Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2401 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 2401 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
OFtDINANZA
sul ricorso 20365-2012 proposto da:
COMUNE DI FOLIGNO, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78, presso lo STUDIO BDL, rappresentato e difeso
2013
dall’avvocato CINELLI MAURIZIO, per delega a margine
687
del ricorso;
– ricorrente contro
PALINI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
Data pubblicazione: 04/02/2014
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato CENTOFANTI SIRO, per delega a
margine del controricorso;
– controrlcorrente
–
per revocazione della sentenza n. 6102/2012 della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/04/2012;
udito l’Avvocato Siro CENTOFANTI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA.
,
R.G. 20.365/12
Premesso:
– che,
pronunziando su domanda proposta da Ezio
Palini al fine del riconoscimento della qualifica
dirigenziale, per effetto della sua adibizione dal 1980
a direttore del locale mercato ortofrutticolo,
Giudice del
lavoro, declinata la giurisdizione per il periodo ante
30.6.1998,
rigettò
la
pretesa
per
il
periodo
successivo, sul presupposto che ne difettava il
requisito costituito dal riconoscimento del mercato di
Foligno quale mercato di particolare importanza;
– che la decisione fu confermata dalla Corte di
appello e, su ricorso del Palini, queste Sezioni
unite, con sentenza 6102/12 – dichiarata, in adesione
al settimo motivo di ricorso, la giurisdizione del
giudice ordinario ex art. 69, comma 7, d.lgs.
165/2001 anche
ante
il 30.6.1998 – ne accolsero, con
rinvio al giudice di appello, i motivi cinque e sei,
affermando che, a decorrere dalla delibera regionale
4.8.1987, il mercato di Foligno diretto dal Palini
doveva essere ritenuto mercato di particolare
importanza, sicché ricorreva il requisito per il
riconoscimento delle mansioni di direzione;
rilevato:
1
Tribunale di Perugia, in funzione di
il
R.G. 20.365/12
– che, contro l’indicata decisione, il Comune di
Foligno propone ricorso
bis e 395 n. 4
per revocazione ex art. 391
c.p.c., sostenendo che la contrastata
decisione sarebbe frutto di errore di fatto
nella
lettura della delibera 4.8.1987, la quale farebbe
Paciana e non già a quello, già esistente in via dei
Mille, diretto dal Palini;
che
l’intimato
Ezio
Palini
resiste
con
controricorso;
osservato:
– che, la censura non presenta carattere di vizio
revocatorio;
– che invero, la ricorrenza dell’errore revocatorio
presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un
errore di fatto (riguardante gli atti interni al
giudizio di legittimità) che si risolva in un’erronea
percezione dei fatti di causa (non ricorrendo, dunque,
vizio revocatorio quando la decisione sia conseguenza
di errata valutazione od interpretazione di dati
documentali ed elementi probatori piuttosto che della
relativa mancata o inesatta percezione),
peraltro,
presenti
(oltre
che
i
e che,
caratteri
dell’essenzialità e decisività ai fini della pronunzia)
2
riferimento ad un (costituendo) mercato in località
R.G. 20.365/12
quelli
giudice
evidenza
dell’estraneità a punti controversi su cui il
si
sia pronunciato nonché dell’assoluta
e
della
semplice
rilevabilità
(Cass.
22171/10,
ed
incontrovertibile
16447/09,
26022/08,
17443/08, 5075/08, 14608/07, 24856/06 8295/05);
– che, alla luce degli indicati criteri, il vizio
enunciato dal Comune ricorrente non risulta rispondente
allo “statuto revocatorio”, giacché la lettura della
decisione impugnata, rapportata al ricorso, appare
rivelare che l’errore che si ascrive alla Corte
scaturisce, non già da un errore di percezione della
delibera 4.8.1987 (di cui la Corte risulta non aver
nemmeno avuto diretta cognizione), ma, semmai, da
un’erronea ricostruzione dei contenuti di detta
delibera, alla stregua dell’interpretazione, in sede di
scrutinio di ricorso e controricorso, degli elementi di
valutazione offerti dalle parti quanto alle circostanze
relative all’impiego del Palini ed al tenore della
normativa secondaria;
ritenuto:
– che il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile
e che, in quanto tale, va disatteso nelle forme di cui
agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
3
considerato:
R.G. 20.365/12
– che, per la soccombenza, il Comune ricorrente va
condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate
in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti
dal d.m. 140/2012.
P. Q. M.
ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento
delle spese di causa, liquidate in complessivi E
4.200,00 (di cui E 200,00 per esborsi) oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2013.
la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il