Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24008 del 24/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7730-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA IMMOBILIARE RIO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui replica con controricorso la società Edilizia Immobiliare Rio SRL, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5/26/09, depositata il 28.01.2009 e non notificata, che ha confermato la prima decisione con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEG ed IRAP e sanzioni, relativo all’anno di imposta 2003, sia pure con diversa motivazione.

L’avviso di accertamento era seguito ad una verifica fiscale generale nei locali dell’impresa eseguita dalla G. di F. ed aveva comportato diverse riprese. Per quanto di interesse nella presente controversia erano state disconosciute alcune spese per difetto di inerenza ed erano stati accertati maggiori ricavi sulla scorta della differenza riscontrata tra il prezzo di vendita dichiarato e quello effettivamente riscosso in due operazioni.

2. Il giudice di appello, dopo aver ritenuto legittimo l’accesso dei verificatori e motivato l’avviso di accertamento per relationem, ha escluso la fondatezza delle riprese relative ai costi; ha ritenuto dimostrato l’adempimento fiscale ai fini IVA per i pagamenti effettuati dai clienti e registrati come somme “versate prima d’ora” sulla scorta delle fatture che risultavano rilasciate e registrate per importi corrispondenti al prezzo della compravendita, comprendente anche l’anticipo, ed ha osservato che non emergeva alcuna evasione fiscale, ma al più uno sfasamento tra la dichiarazione ed il pagamento, passibile al massimo di sanzione amministrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La doglianza concerne la ripresa per spese non documentate in sede di verifica e ritenute non inerenti all’attività di impresa per l’importo di Euro 2.300,00; a detta della ricorrente tale ripresa è stata annullata dalla CTR richiamando in maniera non pertinente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e sulla considerazione che l’Ufficio aveva fornito presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza tuttavia illustrare sulla base di quali emergenze processuali fosse giunta a tale conclusione e senza svolgere alcuna considerazione sulla circostanza che le uniche prove dell’inerenza fornite dalla contribuente erano consistite in una fattura ed in un contratto di prestazione di servizi privi di data certa e non rinvenuti durante le operazioni di verifica, relativi altresì ad un rapporto contrattuale instaurato con una società di cui era legale rappresentante uno dei soci della società verificata.

1.2. Secondo motivo – Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75; del D.P.R. n. 633 del 1972; D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4, 5 ed 11 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La denuncia, proposta in via subordinata, concerne la medesima ripresa di cui al primo motivo e lamenta l’errata applicazione dei principi in tema di onere della prova e di presunzioni in tema di inerenza di un costo.

1.3. Il primo motivo è fondato.

La CTR sul punto ha annullato l’avviso affermando che si era in presenza di circostanze affermate, ma non suffragate da concreti riscontri e prive di gravità, precisione e concordanza: la motivazione risulta del tutto apodittica ed astratta, a fronte degli elementi di fatto significativi e dotati di potenziale decisività offerti dall’Amministrazione, in merito all’epoca di formazione e produzione dei documenti ed agli stretti rapporti in essere tra i soci e le società coinvolte nell’operazione fatturata.

1.4. L’esame del secondo motivo, subordinato, è assorbito dall’accoglimento del primo.

2.1. Terzo motivo – Violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); la denuncia concerne l’omessa pronuncia in merito al motivo di appello relativo alla ripresa per costi pari ad Euro 15.000,00 versati a titolo di contributi elettorali, ritenuti dall’Amministrazione non inerenti e non deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65, vigente all’epoca dei fatti.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Invero la CTR non ha riprodotto nella parte narrativa il motivo di appello concernente le spese per contributi elettorali, la cui ripresa era stata fondata dall’Amministrazione anche sull’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65 e la circostanza che la generica statuizione sui costi non deducibili sia fondata esclusivamente sul profilo dell’onere della prova e delle presunzioni, relativo alla ripresa esaminata sub 1.1. e ss., ma non su quello concernete l’applicazione dell’art. 65 cit. in merito ai contributi elettorali, conferma la ricorrenza di una omessa pronuncia sul punto.

3.1. Quarto motivo – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); la denuncia concerne l’omessa pronuncia in merito al motivo di appello relativo alla ripresa per ricavi non dichiarati ammontanti ad Euro 70.816,60, fondata sulle divergenze riscontrate, a seguito dei riscontri di coerenza esterna, tra il prezzo di vendita degli immobili in favore di N.F. e di P.M..

3.2. Quinto motivo – Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) concernente la medesima ripresa oggetto del quarto motivo; la ricorrente – in via subordinata ove non venisse ritenuto fondato il quarto motivo – si duole del fatto che la CTR aveva annullato la ripresa sulla considerazione che l’Ufficio aveva fornito, a fondamento, presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza tuttavia illustrare – a detta la ricorrente – sulla base di quali emergenze processuali fosse giunta a tale conclusione.

3.3. Il quarto motivo è fondato e va accolto.

Invero la CTR dopo aver riprodotto nella parte narrativa il motivo di appello concernete detta ripresa – ove è detto “… sul punto 3) (l’Ufficio) documenta le dichiarazioni dei due acquirenti che a suo dire non rappresentano prove testimoniali vietate nel processo tributario etc…” (fol. 2 della sentenza) – non ha, tuttavia, pronunciato in merito al punto 3), poichè la statuizione conclusiva introdotta da “Per le altre riprese… ” è espressamente riferita esclusivamente ai punti 1) e 2) ed in nessun passaggio motivazionale si colgono riferimenti alla ripresa oggetto di questo motivo.

3.4. L’esame del quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi primo, terzo e quarto, assorbiti i motivi secondo e quinto; la sentenza va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione,

accoglie il ricorso sui motivi primo, terzo e quarto, assorbiti i motivi secondo e quinto;

cassa la sentenza impugnata e, non potendo decidere nel merito, rinvia alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA