Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24008 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17795/2009 proposto da:

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli Avvocati MARCHETTI Raffaele, SPORTELLI FABIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSLAVIA N. 7, presso lo studio dell’avvocato BIANCO Rocco, che lo

rappresenta e difende, con procura speciale alle liti, del Dott.

LUCIANO MARIANO, Notaio in Alessandria, del 03/08/2010, rep. n.

143.470;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1333/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/02/2009; R.G.N. 2564/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIORGIO COLANGELI per delega Avvocato FABIO

SPORTELLI;

UDITO l’Avvocato ROCCO BIANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. convenne innanzi al Tribunale di Belluno, Z. R., ai fini della convalida dello sfratto per finita locazione alla data del 31 dicembre 2005, o, in linea subordinata, alla data del 31 dicembre 2007.

Si costituiva in giudizio Z.R., il quale proponeva una differente lettura della fattispecie dedotta e della disciplina giuridica di riferimento.

Con sentenza in data 6.7.2006 il Tribunale di Belluno dichiarava risolto il contratto di locazione all’1 gennaio 2006 e per l’effetto ordinava il rilascio dell’immobile per la data del 30.09.2006.

Avverso tale decisione proponeva impugnazione Z.R..

Si costituiva ritualmente l’appellato resistendo al gravame.

La causa infine veniva decisa all’udienza dell’8 ottobre 2008 con rituale lettura del dispositivo in atti.

La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da Z.R. avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, lo rigettava e confermava l’impugnata decisione.

Condannava l’appellante a rifondere all’appellato le spese e competenze del grado.

Propone ricorso per cassazione Z.R. con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., 16 aprile 2009, n. 9005).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza è stata notificata il 19 maggio 2009, ma non è stata depositata copia della stessa con la relata di notifica.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

In assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e non dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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