Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2401 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CENTRO EXPERT S.R.L. elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito,

n. 90, nello studio dell’avv. Giuseppe Vaccaro, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Sarah Patti, giusta procura speciale a

margine del controricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/9/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila, Sez. Dist. di Pescara, depositata in data 22

dicembre 2010.

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 luglio 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avv. Giuseppe Vaccaro;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La s.r.l. Centro Expert propone ricorso, affidato a tre motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla predetta società il diritto al contributo previsto (sotto forma di credito d’imposta), per investimenti in campagne pubblicitarie, localizzate in specifiche aree territoriali, dalla L. n. 289 del 2002, art. 61, comma 13, in ragione della mancata trasmissione della comunicazione relativa alla realizzazione degli investimenti (c.d. modello RICAP). Il giudice d’appello ha ritenuto che la trasmissione del modello anzidetto consente di controllare se l’attribuzione del contributo è finalizzata agli investimenti previsti, in conformità ai regolamenti comunitari, e che non è ravvisabile alcuna violazione della gerarchia delle fonti, in quanto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emesso sulla base della Delib. CIPE n. 53 del 2003, si limita ad intervenire su aspetti tecnici ed operativi e non si pone in contrasto con la previsione legislativa.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si denuncia la nullità della decisione impugnata, per aver partecipato al giudizio l’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, privo di legittimazione processuale. La questione, originata da una scelta della stessa ricorrente, che quindi non potrebbe dedurre un vizio cui ha dato causa (art. 157 c.p.c., u.c.), è superata dalla presenza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, che, con il proprio comportamento processuale, inteso alla conferma della decisione impugnata (non essendo state avanzate, per altro, nei giudizi di merito, eccezioni in senso stretto, nè essendosi esaminato il tema, proposto in questa sede per la prima volta), ha sanato, con efficacia ex tunc (Cass., 30 aprile 2015, n. 8821; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2333; Cass., 11 agosto 1995, n. 8828), il dedotto difetto di legittimazione.

4. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 61, comma 13, contestando che possa essere irrogata la decadenza dal contributo ivi previsto (in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali) in conseguenza della mancata comunicazione, entro un termine determinato, dell’avvenuta realizzazione del programma pubblicitario nel periodo d’imposta cui si riferisce la domanda, trattandosi di ipotesi di decadenza non prevista dalla norma di legge suddetta, ma soltanto dalla Delib. CEPE 25 luglio 2003.

4.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio, che il Collegio condivide e intende quindi ribadire, secondo il quale decade dal beneficio di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, comma 13, come definito, quanto alla disciplina di dettaglio, dalla Delib. CEPE 25 luglio 2003, n. 53, il contribuente che, nel termine previsto da quest’ultima, ometta di trasmettere, per via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’avvenuta realizzazione del programma di investimento (c.d. modello RICAP) (Cass. n. 5348 del 2014). Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.

In relazione alla concessione delle suddette agevolazioni, la L. n. 289 del 2002, art. 61, prevede al comma 13, per quanto qui rileva, che il CEPE, con propria Delib. da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione dell’istanza e le relative modalità; la norma precisa altresì che i soggetti che intendano avvalersi dei contributi in questione “devono produrre istanza all’Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute”, ed inoltre che, “qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non risulti effettuata, nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale”. La Delib. CIPE 25 luglio 2003, n. 53, prevede, ai punti 3 e 4, le modalità di presentazione delle istanze e specifica, al punto 5, che il credito d’imposta può essere utilizzato nel periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza in misura non superiore al 30% del contributo e che, “per fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza, l’avvenuta realizzazione del programma nel medesimo periodo d’imposta”, con comunicazione per via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, redatta sulla base di un modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; infine, al punto 7, precisa che “la realizzazione del programma d’investimento in misura inferiore al 75% dell’incremento agevolabile determinato ai sensi del punto 2 ed indicato nell’istanza, ovvero la mancata comunicazione dell’avvenuta realizzazione nei termini previsti, comporta la decadenza dal contributo e preclude la possibilità di riproporre una nuova istanza nei dodici mesi successivi al periodo d’imposta cui si riferisce la domanda”. Da quanto esposto emerge con chiarezza che, in relazione alle disposizioni di principio contenute nella legge citata, il CIPE è stato delegato a definire nel dettaglio la disciplina anche, in particolare, con riguardo all’accesso alle agevolazioni, ed emerge altresì che proprio la L. n. 289 del 2002, art. 61, comma 13, ha previsto che il soggetto interessato decade dal contributo qualora la realizzazione del programma di investimento non “risulti” effettuata nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda: pertanto, al fine di evitare la prevista decadenza, non è sufficiente che, nell’esercizio di imposta suddetto sia stata effettuata la realizzazione del programma, ma è necessario che ciò “risulti”, cioè sia adeguatamente portato a conoscenza dei soggetti destinati a trarre le conseguenze dalla conoscenza di tale dato. Pertanto, deve ritenersi che il CIPE non ha previsto una decadenza non disposta dalla legge, ma si è limitato (proprio in ragione della delega contenuta nella legge citata) a dettagliare in concreto la generica previsione normativa, specificando le modalità attraverso le quali il suddetto dato (realizzazione del programma nell’esercizio d’imposta cui si riferisce la domanda) deve essere portato a conoscenza dell’Agenzia delle entrate per poter conseguentemente “risultare” in maniera ufficiale, e, soprattutto, oggettiva e predeterminata, come è necessario che sia, in relazione alla gravita della sanzione che la legge (non la Delib. CIPE) connette alla relativa inottemperanza. Infine, la fissazione (non solo delle modalità ma anche) di un termine entro il quale i suddetti dati debbono essere portati a conoscenza dell’Agenzia delle entrate è implicita nella previsione decadenziale ed il termine nella specie previsto (60 giorni dalla cessazione del periodo di imposta in considerazione) è in sè ragionevole (nè risulta oggetto di doglianza con specifico riguardo alla sua congruità).

5. La terza censura, con la quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi esaminato il motivo relativo alla fruizione di almeno il 30 per cento del contributo, in ipotesi non condizionato dalla comunicazione suddetta, in disparte la carenza del requisito della decisività in relazione alla intervenuta revoca del beneficio, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2016

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