Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24012 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12336-2011 proposto da:

COES CONSORZIO EUROPEO SERVIZI SOC. COOP. ARL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo STUDIO MENICUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO FIORILLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS) UFFICIO TERRITORIALE DI POMEZIA

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il CO.E.S. Consorzio Europeo Servizi Soc. Coop. a r.l. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza n. 109/22/10, depositata il 6.05.2010 e non notificata, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha accolto l’appello dell’Ufficio riformando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. RJCK03T200064/2007 per IVA, IRAP ed IRES per l’anno di imposta 2004.

2. Il secondo giudice ha ritenuto che l’avviso, con il quale era stati accertati maggiori ricavi, era motivato sui risultati della verifica trasfusi nel pvc e fatti propri dall’Ufficio e che, avendo omesso la parte di provvedere alla dichiarazione dei redditi e dell’IVA per l’anno in contestazione, legittimamente l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1975, art. 41, ed aveva fondato la sua ricostruzione su presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sulla rilevata irregolarità di una serie di fatture passive ricevute dalla contribuente, disconoscendone i relativi costi, e su un “brogliaccio”, ciò in quanto, in ragione dell’inversione dell’onere della prova, spettava alla contribuente fornire prova documentale contraria.

3. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. Giova premettere che il ricorrente nella parte del ricorso intitolata “Motivi del ricorso in diritto” (fol. 3 del ricorso) afferma “Si espongono tre motivi di Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, – Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, tuttavia lo sviluppo argomentativo, di seguito sintetizzato, non evidenzia una partita trattazione dei motivi per violazione di legge e delle doglianze motivazionali.

1.3. Invero il contribuente, innanzi tutto, dopo aver ricordato la centralità assolta dalla motivazione nell’avviso di accertamento, sostiene che l’Ufficio nell’atto impositivo impugnato non aveva specificato il presupposto normativo dell’accertamento induttivo e che la rettifica avrebbe dovuto essere basata su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, contrariamente a quanto era avvenuto.

Quindi denuncia che l’avviso è stato emesso in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè a seguito della instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’Uffico avrebbe dovuto eplicitare nell’atto di imposizione le ragioni per cui non aveva inteso condividere le deduzioni della parte privata.

Ancora afferma che l’onere della prova incombe all’Amministrazione, quale attrice in senso sostanziale e rappresenta che la irregolarità delle fatture redatte dai fornitori non poteva essere considerata sufficiente a disconoscere i costi per operazioni ritenute, solo perciò, inesistenti.

1.4. I motivi vanno respinti perchè inammissibili.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa: ciò comporta che la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione si ripete stabilmente che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (Cass. nn. 15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che ad esso e solo ad esso spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. nn. 22386/14; 22146/14; 20322/05). E’ tuttavia un dato comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale (Cass. n. 25332/2014).

Ne consegue che la parte non può volgere le sue censure direttamente avverso l’atto impositivo impugnato e l’attività dell’Amministrazione, contrapponendovi la propria diversa interpretazione al fine di ottenerne l’annullamento.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, poichè nessuna doglianza ha riguardato direttamente la decisione della CTR: per tale ragione i motivi vanno dichiarati inammissibili.

1.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione;

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizi di legittimità che liquida nel compenso di Euro 1.500,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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