Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24009 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28649/2019 proposto da:

G.U., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Antonella Consolo, (antonellaconsolo.ordineavvocatiroma.org) con

studio in Roma, viale Manzoni 81, giusta procura speciale allegata

al ricorso, e domiciliato presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 315/2019 del giudice di pace di Padova,

depositata il 16.8 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Antonella Dott. Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.U., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Padova che aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione del Prefetto, emesso e notificato contestualmente con il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda (reiterata) di protezione internazionale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha dedotto che aveva proposto dinanzi al Tribunale di Venezia il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, chiedendo contestualmente la sospensione del decreto della Commissione Territoriale, onde scongiurare il rimpatrio nel paese di origine.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce:

a. con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e dell’art. 19 TUI, nonchè degli artt. 3 e 8 della CEDU. Assume, al riguardo, che il giudice di pace aveva errato nel non riconoscere il suo diritto a permanere nel territorio dello Stato ospitante, senza tener conto della condizione di instabilità politica e di violenza esistente nel paese di origine e del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito in ragione della natura del procedimento intentato al quale non potevano essere applicate le regole civilistiche del principio dispositivo (cfr. pag. 4 del ricorso).

b. con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 32, comma 4 e art. 29. Lamenta che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto insindacabile la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata dinanzi alla Commissione Territoriale ed obbligatorio e vincolato il provvedimento prefettizio di espulsione, omettendo di considerare che era stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso il diniego e che, pertanto, prima dell’esito del procedimento giurisdizionale non sussisteva alcun obbligo, in capo alla sua persona, di abbandonare il territorio dello stato ospitante.

2. Entrambi i motivi sono infondati.

2.1. Quanto alla prima censura, infatti, si osserva che il ricorrente – assumendo che il giudice di pace aveva errato nel ritenere che egli non avesse diritto a permanere nello stato ospitante, senza tener conto della dedotta instabilità politica del paese di origine (dove sarebbe dovuto ritornare) – omette di considerare che la decisione si fonda, correttamente, sul presupposto che la Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale, e che le circostanze concernenti la condizione di pericolo in cui sarebbe incorso in caso di rimpatrio erano state già valutate in sede amministrativa, non erano sopraggiunte rispetto alla data della decisione e rimanevano indimostrate: in tal modo, il giudice di merito si è attenuto ai principi di diritto affermati da questa Corte secondo i quali nel caso in cui l’autorità competente a decidere sulla protezione internazionale abbia esaminato la domanda (oltretutto, nel caso di specie, reiterata), deve escludersi che analoga valutazione possa essere richiesta in sede di espulsione, in quanto ciò si tradurrebbe in un non consentito “spostamento” della decisione su un giudice incompetente per materia, con il malcelato fine di ottenere un altro giudizio con diversa decisione sulla medesima questione.

2.2. Al riguardo, vale solo la pena di rilevare che il provvedimento oggetto di opposizione in questa sede ha carattere vincolato, e si fonda sulla valutazione di sussistenza dei presupposti che ne impongono l’emanazione, consistenti nell’assenza di un permesso di soggiorno per le ragioni correttamente indicate dal giudice di pace (cfr. pag. 2 e 3 del decreto impugnato).

3. Ma anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente, infatti, fonda la sua doglianza richiamando, in modo invero distorto, l’arresto di questa Corte cha ha condivisibilmente affermato che “il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b) “bis”, artt. 23 e 29; ne consegue che è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.” (cfr. Cass. 13891/2019).

3.2. Al riguardo si osserva che la censura estende impropriamente tale principio al decorso del tempo necessario all’intero sviluppo del percorso giurisdizionale, con deduzione erronea sia sotto il profilo letterale sia in relazione all’impostazione sistematica delle norme esaminate, modificate a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, convertito nella L. n. 46 del 2017, che hanno escluso l’automatico effetto sospensivo del ricorso giudiziario, conseguente al diniego della protezione internazionale in sede amministrativa.

3.3. Infatti, vale solo la pena di rilevare che:

a. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, prevede letteralmente che il richiedente è autorizzato a permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32: non esiste alcun riferimento al momento della decisione in sede giurisdizionale, rispetto alla quale l’art. 32, comma 4 citato prevede l’obbligo per il richiedente di rilasciare il territorio nazionale “dopo la scadenza del termine per l’impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo”;

b. il caso in esame (in cui la CT ha dichiarato inammissibile la domanda D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 3, lett. b)) rientra fra quelli per i quali è stato escluso che, a fronte del diniego in sede amministrativa, il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria possa avere effetto sospensivo: infatti, lo stesso ricorrente, consapevole dell’inesistenza dell’automatismo, ha affermato di aver chiesto dinanzi al Tribunale di Venezia, nel proprio ricorso volto ad ottenere la protezione internazionale avverso il diniego della C.T., la sospensione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 2 del ricorso). Dunque, era ed è quella la sede giudiziaria in cui doveva essere ottenuta la sospensiva, in mancanza della quale ricorrono tutti i presupposti del provvedimento di espulsione oggetto di opposizione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese, precisando che trattasi di materia esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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