Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24009 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21822-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A. C.F. (OMISSIS), quale incorporante ENEL GREEN

POWER S.P.A., in persona del legale, rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO SILVESTRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., già GET S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 982/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/09/2013 R.G.N. 1363/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLO;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, propone ricorso con unico motivo avverso la sentenza n. 982/2013 della Corte d’appello di Firenze che ha respinto l’impugnazione proposta dall’Istituto avverso la sentenza del Tribunale di Pisa di accoglimento, per insussistenza dei crediti, dell’opposizione, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Roma dichiaratosi incompetente per territorio, proposta da Enel Produzione s.p.a (quale incorporante di Enel Green Power s.p.a.) alla cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi per indennità di maternità, indennità di malattia, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e mobilità. Nelle more venivano sgravati spontaneamente dall’Inps gli importi richiesti ad esclusione di quelli relativi alla contribuzione di maternità.

La questione controversa, per quanto ancora di interesse, ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell’obbligo delle società Enel Produzione s.p.a. (anche quale incorporante di Enel Green Power s.p.a.), sorte a seguito della trasformazione di ENEL s.p.a., a versare all’Inps la contribuzione di maternità sino al primo gennaio 2009, posto che le stesse società hanno corrisposto per tutti i periodi oggetto di causa direttamente alle dipendenti l’indennità di maternità come già in passato era avvenuto da parte dell’ente pubblico ENEL per espressa previsione del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1.

Secondo la sentenza impugnata doveva ritenersi non sussistente credito relativo ai contributi per malattia in applicazione della normativa sopravvenuta dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in L. n. 133 del 2008 secondo cui la L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo.

La sentenza ha pure ritenuto che tale normativa sopravvenuta sia applicabile anche ai contributi per maternità dal momento che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22,comma 2, che riproduce la L. n. 1204 del 1971, art. 15, dispone che l’indennità di maternità comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con conseguente applicabilità della L. n. 138 del 1943, art. 6 anche alla maternità. Resiste la Società con controricorso. L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, conv. in L. n. 133 del 2008, del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2 e art. 79, della L. n. 143 del 1938, art. 6 e del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, comma 1, nonchè del D.L. n. 201 del 2011, art. 21, conv. con modif. nella L. n. 214 del 2011. Si sostiene, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, che la disciplina generale del contributo per maternità a carico dei datori di lavoro privati si rinviene nel D.Lgs. n. 151 del 2001 e la disciplina speciale della medesima indennità per i dipendenti dell’ENEL si ritrova nel D.P.R. n. 145 del 1965, comma 2, che non prevede alcun esonero dal pagamento all’INPS della relativa contribuzione. Inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22 non contiene alcun rinvio alla disciplina della L. n. 14 del 1938, art. 6, limitandosi a specificare che l’indennità di maternità deve essere erogata con gli stessi criteri previsti per l’indennità di malattia. Peraltro, ai sensi della L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 1, cui fa rinvio D.L. n. 198 del 1993, art. 2, comma 5, conv. con modif. in L. n. 292 del 1993, ai dipendenti delle società derivanti dalla trasformazione di Enti pubblici quale era l’ENEL le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge sarebbero state applicate solo fino al rinnovo del c.c.n.l. di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale e non era stata neanche allegata tale circostanza.

2. La contro ricorrente ha evidenziato che il D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, ha imposto all’Enel di corrispondere al proprio personale dipendente, direttamente ed a proprio carico, il trattamento economico per le lavoratrici madri e che l’Enel non aveva versato i contributi corrispondenti all’Inps in quanto la L. n. 1204 del 1971, art. 21, ha previsto l’obbligo di versamento, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalla stessa legge, a carico dei datori di lavoro ed in favore degli Enti gestori dell’assicurazione contro le malattie. Tale previsione è stata confermata dalla L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 4, e lo stesso Istituto ricorrente ha confermato la non debenza della contribuzione di maternità con la propria circolare n. 3109 dell’8 febbraio 1986, affermando che il contributo di maternità non fosse dovuto per le categorie per le quali non è prevista l’erogazione della relativa indennità a carico dell’Ente previdenziale. L’ attuale contro ricorrente, peraltro, ancora fruirebbe della disciplina prevista per l’Enel, in ragione della salvezza dei diritti quesiti fatta salva dal D.L. n. 333 del 1992, art. 18, conv. in L. n. 359 del 1992che ha richiamato la L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 2. Da ciò si deve dedurre che il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in L. n. 133 del 2008, nei commi 1 e 2, va letto unitariamente in modo da rendere manifesto che l’obbligo di versamento sia della contribuzione di malattia che quella di maternità decorra solo dal 1 gennaio 2009.

