Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24007 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28064/2019 proposto da:

I.S., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv.to Bruno Fedeli, (bruno.fedeli.varese.pecavvocati.it) con

studio in Oggiona con Santo Stefano (VA) via Alessandro Volta 25,

giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma

presso lo studio dell’avv.to Sabrina Belmonte, con studio in Roma,

via Pirandello 67, (sabrinabelmonte.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2523/2019 della Corte d’Appello di Milano

depositata il 10.06.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.S., cittadino (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale dinanzi alla quale aveva richiesto la protezione internazionale declinata, in via gradata, nelle sue varie forme: in relazione ad esse, l’impugnazione riguarda soltanto la “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nella formulazione ratione temporis vigente.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato di aver lasciato il proprio paese di origine per il timore di essere arrestato avendo avuto una relazione omosessuale con il suo datore di lavoro, in cambio dell’assunzione, pur non essendo egli omosessuale.

1.2. Ha dedotto altresì l’esistenza di una situazione di insicurezza generalizzata del proprio paese.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso, richiedendo tardivamente di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda, nonchè la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3, 14, in relazione alla protezione sussidiaria anche con riferimento al combinato disposto dell’art. 4 par. 3d) della direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13, lett. a) Dir. 2005/85/CE.

1.1. Lamenta che la Corte aveva violato le norme sopra richiamate nella valutazione delle dichiarazioni da lui rese sulla propria vicenda personale, avendo del tutto omesso di argomentare in ordine al grave danno che egli avrebbe subito in caso di rimpatrio, tenuto conto della persecuzione esistente e codificata nel proprio paese nei confronti della omosessualità, perseguita anche penalmente.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione umanitaria, in quanto la Corte aveva aprioristicamente escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente ed aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della sua integrazione lavorativa, e di effettuare una valutazione comparativa fra tale elemento, la sua vulnerabilità e la condizione di rispetto dei diritti umani all’interno del suo paese: aveva, dunque, escluso che sussistesse il rischio di un danno grave per violazione dell’art. 3 della CEDU nel caso di rientro in patria.

3. Entrambe le censure sono fondate.

3.1. Quanto alla prima, si osserva che il ricorrente lamenta, in sostanza, una motivazione incoerente rispetto al racconto narrato deducendo che la Corte aveva del tutto ignorato che era stato dedotto il timore che, in caso di rientro in patria, egli fosse esposto al rischio di condanna a morte o a tortura o ad altra forma di trattamento disumano e degradante a causa del sospetto di omosessualità basato su una relazione con il suo datore di lavoro alla quale aveva acconsentito soltanto per ottenere l’assunzione.

3.2. Al riguardo, la motivazione resa rispetto alla censura proposta risulta, in effetti, sostanzialmente assente: la Corte, infatti, si è limitata alla apodittica negazione del rischio di condanna a morte, tortura o altra forma di trattamento disumano e degradante non collegato alla specifica situazione narrata.

3.3. Il motivo proposto deve essere ricondotto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr., al riguardo, Cass. SUU 17931/2013; Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017), concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa (cfr. Cass. 9105/2017): nel caso in esame si rileva che il diniego della protezione sussidiaria risulta sguarnito di argomentazioni sufficientemente specifiche rispetto notorietà della relazione omosessuale con il datore di lavoro (poi arrestato) che, pur non corrispondendo ad una sua reale tendenza transgender in quanto collegata ad un rapporto di subalternità psicologica ed economica, lo esponeva comunque al rischio del trattamento restrittivo e persecutorio riservato agli omosessuali.

3.4. Si osserva, inoltre, che l’assenza di un percorso argomentativo logico e coerente rispetto ai fatti allegati è associato anche all’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, in quanto i giudici d’appello, dopo aver ignorato la specifica questione sopra esaminata, hanno genericamente reiterato l’affermazione dell’assenza di rischi di violenza indiscriminata contro civili o di una situazione di conflitto armato nel paese di origine, attingendo all’unica fonte informativa rappresentata dal siti ” Viaggiare Sicuri” del Ministero degli esteri che, secondo la prevalente quanto condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13449/2019; Cass. 10834/2020) non è di per se solo idoneo (essendo stato istituito a scopo turistico) a fornire le fonti informative aggiornate necessarie per l’accertamento delle condizioni di sicurezza interna del paese, rispetto ai presupposti della protezione internazionale invocata.

3.5. La motivazione, sul punto, è pertanto assente in quanto non risulta nè riferita alla specifica censura proposta nè fondata su fonti informative idonee all’accertamento richiesto.

6. Ma anche il secondo motivo è fondato.

6.1. La Corte territoriale, infatti, in motivazione, esprime una affermazione di principio erronea, ritenendo che l’eventuale inserimento in Italia ed il compimento di un percorso di integrazione, sarebbero “elementi estranei ai requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della misura della protezione internazionale” invocata, con ciò contraddicendo i principi di diritto portati dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019) che postulano il dovere, da parte del giudice, di provvedere – sulla base delle allegazioni del richiedente e delle fonti informative aggiornate alle quali ricorrere in adempimento del dovere di cooperazione istruttorio – ad effettuare una valutazione comparativa fra integrazione, vulnerabilità e rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio.

6.2. Nel caso in esame, non è stata affatto esaminata l’integrazione raggiunta dal ricorrente attraverso l’attività lavorativa svolta (dimostrata con la documentazione prodotta); non è stata affatto valutata la sua condizione di vulnerabilità, riconducibile al racconto narrato, e non sono state correttamente acquisite informazioni sulle condizioni del paese di origine in relazione al rispetto dei diritti fondamentali.

7. In conclusione, il ricorso è fondato; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

a. “In tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 9815/2020)”.

b. “Ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, i contenuti del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri – se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sè inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sè insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria”.

La Corte di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano per il riesame della controversia ed anche per la

decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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