Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24012 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17547/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE NOTARIIS Giovanni

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato

LEUCI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRESE Luigi

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/05/2010; R.G.N. 87/2010.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

udito l’Avvocato LUIGI CIRESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P. intimò a C.M. sfratto per finita locazione contestualmente citandolo per convalida in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS), adibito a vendita al pubblico di articoli di abbigliamento, ivi esercitata in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 30 luglio 1984 con i proprietari A. e A.P..

Deduceva L. di aver acquistato il suddetto immobile il 6 febbraio 1989; di aver inviato disdetta al C. con lettera del 12 febbraio 2007, ricevuta il 14 febbraio 2007; che il contratto era scaduto il 31 agosto 2008; che il conduttore non aveva rilasciato l’immobile.

C.M. si costituì in giudizio opponendosi alla intimazione di sfratto e ne sostenne l’infondatezza perchè il contratto non era scaduto.

Il convenuto propose altresì domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennità di perdita dell’avviamento L. n. 392 del 1978, ex art. 34, dato che l’attività commerciale comportava contatti diretti con il pubblico.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 23 febbraio 2010, accolse la domanda principale dichiarando cessato alla data dell’1 settembre 2008 il contratto di locazione; condannò il C. al rilascio dell’immobile nella disponibilità del ricorrente; accolse la domanda riconvenzionale relativa all’indennità per la perdita di avviamento; condannò parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, della complessiva somma di Euro 2.916,00.

Ha proposto appello C.M. sostenendo che la scadenza del rapporto locativo de quo doveva ancora verificarsi al 30 ottobre 2013 o, in subordine, al 29 ottobre 2010.

L’appellato L.P. ha chiesto il rigetto dell’appello e proposto appello incidentale perchè non essendosi egli mai opposto al pagamento della richiesta indennità per la perdita dell’avviamento, non si sarebbe dovuta disporre la sua condanna al pagamento della medesima indennità.

La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello principale e determinato l’indennità di avviamento nella complessiva misura di Euro 2.916,00, subordinando il rilascio del locale all’effettiva corresponsione della stessa.

In accoglimento dell’appello incidentale la medesima Corte ha condannato C. alla rifusione delle spese processuali del precedente grado in favore del L..

Propone ricorso per cassazione C.M. con cinque motivi.

Lo stesso presenta memoria.

Resiste con controricorso L.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) e del principio di devoluzione in appello. Vizio di extrapetizione, violazione del giudicato interno. Motivazione illogica, contraddittoria, insufficiente”.

Sostiene parte ricorrente che il giudice del gravame “pur avendo postulato ed ipotizzato una condivisione degli argomenti sostenuti dall’appellante”, ha del tutto modificato il significato ed il senso stesso del ragionamento svolto nell’atto di appello giungendo a “sostenere una teoria diversa avente carattere di novità e di estraneità rispetto al dibattito processuale svoltosi in primo grado”.

In tal modo, prosegue C.M., il giudice d’appello ha “eluso completamente la decisione del Tribunale nonchè i limiti del petitum e della causa pretendi”, ponendo a base della sua decisione “temi e questioni diverse ed estranee da quelle esaminate e decise dal primo giudice”.

Il motivo è infondato.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi infatti violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass., 26 ottobre 2009, n. 22595).

Nella fattispecie de qua si deve rilevare che a conclusione dell’atto di appello C.M. chiedeva di accertare e dichiarare che la scadenza della locazione si verificherà il 30 agosto 2013 o, in subordine, il 29 ottobre 2010 mentre in via istruttoria chiedeva l’interrogatorio formale e la prova per testi.

La Corte d’Appello, come già il Tribunale, ha affrontato proprio il profilo probatorio ed ha considerato superflua la prova per testi, senza porre a base della sua decisione temi e questioni diverse ed estranee da quelle esaminate dal primo giudice. Ha inoltre affrontato il problema della scadenza del rapporto locativo.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso che per la loro stretta connessione devono congiuntamente esaminarsi, C.M. rispettivamente denuncia: 2) “violazione e falsa applicazione di legge: L. 27 luglio 1998, n. 392, in specie art. 67 – in relazione a D.L. 24 giugno 1978, n. 298 – nonchè art. 79; violazione L. 25 marzo 1982, n. 94 di conversione del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, in specie art. 15 bis”; 3) “Omesso esame ed omessa motivazione di un punto decisivo”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha errato nel determinare la data di scadenza del rapporto locativo in base al contratto del 30 luglio 1984: tale scadenza dovrebbe invece essere determinata, sulla base del contratto originariamente stipulato con il nonno dell’attuale conduttore, il primo gennaio 1965.