3. La società ritiene che le proprie origini – unite alla salvezza dei diritti quesiti dai propri dipendenti assicurata dal richiamo alla L. n. 218 del 1990, art. 3, ad opera del D.L. n. 333 del 1992, art. 18 conv. in L. n. 359 del 1992,- giustifichino nei propri confronti il protrarsi dell’applicazione della normativa specifica di gestione attiva della tutela previdenziale della maternità già affidata all’Enel ai sensi del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, comma 2, e che ciò abbia implicato, necessariamente, l’esonero dal pagamento della contribuzione di maternità in quanto la L. n. 1204 del 1971, art. 21, confermato dalla L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 4 (oggi abrogati dal D.Lgs. n. 151 del 2001) lo prevedeva “Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l’assicurazione contro le malattie”; tale assetto sarebbe stato confermato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79, vigente già all’epoca dei fatti.

4. A ciò si aggiungerebbe, in via di mera conferma, quanto affermato dalla sentenza impugnata che, prescindendo da ogni considerazione sulla attuale efficacia del D.P.R. n. 145 del 1965 giudicata irrilevante, ha semplicemente ritenuto di far discendere l’assenza di obbligo contributivo di maternità dall’interpretazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22 e il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in L. n. 133 del 2008 in ragione di una sostanziale indissolubilità delle discipline previdenziali di malattia e di maternità.

5. La contro ricorrente, superando anche le motivazioni della sentenza impugnata, traggono ulteriore argomento a sostegno della propria tesi dalla circostanza che solo con l’introduzione del comma due del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, sia stato previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzati e a capitale misto sono tenute a versare all’INPS,secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai.

6. Il ricorso è fondato. Le questioni in esame scaturiscono dalla necessità di ricondurre all’interno del complesso sistema normativo di gestione attiva della tutela economica della maternità la peculiare situazione dell’ attuale contro ricorrente, soggetto economico derivante dal processo di trasformazione imposto ad Enel s.p.a. (società sorta per effetto della trasformazione in società per azioni dell’Ente Nazionale per l’energia elettrica disposta dal D.L. n. 359 del 1992 conv. in L. n. 359 del 1992) dal D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 13, e ciò al fine di stabilire se con riferimento al periodo antecedente al 1 gennaio 2009, limite temporale di interesse per il presente giudizio, sussista per tale soggetto l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione di maternità.

7. In primo luogo va subito chiarito che il D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, deve ritenersi norma ormai priva di efficacia diretta perchè legata necessariamente alla sussistenza dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica ormai inesistente in quanto già trasformato in s.p.a., per effetto del D.L. n. 333 del 1992, e poi ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico realizzata dalla Legge Delega n. 128 del 1999 e dal successivo D.Lgs. n 79 del 1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE.

8. I contenuti degli oneri attribuiti all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, ivi compreso quello di erogare alle proprie dipendenti l’indennità di maternità, sono stati trasferiti alle società per azioni che allo stesso sono succedute in un contesto normativo del tutto differente dal precedente e di mercato, secondo le previsioni della normativa di settore sopra richiamata in relazione al rilievo strategico dell’attività svolta.

9. Va, quindi, richiamato il diverso principio che informa la materia degli obblighi contributivi delle società partecipate da enti pubblici che questa Corte di cassazione ha più volte recentemente affermato e che si compendia nell’affermazione secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico (vd. Cass. 8591/2017 a proposito dei contributi per cassa integrazione guadagni; Cass. 4274/2016; 27213/2013).

