Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24009 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 03/10/2018), n.24009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24188-2011 proposto da:

P.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ALESSANDRIA 25, presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 281/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BORROMEO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate notificava a L.G. un avviso di liquidazione e accertamento, con cui veniva rettificato il valore dei beni oggetto di una sentenza, emessa dal Tribunale di Roma in data 5.7.2001, in Euro 1.152.00. La contribuente impugnava l’atto impositivo e la CTP di Roma, con sentenza n. 240/54/08, accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di motivazione dell’avviso. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame, confermando la validità dell’atto impugnato. P.E.M., P.A.R., nella qualità di eredi di L.G. ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo nove motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia nullità dell’accertamento per contrasto con altra valutazione. Si argomenta che nell’agosto del 2002 la signora L.G. ebbe a vendere l’appartamento posto al piano 2^ del fabbricato, al prezzo di Euro 76.000,00, mentre a soli due anni di differenza l’Ufficio avrebbe attribuito un valore pari al quadruplo, ne consegue che l’accertamento dovrebbe essere dichiarato nullo per palese contrasto di valutazione di due atti relativi ai medesimi soggetti (accertamento dell’immobile intestato a L., a seguito di usucapione, e trasferimento da L. a P.P. ed a Pe..

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia “nullità per errata indicazione dell’aliquota applicata”, in quanto l’Ufficio riconosce, e la Corte regionale ne prende atto, che l’avviso di liquidazione reca una aliquota dell’11% anzichè quella del 7% realmente calcolata. Si lamenta che i giudici della CTR e l’Ufficio qualificano tale indicazione come errore di scrittura, laddove tale errore macroscopico non può essere ritenuto di scrittura, con evidente violazione del D.P.R. n. 212 del 2000.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia “erronea interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51” atteso che la CTR avrebbe ritenuto, applicando la norma indicata, esatto l’operato dell’Ufficio sulla base di una perizia redatta dall’UTE, laddove l’avviso di accertamento sarebbe viziato sotto il profilo della motivazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia “nullità dell’accertamento per errata valutazione dei cespiti”, atteso che la CTR ometterebbe completamente la valutazione dell’errore in cui è incorso l’Ufficio, allorchè descrive erratamente gli appartamenti non considerando i documenti depositati in atti, con la conseguenza che avrebbe ritenuto valido l’accertamento effettuato su immobile diverso rispetto a quello di proprietà dei ricorrenti, con dati e rendite catastali diversi dalla realtà.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia “nullità dell’accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000”, atteso che la CTR avrebbe accolto le affermazioni dell’Ufficio senza passarle al vaglio di un attento esame, non tenendo conto che la sentenza da cui ha origine l’accertamento è una sentenza per usucapione e che il valore del bene doveva essere stabilito retroattivamente alla data di inizio del possesso.

6. Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia “errata valutazione della perizia UTE e sua inutilizzabilità nel giudizio per mancata allegazione nell’avviso di accertamento”. Si lamenta che l’Ufficio ha provveduto a depositare la perizia UTE solo con la costituzione nel giudizio e non allegandola all’avviso di accertamento.

7. Con il settimo motivo di ricorso, si denuncia “omessa pronuncia sull’errata indicazione della particella catastale”, atteso che la CTR pur riconoscendo l’errore commesso dall’Ufficio non entra nel merito per verificare quanto affermato e dimostrato dal contribuente.

Dalla documentazione in atti, infatti, si evincerebbe che la particella indicata nell’accertamento è differenza da quella dell’immobile oggetto di usucapione.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si denuncia “nullità dell’accertamento per errata indicazione della valuta utilizzata (vecchie Lire e non Euro)”.

9. Con il nono motivo di ricorso, si denuncia “nullità della sentenza per indeterminatezza della Commissione che l’ha emessa”, atteso che nella sentenza impugnata l’organo giudicante si qualifica come Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 4, mentre nel dispositivo si qualifica come Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

10. Tutti i motivi di ricorso, sono inammissibili sotto vari profili.

a) I motivi sono inammissibili per totale carenza di autosufficienza. Va preliminarmente precisato che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretemerssi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 2928 del 2015; Cass. n. 9536 del 2013).

Invero, nessuna delle censure è stata illustrata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Il contribuente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di indicare nel ricorso anche gli atti processuali su sui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, specificando la sede in cui stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 16900 del 2015; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. 4365 del 2015).

b) I motivi di ricorso sono, altresì, inammissibili perchè i vizi denunciati non sono chiaramente ricondotti alle categorie logiche di cui all’art. 360 c.p.c.. Il giudizio per cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi del ricorso, che assumono una funzione identificativa e condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativamente formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica alla sentenza impugnata, formulata con motivi che non sono ricondotti specificamente ad uno dei vizi specificati dal codice di rito (Cass. n. 19959 del 2014).

c) Le censure, inoltre, non formulano specifiche doglianze avverso alle “rationes decidendi” della sentenza dei giudici di appello, indugiando piuttosto verso critiche all’atto impositivo impugnato, quindi riproponendo, nel giudizio di legittimità, una inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali, e quindi di rivisitazione di fatti e circostanze oramai definitivamente accertate dal giudice del merito.

Infine, priva di pregio la doglianza espressa con il nono motivo di ricorso, tenuto conto che la Commissione Tributaria Regionale di Roma si identifica con la Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

11. In definitiva il ricorso va rigettato. Le parti soccombenti vanno condannate al pagamento delle spese di lite, atteso che l’Agenzia delle entrate è stata presente all’udienza di discussione della causa, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite per complessivi Euro 2000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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