Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24014 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S. (OMISSIS), B.R.

(OMISSIS), V.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI PATRIZIO, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

ALLIANZ S.P.A. E V.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante dr. C.P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FARGIONE

VINCENZO MARIA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

V.C. M.S., M.V.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2463/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2008 R.G.N. 10174/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato PATRIZIO SPINELLI;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M., B.R. e V.S., propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro appello contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta, quali congiunti di A. V., nei confronti di M.S., V.C., conducenti delle due autovetture coinvolte nel sinistro, della Milano Assicurazioni S.p.A., della RAS S.p.A., di M.V. e I. V., proprietarie dei due veicoli, in relazione ad un incidente stradale avvenuto In (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita V.A..

Resistono con controricorsi, illustrati da successive memorie, la Allianz S.p.A. (già RAS S.p.A.) e V.I. e la Milano Assicurazioni S.p.A.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con l’unico motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti chiedono alla Corte, nell’unico quesito, se l’art. 2054 c.c., species di illecito extracontrattuale riconducibile nel genus di cui all’art. 2043 c.c., si strutturi, al pari di quest’ultimo, secondo un rapporto di causalità materiale o ed. di fatto tra la condotta e il danno ingiusto (o evento di danno) e se, ai fini dell’interpretazione e dell’accertamento del nesso causale, il Giudice debba fare rinvio, per analogia juris, al principio di cui sono espressione gli artt. 40 e 41 c.p..

2.1.-Il mezzo è inammissibile.

Non solo infatti manca, per quanto riguarda il vizio di motivazione, il momento di sintesi che deve concludere il motivo, giusta l’art. 366-bis cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma comunque, per quanto riguarda la violazione di legge, il quesito appare de tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, cosicchè da esso non è neanche dato di comprendere quale sia la censura rivolta alla sentenza.

3.- A ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate, per ciascuna dei due, in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei due controricorrenti, in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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