10. Nè può dirsi che l’esonero dal pagamento dei contributi di maternità possa, avuto riguardo al periodo oggetto di causa, trarsi dal disposto del D.L. n. 198 del 1993, art. 2 comma 5, conv. con modif. in L. 292 del 1993 (applicabile anche alle società contro ricorrenti in quanto derivanti dalle trasformazioni in s.p.a. dell’Enel), che ha richiamato la L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 1; tale testo ha previsto la prosecuzione dell’applicazione ai dipendenti delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa ma solo sino al rinnovo del contratto collettivo di categoria e quindi con portata transitoria esaurita alla data del primo rinnovo contrattuale successivo alla Legge del 1992, giacchè il contenuto della clausola di salvezza dei diritti quesiti spettanti ai dipendenti a seguito della trasformazione dell’Ente nazionale per l’energia in Enel s.p.a. (L. n. 292 del 1993, art. 2, che richiama

la L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 2), è riferibile alle sole posizioni soggettive individuali già acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico ed alle sole correlate posizioni della datrice di lavoro.

11. Questa Corte ha in proposito affermato che la ultra attività delle disposizioni vigenti è prevista (dalla L. 30 giugno 1990, n. 218, cit art. 3, comma 1) – solo in via transitoria – “fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale”, mentre la contestuale salvaguardia, in favore dei lavoratori, di “diritti quesiti, (…) effetti di leggi speciali e (….) rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza” (di cui al comma 2 dello stesso art. 3″ della L. 30 giugno 1990, n. 218, cit.) – come delle situazioni giuridiche corrispondenti, a carico dei datori di lavoro risulta garantita, invece, non in via transitoria (vd. Cass. n. 16999/2005; 13974/2004). Da ciò deriva che in tanto le norme pregresse conservano efficacia in quanto connesse necessariamente a diritti già attribuiti definitivamente a dipendenti in servizio all’epoca della trasformazione, mentre non può ipotizzarsi una stabilizzazione generalizzata delle discipline legate alla natura pubblica dell’ente a prescindere dai diritti in concreto quesiti dei dipendenti.

12. Pertanto l’esonero dall’obbligo di contribuzione derivante dalla norma che attribuiva all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica l’obbligo di erogare la prestazione, letta in correlazione con la previsione del L. n. 1204 del 1971, art. 21, ora confluito nel D.Lgs. n. 151 del 2001, non può predicarsi per carenza del presupposto che legava questa disposizione all’Enel, ai sensi del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1. L’erogazione della prestazione alle dipendenti da parte delle Società controllate da Enel s.p.a. è, dunque, avvenuto per effetto di previsioni contrattuali collettive e non già perchè imposto dal D.P.R. n. 145 del 1965.

13. Del resto, non può neanche dirsi esistente il principio che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, alla erogazione diretta del trattamento di maternità, in esecuzione di un obbligo di legge o di contratto collettivo ed in luogo dell’Inps, corrisponda necessariamente l’esonero dalla relativa contribuzione.

14. Va, infatti, richiamato perchè ancora pienamente attuale l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 10232/2003, reso in fattispecie relativa alla contribuzione per malattia prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, secondo cui “il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema. Ed infatti all’apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale”.

15. Si è correttamente messa in luce, in tale decisione, la mancanza di indici rivelatori di tale relazione di corrispettività perchè manca, alternativamente, il legame tra contributi o prestazioni, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c.. Non può dirsi poi che l’ammontare delle prestazioni sia necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantità della retribuzione imponibile, dalla varietà delle aliquote di computo, dall’età dell’assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno (nazionale) lordo.

16. Si deve, quindi, concludere che non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.

17. Le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata hanno precisato che l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’ origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di funzioni sociali (Cass. 21 luglio 1969 n. 2727) che costituiscono oggetto di un’obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato.

18. L’affermazione del principio è stata condivisa dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 47/2008, sempre in materia di contributi di malattia, ha avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di erogazione diretta della indennità da parte del datore di lavoro non si realizza una eccessiva applicazione del principio di solidarietà giacchè il datore di lavoro viene comunque esonerato dal pagamento della retribuzione o dì una quota della stessa che invece dovrebbe sopportare ai sensi dell’art. 2110 c.c. e se l’erogazione avviene in virtù di vincoli contrattuali collettivi liberamente assunti dal datore di lavoro, ciò non può comportare alcun contrasto con l’art. 2 Cost., per l’iniqua distribuzione del peso solidaristico.

19. Deve, a questo punto, rilevarsi l’erroneità dell’interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in L. n. 133 del 2008, sostenuta dalla sentenza impugnata al fine di ritenere implicitamente inclusa nell’ambito della norma interpretativa, oltre alla contribuzione per malattia, anche l’indennità di maternità.

