Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24010 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20942/2009 proposto da:

COMUNE PORTO VENERE (OMISSIS), in persona del Sindaco N.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21,

presso lo studio dell’avvocato CASANOVA Stefania, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROSSO SEBASTIANO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.M.T. (OMISSIS), S.M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati BARBANENTE Carlo Emanuele,

BARBANENTE FRANCESCO PAOLO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

BANCA CARIGE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 386/2009 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 01/04/2009; R.G.N. 231/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato STEFANIA CASANOVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.L. e R.M.T., sulla base della sentenza n. 1127/04 del tribunale di La Spezia, promuovevano esecuzione mobiliare nei confronti del Comune di Porto Venere, loro debitore della somma di Euro 48.138,38, eseguendo il pignoramento presso il terzo Carige spa in qualità di tesoriere comunale.

Il terzo rendeva la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c..

Il Comune proponeva opposizione all’esecuzione sostenendo l’impignorabilità delle somme D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 159.

Il tribunale, con sentenza dell’1.4.2009, rigettava l’opposizione.

Il Comune di Porto Venere ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso S.M.L. e R.M. T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

In ordine ai motivi di violazione di norme di diritto relativi al secondo, terzo e quarto motivo (art. 2697 c.c.) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, in combinato disposto con l’art. 543 c.p.c., e segg.;

art. 156 c.p.c., commi 1 e 3) deve rilevarsi.

Il secondo motivo non si conclude – nè contiene – con il prescritto quesito di diritto; con la conseguente impossibilità per la Corte di legittimità di enunciare il corrispondente principio di diritto che dia soluzione al caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

I quesiti poi, posti in relazione al terzo e quarto motivo peccano di genericità e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Sez. Un. 8.5.2008, n. 11210).

Inoltre, va rilevato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola di tali due indicazioni rende il ricorso, od il motivo, inammissibile (Cass. 30.9.2008, n. 24339).

Difetto che nel caso in esame ricorre per entrambe le indicazioni.

I motivi nn. 2, 3 e 4 sono, quindi, inammissibili.

Il primo e quinto motivo, poi, che denunciano vizi motivazionali, difettano, sia del momento di sintesi, sia della indicazione del fatto controverso ritenuto rilevante ai fini della ricorrenza del vizio di motivazione e della decisività di tale fatto, sia della indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Anche tali motivi sono, quindi, inammissibili.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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