Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24012 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 06/09/2021), n.24012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 806/2017 proposto da:

Bassano Banca – Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina

S.c.p.a. (già Banca di Credito Cooperativo di Romano d’Ezzelino e

Santa Caterina di Lusiana S.c.a.r.l. oltre che Cassa Rurale ed

Artigiana di Romano d’Ezzelino), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Marzi Massimo

Filippo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Maiolino Angelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4113/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

lette le conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma

8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del

P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS

Stanislao, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari

inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4113/16 del 2 marzo 2016, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Bassano Banca Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina scpa (già Banca di Credito Cooperativo di Romano d’Ezzelino e Santa Caterina di Lusiana s.c a r.l. oltre che Cassa Rurale ed Artigiana di Romano d’Ezzelino) avverso la sentenza n. 2135/10 con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello proposto dalla medesima ricorrente avverso la sentenza del tribunale di Bassano del Grappa che aveva rigettato l’originaria domanda dell’odierna banca ricorrente con cui si contestava il riscontro degli addebiti in proprio danno, risalenti al periodo 1987 – 1989, operati dalla Banca Cattolica del Veneto, in riferimento a un conto corrente che la banca ricorrente (attrice in primo grado) intratteneva presso la banca convenuta (cioè, la predetta Banca Cattolica del Veneto), addebiti che non erano sorretti da richieste di prelievi provenienti dai soggetti che erano convenzionalmente legittimati ad operare sul conto. Il tribunale rigettava la domanda sul rilievo che l’attrice aveva omesso di vigilare sul funzionario che, operando sul conto, aveva effettuato le operazioni di prelievo. Tale funzionario ( M.P.), sottoposto a procedimento penale per il reato di truffa dal quale era stato prosciolto per sopravvenuta amnistia, aveva intrattenuto i rapporti tra i due istituti senza che la banca attrice avesse mai sollevato contestazioni, nonostante la regolare ricezione degli estratti conto che, dunque, dovevano ritenersi per ratificati. Tale decisione veniva, come detto, appellata ma confermata dalla Corte d’appello di Venezia da cui il successivo ricorso per cassazione, oggetto del presente ricorso per revocazione.

Ad avviso di questa Corte nell’odierna sentenza revocanda, confermando sostanzialmente gli assunti della Corte d’appello, la vicenda doveva essere regolata secondo il principio dell’affidamento incolpevole del terzo circa l’esistenza di poteri rappresentativi in capo al funzionario infedele (in virtù del principio dell’apparenza), nonché secondo il principio della ratifica (quantomeno implicita), ex art. 1399 c.c., dell’operato del proprio funzionario infedele, anche alla luce della mancata contestazione degli estratti conto regolarmente inviati dalla Banca Cattolica del Veneto alla banca correntista.

Avverso la predetta sentenza, Bassano Banca – Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina scpa ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, illustrato da memoria, mentre Intesa Sanpaolo spa (già Banca Intesa spa) non ha spiegato difese scritte.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Espone la banca ricorrente, a sostegno dell’unico motivo di ricorso per revocazione della sentenza n. 4113/16 che essa sarebbe inficiata da un errore di fatto, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, emergente dagli atti di causa (v. contenuto congiunto della sentenza penale n. 17/90 del Pretore di Bassano del Grappa e della sentenza n. 10373/1995 della Corte di Cassazione) consistente nell’avere fondato la decisione della sentenza revocanda sulla supposizione di un fatto (appartenenza delle somme prelevate dal M. alla Cassa Rurale ed Artigiana), la cui verità (appartenendo, invece, le somme prelevate, alla Banca Cattolica del Veneto) era incontrastabilmente esclusa dal giudicato, come legittimamente formatosi, sulle statuizioni civili della sentenza penale n. 17/90 per effetto del definitivo rigetto delle impugnazioni di Banca Cattolica, con la sentenza n. 10373/1995 della Corte di Cassazione.

Il motivo è inammissibile.

Secondo l’orientamento consolidato della S.C., “il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la “regola del caso concreto”, partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della “regula juris”, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto. Tale errore e’, pertanto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, in vece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. Sez. U., 16/11/2004, n. 21639; Cass. Sez. U., 17/11/2005, n. 23242; Cass., 05/05/2017, n. 10930; Cass., 31/10/2019, n. 28138), v. Cass. n. 29559/2020.

Nel caso di specie, la censura della società ricorrente si incentra esclusivamente sull’omessa valutazione, da parte della sentenza n. 4113/16, dei giudicati penali che, stante la “sovrapponibilità dei fatti”, oggetto dei due giudizi, spiegano la loro efficacia anche nel processo civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.; ma per le ragioni suesposte, deve invece rilevarsi come l’oggetto della censura non è un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma un errore di diritto (cioè, la regula iuris promanante dai predetti giudicati).

La mancata costituzione di Intesa Sanpaolo spa esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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