20. E’ vero, infatti, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2, riproducendo il testo della L. n. 1204 del 1971, art. 15, prevede che l’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con li stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, ma tale previsione non può condurre ad estendere l’esonero dell’obbligo contributivo previsto per la tutela della malattia all’obbligo di versare i contributi per la maternità.

21. In particolare, deve riconoscersi che seppure l’indennità di maternità viene corrisposta dall’INPS secondo le modalità ed i criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni assicurative di malattia, essa gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento.

22. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha ben delineato il senso dell’assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza approfondendone i relativi ambiti laddove vi era la necessità di salvaguardare le diverse ragioni sottese alle fattispecie in rilievo, (vd. Cass. 11325/1992; 11950/1991). Si è così detto che “all’indennità di malattia può parificarsi quella di maternità secondo un criterio che, a prescindere dalle rispettive specificità, è stato sempre tenuto presente da questa Corte, fin dalla sentenza n. 298/1974, laddove fu rilevato che, “per la spiccata analogia delle due prestazioni”…. esse costituiscono “quasi due specie di un unico genere di prestazioni assicurative a carattere economico, dirette ad indennizzare il lavoratore per la perdita della retribuzione”, configurandosi la più favorevole indennità di maternità come “sostitutiva” dell’indennità di malattia “nei casi in cui entrambe sarebbero dovute” (in questo senso, del resto, v. la L. n. 1204 del 1971, art. 15, comma 1; a prescindere dalla identità dei criteri per l’erogazione delle prestazioni formanti oggetto delle due indennità nell’ambito della stessa assicurazione obbligatoria contro le malattie, ad opera dello stesso art. 15, comma 3)”.

23. L’assimilazione, però, fondandosi esclusivamente sul rinvio alle modalità di erogazione della indennità di malattia in ciò trova il proprio limite. Essa ha sempre avuto ad oggetto le sole questioni relative alla disciplina delle prestazioni economiche rilevante dal lato del lavoratore destinatario dei benefici, mentre non vi sono ragioni testuali nè logiche per ampliare i confini dell’assimilazione anche all’area del diverso rapporto contributivo che vede fronteggiarsi i soggetti tenuti al pagamento dei contributi e l’INPS.

24. In tale contesto riemerge pienamente la questione della natura giuridica del contributo previdenziale che le Sezioni Unite del 2003 sopra ricordate hanno risolto nel senso di ritenerlo una forma di obbligazione pubblica che vede l’obbligo del tutto svincolato da logiche corrispettive rispetto alla prestazione previdenziale di riferimento e che risponde alla realizzazione di un interesse pubblico il cui perseguimento costituisce il fine dell’Ente titolare della potestà impositiva.

25. Del resto, è lo stesso diritto positivo che dimostra l’esistenza di un principio di regolamentazione legislativa dell’obbligazione contributiva del tutto scisso dalle sorti dell’erogazione delle prestazioni di riferimento e che persegue logiche di tipo economico e finanziario rispondenti ad obiettivi propri. Ciò, proprio per la materia in esame, emerge anche dal contenuto del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78, comma 2, laddove è stato previsto un trattamento di favore, del tutto incomprensibile se si avesse riguardo esclusivamente ai bisogni tutelati dalla tutela della maternità, per talune categorie di datori di lavoro con la riduzione dell’importo del contributo di maternità a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, dello 0,57 per cento.

26. Quanto alle conseguenze derivanti dall’affermazione dell’obbligo contributivo relativo alla maternità in capo alla contro resistente, alla quale nella parte espositiva del contro ricorso è fatto riferimento laddove si sono rappresentati i contenuti degli atti difensivi dei gradi di merito, deve osservarsi che esse non possono formare oggetto del presente giudizio poichè la Società contro ricorrente non ha chiesto che sulle stesse si giudicasse in un eventuale giudizio di rinvio, limitandosi a sollecitare il rigetto del ricorso avversario.

27. Questa Corte di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio. (vd. Cass. 4130/2014; 23548/2012).

28. Pertanto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può affermarsi nel merito la sussistenza dell’obbligo della contro ricorrente di versare i contributi di maternità richiesti dall’Inps nella cartella oggetto di opposizione.

29. La assoluta novità e complessità delle questioni esaminate e la diversità di giudizio registrata nelle fasi di merito, che integrano i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c., determinano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara dovuti i contributi per maternità pretesi nelle cartelle di pagamento oggetto di opposizione; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA