Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24010 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6541-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GESDA P. DI C.L. E I.A. SNC IN LIQUIDAZIONE,

C.L., I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti e deposita una cartolina di ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su due motivi avverso la sentenza la Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia, meglio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa a seguito di controllo automatizzato, per IVA per l’esercizio 2001 emessa nei confronti della società GES D.A.P. SNC, con la quale era stato disconosciuto il credito IVA riportato nel Mod. Unico 2003 per omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2002, relativo all’anno di imposta 2001, anno per il quale la società aveva aderito al condono tombale. Il giudice di appello ha ritenuto, alla luce del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 8 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, che la decadenza dal diritto alla detrazione ricorre solo nel caso in cui lo stesso non è stato esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Gli intimati, la società e i soci, C.L. e I.A., non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo concerne la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55, in relazione alla falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sulla considerazione che, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale esclude la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, residuandogli solo la possibilità di chiederne il rimborso.

1.2. La censura è fondata per quanto di ragione alla luce della recente pronuncia delle SSUU n. 17757/2016.

Da questa decisione si evince che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.”.

Invero nel caso in esame la CTR ha riconosciuto il diritto di credito del contribuente sulla scorta del dato temporale dell’esposizione entro il termine biennale del credito portato in detrazione, in linea con quanto statuito dalle Sezioni Unite, ma non è entrata nel merito della prova della effettiva e concreta ricorrenza del credito.

3.1. Il secondo motivo concerne la violazione della L. n. 289 del 200, art. 9, comma 9, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla considerazione che la presentazione dell’istanza di condono ex. art. 9 cit. preclude al contribuente ogni possibilità di detrazione negli anni successivi di un credito IVA non dichiarato per l’annualità definita in via agevolata e denunciato in via integrativa soltanto nella dichiarazione relativa all’anno in cui è chiesta la detrazione.

3.2. Anche questa censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il condono la L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9, elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio, dovendo interpretarsi la previsione del comma 9 della norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” – nel senso che tale definizione non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente (Cass. nn. 11429/2015, 2597/2014).

Nel caso di specie, la CTR non ha dato applicazione a questo principio in quanto non ha valutato la ricaduta della dichiarazione integrativa di condono, anche in considerazione dell’epoca in cui è stata presentata, sulla voce di credito in contestazione e non ha preso in esame l’eventuale contestazione dell’Ufficio.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR friulana in altra composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Friuli – Venezia Giulia in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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