Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24009 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20751/2009 proposto da:

EDILIZIA SAN FERDINANDO S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA Aldo Lucio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEGRI ANTONIA

GIOVANNA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.E., P.R., PI.EM.;

– intimati –

nonchè da:

P.E., P.R., PI.EM.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo

studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIRINGO GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

EDILIZIA SAN FERDINANDO SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 760/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/06/2008, R.G.N. 332/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato DANIELA LANIA per delega;

udito l’Avvocato FAUSTO BUCCELLATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del 1^

e 3^ motivo, accoglimento del 2^ motivo ricorso principale, rigetto

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R., Em. ed P.E., quali eredi di N. I. convenivano, davanti al tribunale di Genova, l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia A.R.T.E. e la Edilizia San Ferdinando srl chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’evento alluvionale descritto in atti e delle conseguenze che aveva provocato.

Alla dichiarazione di fallimento della San Ferdinando srl, poi, conseguiva l’ammissione al passivo del credito chirografario della N. sulla base di effetti cambiari rilasciati dalla società fallita alla Impresa Bonomi e, quindi, pervenuti alla N. a seguito di operazione di sconto, credito soddisfatto per il capitale, ma non per gli interessi.

I convenuti si costituivano contestando la domanda.

Il tribunale, con sentenza del 6.12.2004, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda proposta dagli attori e dichiarava non luogo a provvedere su quella di manleva proposta dalla Edilizia San Ferdinando srl nei confronti della A.R.T.E..

La Corte d’appello, investita dell’appello principale proposto dagli eredi della N. e di quello incidentale proposto dalla Edilizia San Ferdinando srl, ritornata in bonis, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava l’Edilizia San Ferdinando srl al pagamento in favore dei P. della somma corrispondente all’ammontare degli interessi legali, oltre a quelli corrispettivi ritenuti dovuti. Confermava nel resto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Edilizia San Ferdinando srl.

Resistono con controricorso P.R., Em. ed E. che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Essi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2691 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., in relazione alla natura dell’obbligazione di interessi specificatamente invocata dagli appellanti.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo del vizio motivazionale, difettano, sia il momento di sintesi, sia l’indicazione del fatto controverso ritenuto rilevante ai fini della ricorrenza del vizio di motivazione e della decisività di tale fatto, sia l’indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Con riferimento alla violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) il quesito posto al termine del motivo è inadeguato perchè generico (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Sez. Un. 8.5.2008, n. 11210).

In particolare, deve rilevarsi che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola di tali due indicazioni rende il ricorso, od il motivo, inammissibile (Cass. 30.9.2008, n. 24339).

Nella specie, anche a volere considerare rispettata la prima proposizione, difetta del tutto la seconda indicazione.

Peraltro, – senza che ciò possa influire sulla declaratoria di inammissibilità del motivo – la Corte di merito ha dato atto, nella parte espositiva della sentenza impugnata, che il credito chirografario era riferito a “scrittura privata riproducente l’obbligazione assunta dalla San Ferdinando con il rilascio alla impresa Bonomi di alcuni effetti cambiari poi pervenuti alla N. a seguito di operazione di sconto”.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., n. 4, sulla prescrizione del credito per interessi con riferimento alla peculiare fattispecie in esame.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il quesito è inadeguato perchè generico, difettando della indicazione delle peculiarità della fattispecie concreta posta all’esame dei giudici di merito, oltre che per la mancanza almeno di una delle indicazioni già esaminate con riferimento al precedente motivo.

In sostanza, la ricorrente, nel quesito, pone una domanda alla Corte di legittimità che descrive soltanto l’ipotesi considerata ricorrere nella specie, senza però indicare quale sarebbe stato il diverso principio ritenuto corretto che si sarebbe dovuto applicare.

Con il terzo motivo denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente il conteggio degli interessi maturati sulla somma insinuata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 cod. civ., in relazione alla condanna di San Ferdinando alla refusione degli interessi legali maturati sulla somma insinuata al passivo successivamente al suo integrale pagamento.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo del vizio motivazionale, difettano, sia il momento di sintesi, sia l’indicazione del fatto controverso ritenuto rilevante ai fini della ricorrenza del vizio di motivazione e della decisività di tale fatto, sia l’indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Con riferimento, poi, alla violazione della norma dell’art. 1282 c.c., il quesito posto al termine del motivo è generico ed astratto, senza alcun riferimento al caso concreto.

Difettano, inoltre, anche in questo caso, nel quesito, le indicazioni ritenute indispensabili ai fini dell’ammissibilità del motivo, relative alla regula iuris adottata nel provvedimento impugnato ed al diverso principio che la ricorrente assume corretto ed applicabile nel caso concreto.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al principale.

Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale condizionato assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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