Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24012 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15203-2014 proposto da:

IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A., gia IRIDE SERVIZI S.P.A. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati RUGGERO PONZONE, MARCO GUASCO, giusta delega in atti;

IREN S.P.A., già IRIDE S.P.A., già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA

TORINO S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ATTILIO BONINI, FABIOLA ZAMBON,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE

CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’Avvocato D’ALOISIO CARLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., C.F. (OMISSIS), già EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1143/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 1046/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 5.12.2013, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava Iride Servizi s.p.a. a pagare all’INPS le somme da quest’ultimo richieste mediante iscrizione a ruolo e successiva notifica di cartella esattoriale a titolo di contributi dovuti per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonchè per disoccupazione involontaria e mobilità dei dipendenti con qualifiche di operai, impiegati e quadri, oltre accessori. Contro tale statuizione ricorrono IREN Servizi e Innovazione s.p.a. (già Iride Servizi s.p.a.) e, ad adiuvandum, IREN s.p.a. (già Iride s.p.a.), deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria. L’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., resiste con controricorso, parimenti illustrato con memoria, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di censura, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, della L. n. 1115 del 1968, art. 2, della L. n. 474 del 1972, art. 1, della L. n. 164 del 1975, art. 1, della L. n. 270 del 1988, art. 4, della L. n. 142 del 1990, art. 22, del T.U. n. 267 del 2000, art. 113, della L. n. 448 del 2001, art. 35, del D.Lgs. n. 158 del 1995, art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 28, del D.Lgs. n. 333 del 2003, art. 2, della L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 2, dell’art. 2359 c.c., e della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1-2, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione illogica e insufficiente su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto che Iride Servizi s.p.a., avendo natura di società per azioni a prevalente capitale pubblico, non potesse essere esentata dal pagamento dei contributi dovuti per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonchè per mobilità dei dipendenti con qualifiche di operai, impiegati e quadri, come invece le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, della L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, e dell’art. 2112 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la presente controversia attenesse anche al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e aver escluso che la società opponente dovesse essere esonerata dal relativo pagamento.

Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1-2, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, della L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, e dell’art. 2112 c.c., per non avere la Corte di merito attribuito l’esenzione dal pagamento dei contributi oggetto del giudizio nonostante fosse rimasto accertato che Iride Servizi s.p.a. era stata costituita a seguito di scorporo di ramo d’azienda dall’Azienda Energetica Metropolitana di Torino, che aveva goduto dell’esonero dai contributi oggetto del giudizio, e dalle successive società da essa derivate.

Con il quinto motivo, le ricorrenti si dolgono di violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere la Corte territoriale esaminato la richiesta di riduzione delle somme aggiuntive in applicazione dei commi 8 e/o 15 dell’art. cit., in considerazione delle sovrapposizioni normative e dei contrasti di giurisprudenza.

Ciò premesso, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Giudicando su fattispecie affatto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha infatti avuto modo di ribadire che, anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, art. 35,D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 28, e del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, (conv. con L. n. 133 del 2008), le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione pur maggioritaria da parte dell’ente pubblico (Cass. nn. 20818 e 20819 del 2013).

Va peraltro aggiunto che le suesposte conclusioni non possono essere scalfite nè dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è già stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1,comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, il D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (…) le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).

Il terzo motivo è invece inammissibile.

E’ inammissibile, anzitutto, nella parte concernente la supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che l’affermazione secondo cui la contribuzione per disoccupazione involontaria non avrebbe formato oggetto dell’ingiunzione (cfr. ricorso, pag. 29) è priva dei requisiti minimi di specificità, non essendo stato trascritta nelle parti rilevanti la cartella esattoriale contenente la distinta delle voci di debito nè essendosi precisato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa sarebbe reperibile.

E’ del pari inammissibile, per difetto d’interesse, nella parte in cui lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, della L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, e dell’art. 2112 c.c., nonchè vizio di motivazione, giacchè i contributi per disoccupazione involontaria concernono un periodo (giugno 2009: cfr. sentenza impugnata, pag. 2) in cui, giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente (cfr. in particolare pag. 31 del ricorso per cassazione), essi sarebbero dovuti in virtù del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 (conv. con L. n. 133 del 2008), esulando per contro del tutto dalla presente controversia la questione della portata innovativa o meno di tale disposizione e, conseguentemente, dell’obbligo di Iride Servizi s.p.a. (oggi IREN Servizi e Innovazione s.p.a.) di pagarli anche in data anteriore all’1.1.2009.

E’ invece infondato il quarto motivo: questa Corte ha infatti già escluso che l’esonero dal pagamento dei contributi oggetto del presente giudizio possa ricollegarsi alla pregressa esenzione contributiva di cui godeva l’Azienda Energetica Metropolitana di Torino, dante causa (invero remota) di Iride Servizi s.p.a., dal momento che una corretta lettura dell’art. 2112 c.c. impone di circoscrivere esclusivamente ai diritti dei lavoratori l’oggetto della garanzia da esso accordata in caso di mutamento della figura soggettiva dell’imprenditore, non certo alle prerogative riconosciute dall’autorità amministrativa all’imprenditore medesimo, che dipendono dalla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per il loro riconoscimento (cfr. in termini Cass. n. 20818 del 2013, p. 12 della parte motiva).

Da ultimo, è inammissibile il quinto motivo: è sufficiente sul punto rilevare che la richiesta di riduzione delle somme aggiuntive in applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 10 e/o 15, è questione sulla quale la Corte di merito non risulta aver statuito e, non avendo parte ricorrente specificamente indicato in che modo essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, trascrivendo quanto meno nelle parti rilevanti gli atti processuali in cui essa sarebbe stata proposta, essa va ritenuta nuova e dunque inammissibile in sede di legittimità, involgendo un accertamento di fatto circa la sussistenza dei presupposti operativi delle disposizioni invocate (cfr. in tal senso Cass. n. 20518 del 2008).

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’INPS come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA