Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24011 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 26/09/2019), n.24011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9569/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata, dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/5/11 della Commissione tributaria regionale

di Firenze, depositata il 22/2/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018

dal Presidente Pietro Campanile.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la decisione indicata in epigrafe la CTR ha rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione averso la decisione di primo grado con la quale erano state ritenute fondate le ragioni della contribuente sig.ra M.M., la quale aveva eccepito la tardività della notifica delle cartelle di pagamento relative ad obbligazioni tributarie della società in nome collettivo MA.GI. di M. Maura e C.;

in particolare, con riferimento a tre cartelle (n. (OMISSIS); n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)), è stato ritenuto che la notificazione delle stesse alla predetta società non fosse opponibile alla sig.ra M., perchè effettuata “nella sua qualità di legale rappresentante della società e non anche di coobbligata solidale, pertanto in una veste giuridica completamente diversa”;

per la cassazione di detta sentenza l’amministrazione propone ricorso deducendo unico motivo;

l’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

deduce l’Ufficio la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè artt. 2291 e 2304 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso il rilievo, delle notificazioni eseguite tempestivamente alla società MA.GI., e non impugnate, ragion per cui, operando il principio della responsabilità solidale dei soci, non si richiedeva alcuna notificazione nei confronti della M. in quanto socia;

il ricorso è fondato;

questa Corte ha costantemente affermato i principi, palesemente violati dal giudice del merito, in ordine al rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società;

premesso che la stessa non esclude la natura solidale della relativa obbligazione (Cass., n. 19985 del 30 agosto 2013), l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.n.c. (art. 2291 c.c.), opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie (Cass., 9 maggio 2007, n. 10584);

invero l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass., 24 marzo 2011, n. 6734);

ne consegue che, essendo il debito del socio il medesimo della s.n.c., egli è, quindi, legittimamente sottoposto all’esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.n.c., alle ordinarie condizioni poste dall’art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti (Cass., 6 settembre 2006, n. 19188);

con specifico riferimento alla notifica della cartella esattoriale nei confronti della società è stata altresì ribadita, in virtù delle considerazioni sopra indicate, l’efficacia interruttiva della stessa anche nei confronti dei soci (Cass., 9 agosto 2016, n. 16712);

all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tribunale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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