Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24007 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24007

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. penta Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27746-2012 proposto da:

L.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla via

MANTEGAZZA 24 presso il Dott. MARCO GARDIN, e rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CILLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., G.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA,

rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI CAPRIOLI, in virtù di

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 595/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato L.V. quale difensore di se stesso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28/8/1989 G.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce L.V. al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare del 9 giugno 1980 e della convenzione accessoria del 24 gennaio 1985 per grave inadempimento del convenuto, con la condanna alla restituzione dell’appartamento, del box e delle parti pertinenziali comuni.

Con separato atto di citazione L.V. conveniva dinanzi al medesimo Tribunale il G., affinchè fosse pronunziato il trasferimento coattivo del bene di cui al preliminare sopra indicato, dichiarando tuttavia l’inadempimento del convenuto per effetto della trasformazione ed apprensione come locale di sua proprietà esclusiva del porticato condominiale a piano terra, nonchè per effetto della trasformazione in un appartamento dei volumi tecnici posti a piano terrazza, nonchè per la trasformazione in sottonegozio dei box del piano interrato, con la conseguente condanna alla riduzione in pristino, al risarcimento dei danni, previa riduzione del prezzo di compravendita.

Riuniti i due procedimenti, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 560/2000 ha dichiarato la risoluzione del contratto e delle successive convenzioni per grave inadempimento del L., che è stato anche condannato alla restituzione dell’immobile, previa compensazione del danno subito dal G. con la restituzione delle somme a suo tempo ricevute a titolo di acconto del prezzo.

Proposto appello dal L. che insisteva per l’accoglimento delle domande proposte in primo grado, si costituiva il G. che deduceva l’infondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Concessa l’inibitoria della sentenza gravata, rigettata la richiesta di sequestro giudiziario dell’immobile avanzata dall’appellante, questi con istanza del 16/10/2009 ricusava i componenti del Collegio, che con ordinanza del 20/10/2009 sospendeva il processo.

Con ordinanza in pari data veniva rigettata la ricusazione, e tale provvedimento veniva impugnato dinanzi a questa Corte dal L..

Con ricorso del 4 maggio 2010 il G. riassumeva il giudizio al fine di far dichiarare l’estinzione del processo, in quanto non riassunto nei sei mesi dal venir meno della causa di sospensione.

Interrottosi il giudizio per il decesso di G.G., e riassunto con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi, si costituivano in tale veste G.P. e G.T. che si riportavano alle difese del loro dante causa.

Quindi, all’esito dell’udienza di discussione, la causa era decisa dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 595 del 12/9/2012, con la quale era dichiarata l’estinzione del giudizio di appello, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio.

Rilevavano i giudici leccesi che la presentazione di una nuova istanza di ricusazione in data 16 giugno 2012 non imponeva la sospensione del giudizio, spettando al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità. Nella fattispecie tale delibazione evidenziava la carenza evidente dei requisiti formali e sostanziali per l’accoglimento della richiesta. Peraltro, nelle more il Collegio chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di ricusazione aveva rigettato la medesima con ordinanza del 26/6/2012, sicchè la causa poteva essere decisa nel merito.

A tal fine riteneva fondata l’eccezione di estinzione del giudizio di appello formulata dal G., in quanto il processo sospeso in data 20/10/2009 a seguito della presentazione di una prima richiesta di ricusazione, e nonostante il venir meno di tale causa di sospensione, era stato riassunto tardivamente dal G. ma al solo fine di far rilevare l’estinzione.

Inoltre alcun effetto impeditivo poteva attribuirsi alla circostanza che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione era stata impugnata da parte del L..

L’estinzione determinava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e per l’effetto andava ordinata la restituzione all’appellante degli assegni a suo tempo offerti banco iudicis a dimostrazione della serietà dell’intento di acquisire la proprietà dell’immobile oggetto di causa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.V., sulla base di nove motivi.

