Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24014 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24014 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17654-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2559

contro

NORDIMPIANTI SRL in persona del Presidente del C.d.A.
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

Data pubblicazione: 23/10/2013

e difeso dall’avvocato D’ALESSANDRO CLAUDIO con
studio in TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 6, (avviso
postale), giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2006 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

AOSTA, depositata il 02/05/2006;

t

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 7/2/06, depositata il 2.5.06, la Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta accoglieva l’appello, proposto dalla Nordimpianti s.r.l. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato
rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEG,
IVA ed IRAP per l’anno di imposta 1999.
2. La CTR – in riforma della decisione di prime cure riteneva, invero, del tutto corretta la gestione contabile dei rapporti tra il Consorzio Manital – Consorzio per
i servizi integrati e l’impresa consorziata Nordimpianti
s.r.1., essendo state le operazioni effettuate dalle imprese consorziate, come subappaltatrici nei contratti di
appalto stipulati dal Consorzio con i vari committenti,
regolarmente fatturate al momento del compimento del servizio, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 633/72, con la sola
differenza – rispetto alle somme fatturate dal Consorzio
ai committenti – rappresentata dai costi di gestione imputati direttamente a questi ultimi.
3. Per la cassazione della sentenza n. 7/2/06 ha proposto
ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a cinque motivi,
ai quali la contribuente ha replicato con controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO.
l. Con i cinque motivi di ricorso – che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c.,
1241, 1706, 1709 e 1719 c.c., 6 d.P.R. 633/72 e 37 bis
d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché l’omessa o insufficiente motivazione, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. L’Agenzia delle Entrate di Chatillon – stando alle
deduzioni dell’Amministrazione ricorrente – aveva contestato alla Nordimpianti s.r.l. l’omessa fatturazione e
l’omessa regolarizzazione fiscale delle commesse affidate
alla contribuente, in subappalto, dal Consorzio Manital,
con conseguente occultamento di elementi positivi del
reddito ed infedele dichiarazione annuale.
Il suddetto Consorzio – non avente fini di lucro ed operando come mandatario delle imprese ad esso aderenti, tra
le quali la Nordimpianti – aveva stipulava, difatti,
nell’anno 1999, contratti di appalto, aventi ad oggetto
l’attività manutentiva in global service di complessi immobiliari civili ed industriali, e ne aveva affidato in
subappalto – come statutariamente previsto – l’esecuzione
ad una o più imprese diverse. L’ente aveva provveduto,
quindi, a fatturare ai committenti il valore del servizio
reso, ricevendo – a sua volta – dalle imprese consorziate
le fatture relative alle prestazioni eseguite.
E tuttavia – rileva l’Amministrazione – tali fatture delle consorziate recavano l’indicazione di un corrispettivo
inferiore di circa il 25% rispetto a quello del servizio
complessivo, fatturato dal Consorzio ai committenti.
L’Ufficio ne ha tratto, pertanto, la conclusione che pur avendo le imprese consorziate effettivamente fatturato quanto materialmente incassato dal Consorzio, che a
sua volta riceveva il corrispettivo dell’appalto dai com-

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mittenti – il maggior prezzo spettante alle imprese subappaltatrici, e tra esse alla Nordimpianti s.r.1., fosse
posto in compensazione con i crediti vantati a sua volta
dal Consorzio Manital nei confronti della consorziata, a
titolo di rimborso delle spese generali o dei contributi
dovuti all’ente consortile. Per cui anche per tali crediti e debiti le consorziate, a parere della ricorrente,
avrebbero dovuto emettere fattura.
1.2. D’altro canto, osserva l’Amministrazione, essendo il
Consorzio Manital un ente statutariamente non avente finalità di lucro, i costi generali relativi al funzionamento del medesimo non potevano che essere ribaltati sulle imprese consorziate. Il che sarebbe, peraltro, del
tutto coerente – sul piano giuridico – con la strutturazione del rapporto contrattuale tra l’ente e le imprese
ad esso aderenti come mandato, nel quale, invero, a tenore dell’art. 1719 c.c., al mandatario è dovuto un rimborso delle spese sostenute, o una provvigione se il mandato
è oneroso, ex art. 1709 c.c., nella specie previsti dalle
parti in misura del 25% del corrispettivo di ogni singolo
appalto, e che il Consorzio tratteneva su quanto dovuto
alle consorziate.
Avrebbe, di conseguenza, errato la CTR nell’escludere per di più con motivazione del tutto incongrua – la configurabilità di detta ‘operazione di compensazione tra i
ricavi del Consorzio Manital ed il rimborso delle spese
generali da esso sostenute, da cui sarebbero derivati, a
parere dell’Amministrazione, la mancata parziale fatturazione e l’occultamento dei relativi corrispettivi contestati alla contribuente.
2. Le censure suesposte sono infondate e vanno disattese.
2.1. La natura di ente non a fini di lucro rivestita del
Consorzio Manital – e desumibile dallo statuto, trascritto nel ricorso, nelle sue parti essenziali, dall’Agenzia
delle entrate – non esclude, infatti, che il medesimo potesse svolgere – all’epoca dei fatti – un’attività intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, limitandosi
l’organizzazione de qua a garantire il procacciamento di
commesse alle migliori condizioni di mercato possibili
alle imprese ad esso aderenti.
Se ne deve inferire che, al pari di tutti i soggetti che
svolgono attività commerciale, il suddetto Consorzio
traeva da essa dei ricavi, parte dei quali – com’è del
tutto ovvio – erano diretti a coprire i costi di gestione. Per il che contrariamente all’assunto
dell’Amministrazione – la natura di ente non avente finalità di lucro, rivestita dal Consorzio Manital, non implica affatto che siffatti costi di gestione dovessero
obbligatoriamente cedere a carico delle imprese consorziate. Di contro, è proprio lo svolgimento di fatto di
un’attività commerciale ad evidenziare che l’ente si comportava, nello svolgimento dei rapporti con i committenti, sebbene contratti nell’interesse delle consorziate,
né più né meno, come un qualsiasi altro soggetto economiCO.

