.3.2. ne consegue che, nel caso concreto, questa Corte
non può che rilevare la sussistenza di un giudicato sulla
questione dell’operatività del cd. condono tombale che,
sebbene formatosi in relazione all’anno 1997, deve ritenersi estensibile anche alla successiva annualità di imposta 1998. Ed invero, la sentenza n. 7/05 della CTP di
Prato si risolve nella risoluzione di una questione giuridica (l’efficacia del condono per mancanza della notifica di un atto pregiudizievole) che, in quanto incide su
un elemento costitutivo della fattispecie condonale comune a più anni di imposta (1997-2001), non può che fare
stato anche per le annualità successive (Cass. 18907/11,
20029/11).
L’efficacia del condono preclude dunque, l’esercizio della potestà impositiva dell’Amministrazione anche per
l’anno 1998.
4. L’accoglimento della suesposta censura comporta la
cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio
del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto
dalla contribuente.
5. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente
compensate fra le parti le spese di tuti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri;
pronuncia la revocazione della sentenza n. 14366/11,
emessa da questa Corte in data 5.4.11 e depositata il
30.6.11; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel me-

rito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di
tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se;’
z• e Trib aia, il 17.12.2012.

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