Sostiene C. che la L. n. 392 del 1978, art. 67, relativo ai contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 e il 31 dicembre 1973, prevede una proroga di cinque anni. A tale periodo occorre aggiungere una ulteriore proroga di altri due anni stabilita ex lege dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, art. 15 bis. Di conseguenza è nullo il successivo contratto, stipulato il 30 luglio 1984, perchè diretto a limitare la locazione già prorogata in via legale.

Il motivo è infondato.

La L. n. 392 del 1978, art. 67, u.c., che attribuisce alle parti la facoltà di stipulare contratti, anche prima della scadenza prevista per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione soggette a regime ordinario, si risolve nel riconoscimento della facoltà di libera contrattazione, nei limiti fissati dal regime ordinario.

Nell’esercizio della menzionata facoltà, che incontra soltanto il limite dell’osservanza del regime previsto dalla L. n. 392 del 1978, per le locazioni ad uso non abitativo, va quindi ritenuta legittima anche la stipulazione di una pattuizione novativa, che non si limiti alla libera negoziazione del corrispettivo (salvo il limite di cui all’art. 32 per l’aggiornamento), ma determini altresì l’ampliamento o la riduzione, o altra modifica, dell’oggetto della locazione (Cass., 24 agosto 1998, n. 8378).

Pur volendo accedere alla ricostruzione effettuata dal ricorrente secondo la quale il rapporto di locazione sarebbe iniziato (con altri soggetti) nel 1965, occorre tener presente che la L. n. 392 del 1978, art. 67, prorogò di cinque anni i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973.

Nel caso in esame la suddetta proroga decorreva quindi dal 31 agosto 1978 sino al 31 agosto 1983.

Una ulteriore proroga di due anni si ebbe, ai sensi della L. n. 94 del 1982, art. 15 bis (Nicolazzi – bis) talchè la scadenza del rapporto de quo si sarebbe verificata il 31 agosto 1985.

Al rapporto in esame si applica della L. n. 392 del 1978, art. 67, comma 3, secondo il quale è facoltà delle parti di stipulare un nuovo contratto. Nella specie tale contratto è stato stipulato il 30 luglio 1984, con decorrenza 1 settembrel984.

La Corte d’Appello ha stabilito che il nuovo rapporto di locazione, validamente instauratosi con il contratto del 30 luglio 1984 e con decorrenza 1 settembre 1984 prevale sull’altro rapporto asseritamente in corso.

La motivazione dell’impugnata sentenza va quindi integrata alla luce della L. n. 392 del 1978, art. 67, comma 3.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il numero 3) parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1998, n. 392, art. 34, L. 27 luglio 1978, n. 392.

Insufficienza di motivazione”.

Secondo parte ricorrente il Giudice d’Appello ha riformato la sentenza in punto di condanna al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale, ritenendo che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a determinarne l’entità subordinando il rilascio del locale alla sua corresponsione.

Il motivo è infondato.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392 e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, qualora le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall’u.c., art. 67 della suddetta legge di stipulare prima delle scadenze previste dai due commi precedenti un nuovo contratto secondo le disposizioni del Capo secondo Titolo primo della legge (artt. 27 – 42) e sottratto il rapporto locatizio alla disciplina transitoria, applicandosi quella ordinaria, trova applicazione alla cessazione del rapporto la norma di cui all’art. 34 circa i criteri di determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale che risulterà dovuta in ragione di diciotto mensilità dell’ultimo canone e non in ragione di ventuno mensilità ex art. 69 della Legge stessa (Cass., 19 gennaio 2001, n. 788).

L’impugnata sentenza ha determinato correttamente l’indennità di avviamento nella complessiva misura di Euro 2.916,00 subordinando il rilascio del locale all’effettiva corresponsione della suddetta indennità da parte del L. in favore del locatario C., applicando in tal modo la L. n. 392 del 1978, art. 34.

Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 c.p.c.”.

Parte ricorrente sostiene la necessità della compensazione delle spese del giudizio. Il giudice di primo grado, secondo il C., aveva compensato le spese di giudizio in relazione all’esito della decisione, applicando correttamente gli artt. 90, 91, 92 c.p.c. e fornendone la motivazione correlata all’andamento complessivo della lite, oltrechè all’assenza di attività istruttoria, fornendo un adeguato supporto motivazionale.

Il motivo è infondato.

La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è infatti espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero sia fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, circostanza quest’ultima che non ricorre nella impugnata sentenza (Cass., 2.8.2003 n. 11774).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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