-2

Tale conclusione è, tra l’altro, avvalorata dal disposto
dell’art. 6 dello Statuto dell’ente, che prevede come meramente eventuale l’intervento delle imprese consorziate,
su richiesta del Presidente del Consorzio, per il sostenimento delle spese di gestione, al di là dei versamenti
obbligatori dovuti a titolo di contributi per la formazione del Fondo Consortile. Dal che si evince, con chiarezza che le spese generali per lo svolgimento
dell’attività dell’ente erano sostenute, in via ordinaria, dal Consorzio medesimo, che le detraeva
dall’ammontare degli utili conseguiti dalle commesse ricevute.
2.2. D’altro canto, va rilevato che, trattandosi di prestazioni di servizi, l’obbligo di fatturazione sussiste,
per i soggetti che li prestano, soltanto al momento del
pagamento del corrispettivo, ed in relazione agli importi
effettivamente ricevuti, ai sensi dell’art. 6 d.P.R.
633/72, essendo del tutto irrilevante la dimostrazione,
da parte dell’Ufficio, della sussistenza materiale della
prestazione, non accompagnata dalla percezione del relativo compenso (Cass. 13209/09).
Ebbene, nel caso concreto, la stessa Amministrazione non
ha contestato che la Nordimpianti s.r.1., al pari delle
altre consorziate, incassasse materialmente solo ciò che
fatturava, ma ha dedotto che una parte del corrispettivo
che le sarebbe spettato sarebbe stato compensato
dall’ente con i crediti vantati dallo stesso Consorzio a
titolo di rimborso spese generali. E tuttavia, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che gli accordi
contrattuali (subappalto) intercorsi, di volta in volta,
con la contribuente, in relazione agli appalti stipulati
dal Consorzio, avessero come corrispettivo un importo
maggiore di quello percepito e regolarmente fatturato.
Ed è, del pari, incontestato che anche il Consorzio Manital fatturasse regolarmente – corrispondendo l’IVA su
ciascuna operazione – gli importi relativi agli appalti
stipulati con i committenti, il cui maggiore ammontare,
rispetto a quello dei conseguenti subappalti, era giustificato dalla necessità per il Consorzio stesso di coprire
i costi della sua gestione, mediante i ricavi tratti
dall’attività svolta. Il che risulta con evidenza dal
fatto – del tutto incontroverso tra le parti – che i suddetti costi non erano mai stati ribaltati sulle imprese
consorziate, ai sensi del menzionato art. 6 dello statuto
sociale. Ne discende che i costi generali in questione
venivano coperti dall’ente con i ricavi percepiti e,
quindi, erano sostanzialmente addebitati alla committenza, laddove le singole imprese – come deve ritenersi in
difetto di elementi di prova di segno contrario – percepivano effettivamente gli importi relative alle subcommesse pattuite con l’ente, senza che quest’ultimo operasse, pertanto, ritenuta alcuna a titolo di compensazione con i costi dovutigli dalle imprese.
3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato,
con conseguente condanna della ricorrente alle spese del
presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

-3

-4

:’-ISENTFT:
Al SEN.’
T-;13,5
N. 131
-N.5
MATERIA TRIBUTARIA

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in 5.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezi ne Tributaria, il 17.12.2012.

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