Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24008 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24008

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26991-2015 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIA MARGHERITA PESSIONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, TORINO elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2223/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo,

assorbito il resto;

udito l’Avvocato OLIVA Patrizia con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PESSIONE Fulvia M., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ricorre contro la prefettura di Torino per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino che, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui avanzata avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino concernente la violazione del disposto dell’art. 193 C.d.S., comma 2; violazione ascritta al C. per avere il medesimo circolato sul territorio italiano (in data (OMISSIS)), con un veicolo munito di targa temporanea tedesca per l’esportazione (avente scadenza al 22.7.10), nonostante che tale targa fosse stata apposta sul veicolo quando esso già si trovava in territorio italiano.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto che il fatto che la targa temporanea tedesca fosse stata apposta sul veicolo quando esso già si trovava in territorio italiano rendesse tale targa inidonea a legittimare la circolazione del veicolo sul territorio nazionale, nonostante che, al momento della contestazione, la stessa targa fosse ancora in corso di validità. Secondo il tribunale subalpino, infatti, dal rilievo che “le targhe non siano state apposte in Germania ma già direttamente in Italia” discenderebbe la conseguenza che le stesse non sarebbero “state utilizzate ai fini previsti dalle disposizioni e dagli accordi bilaterali in questione” (pag. 6, secondo cpv, della sentenza gravata), vale a dire l’accordo transfrontaliero di reciprocità tra Italia e Germania del 22.10.93, entrato in vigore l’1.1.94 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15.4.94).

Il ricorso per cassazione si articola in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento al menzionato accordo italo – tedesco 0,02.10.93, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca sia consentita solo alla condizione che tale targa sia montata sul veicolo prima che il medesimo entri in territorio italiano.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza del luogo di apposizione della targa temporanea tedesca ed alla circostanza che già prima della contestazione oggetto del presente giudizio e, precisamente, in data 30.9.07, l’odierno ricorrente era stato sanzionato per la medesima violazione del codice della strada.

La prefettura di Torino si è costituita in questa ai soli fini della partecipazione alla discussione orale (a cui non è poi, peraltro, intervenuta).

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 19 giugno 2017, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato, in quanto il giudice territoriale ha errato nel ritenere che il fatto che la targa temporanea tedesca fosse stata apposta sul veicolo quando il medesimo già si trovava in Italia configurerebbe una utilizzazione della targa estranea “ai fini previsti dalle disposizioni ed agli accordi bilaterali in questione”.

Al riguardo il Collegio rileva preliminarmente che il menzionato accordo italo – germanico del 22.10.93 prevede la possibilità di circolare in Italia con veicoli muniti delle “targhe rosse per singolo utilizzo destinate agli utenti privati”, rilasciate dalle Autorità tedesche; che tale accordo è pacificamente applicabile – secondo le convergenti determinazioni del Ministero dell’interno (circolare n. (OMISSIS) del 16.6.04) e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (circolare n. (OMISSIS) del 10.3.04) anche alla circolazione con le “targhe di breve termine” in uso in Germania dal 1.5.98; che detto accordo non prescrive che il veicolo debba provenire dalla Germania già munito della targa temporanea.

Sulla scorta di tali rilievi – e, quindi, della premessa che l’accordo italo – germanico del 22.10.93 non impone, per poter riconoscere ad una targa temporanea tedesca l’efficacia di legittimare la circolazione in Italia del veicolo su cui la stessa sia montata, che tale veicolo provenga dalla Germania con tale targa già montata – il Collegio rileva che la statuizione del tribunale subalpino potrebbe condividersi soltanto ove si ritenga che la targa temporanea tedesca legittimi la circolazione di veicoli in Italia ai soli fini della loro importazione direttamente dalla Germania. Ma questa assunto non può essere condiviso, in quanto esso non trova riscontro nel tenore letterale del suddetto accordo italo – germanico del 22.10.93, il quale non fa alcun riferimento alla circolazione a fine di importazione, ma richiama esclusivamente la circolazione a fini di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”.

Il primo motivo di ricorso quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio perchè il giudice territoriale verifichi se la circolazione contestata al ricorrente fosse o meno riconducibile ad una circolazione per “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza gravata; rinvia ad altra sezione del tribunale di Torino, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA