Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2401 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31799/2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5664/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.G., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5664 del 18 settembre 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

A fondamento della sua istanza aveva dedotto di essere di religione mussulmana e il figlio di un potente Iman e di essere stato costretto a fuggire nel 2014 per sottrarsi alla circoncisione impostagli dal padre.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe errato per aver dichiarato l’atto di appello inammissibile perchè non specifico.

Sostiene il ricorrente che, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale l’atto di appello avrebbe esposto in modo specifico i tre motivi di appello e di critica della sentenza impugnata evidenziando che il giudice di primo grado si era limitato semplicemente a ritenere non provata la persecuzione lamentata. Pertanto l’impugnazione nulla di più poteva fare se non segnalare le norme di legge che si ritenevano violate spiegando i motivi di critica e segnalando la superficialità del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto non provato il racconto proposto dal ricorrente, senza alcun approfondimento e senza alcun elemento cui agganciare questa ritenuta inattendibilità e senza esaminare le condizioni sia personali che quelle del paese di provenienza.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata rappresenta una tipica ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”. Infatti è del tutto inesistente la valutazione del giudice di merito che non ha indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’inammissibilità dei motivi di appello. Così come formulata la motivazione del giudice di merito non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Pertanto i giudici del rinvio dovranno riesaminare i motivi d’appello alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicchè risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione”.

“Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione)”.

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”.

“In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito) dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

3.2. Con i restanti motivi il ricorrente censura che il giudice del merito avrebbe omesso di attivare la cooperazione istruttoria e il mancato approfondimento della situazione del paese e di non aver considerato credibile il ricorrente. Censura anche la motivazione della sentenza ove dispone di non concedere la protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese d’origine.

I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

4. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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