Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2401 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 01/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1390-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.N.;

– intimato –

Nonchè da:

D.V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 11,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE ANGELUCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati RAFFAELE VANACORE, ESTER DE VITA;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5231/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2018 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V.N. ed il fratello nel 2006 vendevano un terreno edificabile in Solofra per un prezzo dichiarato in complessivi Euro 161.134 che l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini dell’imposta di registro, in Euro 480.000. I venditori presentavano ricorso che veniva definito per cessazione della materia del contendere perchè l’acquirente aveva proceduto all’accertamento con adesione per il minore valore di Euro 270.000, pagando la relativa imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del maggior valore determinato per l’imposta di registro, ricalcolava nei confronti di D.V.N. la plusvalenza dell’operazione di vendita ai fini Irpef, emettendo un avviso di accertamento, contro il quale il contribuente proponeva ricorso. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio deducendo la regolarità del proprio atto, essendo intervenuto, in assenza di appello da parte dei contribuenti nel giudizio relativo all’imposta di registro, il giudicato sul maggior valore.

La CTP, accogliendo parzialmente il ricorso, riduceva il valore accertato a Euro 220.000.

La CTR, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione:

– rigettava l’appello del contribuente ritenendo che vi fosse una presunzione semplice di corrispondenza tra il valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, presunzione non superata dal contribuente:

– dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro tale sentenza deducendo con unico motivo la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, art. 22, commi 1 (come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005) e 2, art. 23, commi 1 e 2 e artt. 54 e 61, secondo una lettura conforme agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 149 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” per essere il proprio appello tempestivo, dovendosi considerare la data di spedizione della raccomandata.

D.V. propone ricorso incidentale e controricorso.

Con il primo deduce tre motivi:

– Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per contrasto tra motivazione e dispositivo. In motivazione, difatti, la CTR afferma che la rettifica del valore del bene venduto era priva di motivazione ed il motivo di appello andava perciò accolto; nel dispositivo, invece, l’appello risulta integralmente rigettato.

– Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. La motivazione è solo apparente limitandosi a riprodurre le controdeduzioni della agenzia.

– Error in iudicando per vizi e/o illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il valore è stato rettificato senza contraddittorio e non sono state valutate le perizie prodotte.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato un separato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sono fondati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Trattandoli in ordine logico, va innanzitutto ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso del contribuente sulla base di principi desunti dalla normativa sopravvenuta che, quale interpretazione autentica, esclude che possa procedersi ad accertamento induttivo di maggiore valore sulla sola base del valore rettificato ai fini dell’imposta di registro:

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo). (Sez. 5 -, Ordinanza n. 19227 del 02/08/2017, Rv. 645291 – 01)”.

Inoltre, è escluso che la definizione della lite sull’imposta di registro possa avere effetto di “giudicato”:

“In tema di rettifica, ai fini IRPEF, del valore di cessione di azienda, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite relativa a rettifica o liquidazione dell’imposta di registro sul medesimo atto nei casi stabiliti dalla legge (nella specie, per condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16), non consegue alcun accertamento di giudicato sulla “res litigiosa”, trattandosi di un’assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; ne consegue l’insussistenza di alcun vincolo, ai fini predetti, derivante dal valore di plusvalenza fissato dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento relativo all’imposta di registro ed oggetto di condono. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8782 del 05/04/2017, Rv. 643620 -01)”.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe gli altri.

E’ fondato anche il ricorso dell’Agenzia essendo stato erroneamente valutato, ai fini del termine per impugnare, la data di pervenimento dell’atto al destinatario e non la data di consegna dell’atto per la notificazione.

Va quindi disposto rinvio per nuovo giudizio nel corso del quale si dovrà procedere a nuova valutazione delle impugnazioni tenendo conto della tempestività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e della insussistenza della presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato del bene ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo effettivo di vendita, rilevante ai fini irpef.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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