Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24011 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11269-2011 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN

VALENTINO 34, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LETO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata l’11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato LETO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.S. propone ricorso per cassazione su tre motivi avverso la sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, meglio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando il suo appello, è stata confermato l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo ad IVA per l’anno di imposta 1995 fondato sull’applicazione dei parametri.

2. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Il primo motivo, concernente la illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla doglianza proposta con l’atto di appello dal contribuente, circa la illegittimità della sentenza di primo grado perchè priva della motivazione sui criteri sulla scorta dei quali erano stati ridotti i ricavi ed i corrispettivi accertati dal Fisco nei suoi confronti, è infondato.

Invero la CTR sul punto si è pronunciata, affermando “Il Collegio… rileva che, pur non potendosi condividere il dispositivo della sentenza impugnata, la stessa non è viziata sotto il profilo della motivazione poichè i presupposti e le ragioni della decisione sono esposti in maniera tale da far comprendere l’iter logico giuridico seguito” (fol. 2 della sent. imp.); inoltre la effettiva disamina della questione si evince anche dalla statuizione conclusiva, che ha ribaltato la prima decisione.

2.2. Il secondo motivo, concernente l’illegittimità della statuizione per error in iudicando per omessa rilevazione da parte della CTR dell’efficacia del giudicato esterno ex art. 372 c.p.c., riferito alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 232/04/04, è inammissibile. Invero la CTR ha preso in esame la questione ed ha statuito sul punto, ritenendo che i riferimenti giurisprudenziali indicati dal contribuente erano “relativi a tributi, atti ed anni diversi e quindi non riferendosi allo stesso rapporto giuridico risultano non pertinenti ed ininfluenti nel presente giudizio” (fol. 4 della sent. imp.). Così ha applicato correttamente il principio affermato da questa Corte, che ha escluso che possa avere effetto di giudicato la sentenza di annullamento di altro accertamento riguardante una diversa annualità, sebbene fondato sui medesimi parametri, essendo gli stessi espressione della capacità contributiva e, cioè, di un elemento variabile da periodo a periodo (Cass. n. 13498/2015): ne consegue che la doglianza, che – al contrario – presuppone l’esistenza di un giudicato esterno, è smentita nel merito dalla sentenza impugnata e non coglie nel segno.

2.3. Anche il giudicato estero eccepito solo nel giudizio di cassazione, con riferimento alla sentenza della CTR della Sicilia n. 204/06/09, depositata il 03.11.2009, relativa ad accertamento fondato sempre sui parametri per il medesimo periodo, ma relativa alle imposte dirette, va respinto.

Si deve rilevare che la decisione da ultimo ricordata non è entrata nel merito dell’accertamento e non ha esaminato le questioni di fatto, ma si è limitata ad una pronuncia formale, dichiarando l’illegittimità dell’atto impugnato per vizi motivazionali, di guisa che non appare estensibile ad un atto diverso relativo ad IVA, quale quello oggetto del presente giudizio.

Invero trovano infatti applicazione i condivisi principi secondo i quali “Il giudicato, formatosi in materia di tributi diretti, non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto.” (25200/2009) e “l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA e imposte dirette), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto” (Cass. 235/2014).

2.4. Il terzo motivo, concernente l’illegittimità della sentenza per error in iudicando, per avere violato i decidenti il principio dell’onere della prova ex art. 2679 c.c., è inammissibile perchè sostanzialmente sollecita un riesame delle circostanze dedotte a propria difesa nel corso del giudizio, e cioè l’erronea indicazione di un valore dei beni strumentali – più alto di quello reale – e lo svolgimento anche dell’attività di docente, oltre che quella di ingegnere oggetto dell’accertamento, già valutate dalla CTR che ne aveva escluso la idoneità a contrastare l’applicazione degli studi di settore, trattandosi di generiche affermazioni non accompagnate da prove documentali, dando così applicazione ai principi anche di recente ribaditi da questa Corte (Cass. n. 3415/2015).

3. Conclusivamente il ricorso, respinta l’eccezione di giudicato esterno, va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibili i motivi secondo e terzo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione;

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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