Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24010 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24010 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 23/10/2013

SENTENZA

(f/
sul ricorso proposto da:

LA VINICOLA DEL VECCHIO S.r.l. in persona del legale
rappresentante, domiciliata in Roma Via Zanardelli 20
presso lo studio degli Avv.ti Luigi Albisinni ed

Achille Buonafede

– ricorrente –

1

Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro
tempore e Ministero dell’Economia e delle Finanze
rappresentate e difesa dall’Avvocatura Generale dello

-controricorrente-

avverso la sentenza n.220/24/06 depositata il
25/10/06 della Commissione Tributaria regionale
della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati presenti in aula; udite le
conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Tommaso Basile che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

A seguito di avviso di accertamento ai fini IRPEG
ed ILOR relativo all’anno 1997,

emesso nei

confronti della società ricorrente in relazione
alle somme da questa ricevute nel 1997, a titolo di
contributo in via provvisoria ai sensi della legge
488/1992, la società La Vinicola Del Vecchio srl
2

Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

presentava

ricorso

alla

Commissione

Tributaria provinciale di Benevento. In particolare
la società asseriva che la somma erogata nel 1997
era divenuta tassabile solo nel 1998 a seguito
della presentazione dello stato di avanzamento del

La Commissione tributaria provinciale di Benevento
con sentenza nr. 212/02/04 dichiarava illegittimo
l’avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR
relativo all’anno 1997 emesso nei confronti della
società.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio di Benevento nei confronti di La
Vinicola Del Vecchio srl, la Commissione tributaria
regionale della Campania, con sentenza
nr.220/24/2006 depositata in data 25/10/2006 , a
– modifica della sentenza di primo grado, dichiarava
legittimo l’avviso di accertamento ai fini IRPEG ed
ILOR relativo all’anno 1997 emesso nei confronti
della società, ritenendo che l’individuazione del
periodo di imposta doveva essere effettuato sulla
base dell’effettiva disponibilità della somma come
previsto dall’art. 55 DPR 917/1986 vigente
all’epoca del fatto.

programma relativo alle agevolazioni concesse.

della Commissione

Avverso la sentenza

Tributaria regionale ha proposto ricorso per
cassazione la Vinicola Del Vecchio srl con due
motivo ed ha resistito l’Agenzia delle entrate con
controricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.21 coma 4 lett.B legge 27/12/1997
n.449, 88 ex art. 55 DPR 22/12/1986 nr. 917
TUIR, art. 7 comma 2 DM 20/10/1995 nr. 527,
legge 1/3/1986 n. 64 e legge 19/12/1992 n.488
art. 12 disp. sulla legge in generale ed art.
112 cpc nonché omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione in riferimento
all’art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento ai
fini IRPEG ed ILOR relativo all’anno 1997 emesso
nei confronti della società fosse legittimo in
virtù dell’art. 55 DPR 917/86, omettendo di
interpretarne il disposto alla luce della
normativa di riferimento. Secondo la ricorrente
è vero che l’art. 55 sopra citato nel testo
vigente nel 1997 dispone: “Tali proventi
concorrono a formare il reddito nell’esercizio
in cui sono stati incassati”. Tuttavia il
4

MOTIVI DELLA DECISIONE

momento

dell’attribuzione

definitiva del contributo non può identificarsi
in quello della sua anticipata e provvisoria
messa a disposizione perché solo
successivamente, con la realizzazione delle

verifica l’attribuzione definitiva
dell’agevolazione. Nella fattispecie, secondo la
ricorrente, la somma erogata è divenuta
tassabile solo nel 1988 allorquando, a seguito
della presentazione dello stato di avanzamento
dei lavori di cui al programma relativo alle
agevolazioni concesse, si è perfezionata la
fattispecie di legge attributiva a titolo
definitivo della prima quota del contributo
concesso e ciò anche alla luce dell’art. 21
comma 4 lett.B) legge 27/12/1997 n.449 che ha
modificato l’art. 55 (ora 88) lett. B) DPR
22/12/1986 nr. 917. Il predetto art. 21
infatti,vigente a far data dal 1/1/1998 ed
applicabile alla fattispecie, esclude dal
concetto di sopravvenienza attiva i contributi
di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottati, quali appunto
quelli costituiti dalle agevolazioni
riconosciute a termini della legge 488/1992.

5

condizioni cui è sottoposto l’anticipo, si

2. Con

il

ricorrente

secondo

motivo di ricorso la

denuncia

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 6 commi 2 e 5 bis D.L.gs
18/12/1997 n.472, art. l comma l ed art. 10 commi
l e 3 legge 27/7/2000 n. 212 art. 12 disp. sulla

omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione in riferimento all’art. 360 comma
l nr.3 e 5 cpc in guanto la CTR non ha tenuto
conto del difetto di danno per l’erario e del
legittimo affidamento del contribuente sulle
direttive ed istruzioni fornite negli anni
dall’Amministrazione Finanziaria.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, e vero che a norma dell’art. 55 (ora 88)
comma 3, lett. b) del Tuir, sono considerati
sopravvenienze attive “i proventi in danaro
conseguiti a titolo di contributo, esclusi quelli
per l’acquisto di beni ammortizzabili,
indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato. Tali proventi concorrono a formare il
reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati
o in quote costanti nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quelli successivi ma non
oltre il quarto.”
6

legge in generale ed art. 112 cpc nonché

4. In

tuttavia,

particolare,

dall’art. 7 del d.m. 1995/527 si evince che
l’importo dell’agevolazione concessa è
impegnato dal Ministero competente già con il
decreto di concessione provvisoria ed è reso

banca concessionaria, subordinatamente alla
effettiva realizzazione della corrispondente
parte degli investimenti per cui è stato
concesso. Tale disciplina comporta che
l’erogazione delle quote del finanziamento
costituisce l’adempimento di un debito della
pubblica amministrazione sottoposto a
condizione risolutiva e che le somme erogate
entrano a far parte del patrimonio
dell’impresa,

in

utilizzate

per

quanto

devono

essere

realizzazione

la

dell’investimento programmato, salvo l’obbligo
di

restituzione

beneficiaria,

in

capo

costituente

impresa

alla
una

condizione

sospensiva, in caso di revoca del
finanziamento nei casi previsti dall’art. 8
del decreto ministeriale citato o di rinuncia
da parte della beneficiaria stessa.
5. Per quanto sopra le somme erogate a titolo di
contributo devono essere
7

tassate,

nella

disponibile, con l’erogazione da parte della

N. Li! i .

fattispecie,

nell’anno in cui

ALL.

-N 5

MA TERIA TRIBUTARIA

si sono realizzate le condizioni cui era
sottoposta l’erogazione e quindi il 1998, per
cui il ricorso proposto è fondato e deve
essere accolto con condanna alle spese della

P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata in ordine all

censura accolta e

apt0

decidendo nel merito

l’originario ricorso

della contribuente; condanna la Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in e 2.500,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 11/12/2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

Agenzia delle Entrate.

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