G.P. e G.T. hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’erronea notifica del controricorso, dovendosi in effetti riscontrare che l’atto in questione è stato notificato al ricorrente presso il domicilio eletto conformemente a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.

Del pari devono essere dichiarate inammissibili le varie querele di falso così come avanzate solo nella memoria ex art. 378 c.p.c.

In tal senso ritiene la Corte che debba darsi continuità a quanto affermato da Cass. n. 28855/2005, secondo cui nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso. Ne consegue che è irrituale la querela di falso proposta in detta sede.

Tali considerazioni implicano altresì che l’esame del ricorso debba essere limitato ai soli motivi così come proposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e come illustrate nelle memorie, ma senza la possibilità di poter esaminare anche le questioni nuove sollevate sempre nelle memorie, quale ad esempio la inidoneità della comunicazione al difensore del ricorrente dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, sul presupposto del dissenso di tale difensore rispetto alla proposizione della ricusazione (e ciò anche a voler soprassedere circa il fatto che le comunicazioni all’interno del processo debbono essere sempre effettuate al difensore della parte, sebbene la medesima possa non condividere determinate scelte del proprio assistito).

Sempre ai fini dell’ammissibilità delle querele di falso, e ribadita la portata assorbente e decisiva della inidoneità della sede delle memorie quale deputata a veicolarle, quanto alla contestazione della veridicità dei verbali di udienza della causa di merito, valga il richiamo a quanto sostenuto da Cass. Sez. U, 25 luglio 2007 n. 16402, secondo cui nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perchè nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perchè nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perchè la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d’udienza (in senso conforme Cass. n. 10433 del 26/02/2009).

Quanto invece alla contestazione della stessa falsità del contenuto della sentenza, è pur vero che secondo Cass. n. 2637/2013 la querela di falso può investire anche una sentenza purchè attenga a ciò di cui la sentenza, stessa fa fede quale atto pubblico, cioè alla provenienza del documento dall’organo che l’ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, ma ciò non appare invece sostenibile nel caso in cui la querela sia proposta nell’ambito dello stesso giudizio che vede l’impugnazione della sentenza di cui si adduce la falsità.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 275 c.p.c. nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la causa è stata decisa senza che fosse stata formalmente assegnata a sentenza.

Si deduce che nel verbale di udienza del 19/6/2012 manca una chiara indicazione del fatto che la causa fosse stata riservata in decisione nel merito, dovendosi invece ritenere che il Collegio si fosse riservato di decidere unicamente sull’istanza di ricusazione proposta in data anteriore all’udienza dallo stesso L..

Ciò è confermato dal fatto che con separata ordinanza il Collegio aveva trasmesso l’istanza di ricusazione al Presidente della Corte d’Appello.

Inoltre non era stata consentita la discussione orale, impedendo l’esplicazione del diritto al contraddittorio.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Si rileva che trattasi di giudizio che, essendo stato introdotto in primo grado in data anteriore al 30 aprile 1995, risulta assoggettato alle regole processuali vigenti prima della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990.

Nel caso di specie risulta infatti che le parti hanno doverosamente precisato le loro conclusioni dinanzi al Consigliere Istruttore in data 5/2/2007, essendo stata fissata dinanzi al Collegio l’udienza di discussione della causa ex art. 275 c.p.c.

E’ quindi evidente che, in assenza di un’univoca indicazione circa la volontà del Collegio di riservarsi su di una specifica questione, indipendentemente dal tenore delle espressioni letterali utilizzate (riservare la causa, assegnare la causa a sentenza o similia), la volontà del Collegio di trattenere la causa all’esito di tale udienza implica che la causa sia entrata nella fase decisoria, che consente, ed anzi impone, al giudice di dover adottare la propria decisione sul merito della controversia.

In tal senso si è appunto affermato che (cfr. Cass. n. 4039/1983) sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l’intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l’intera causa (coni. Cass. n. 6734/1986, secondo cui la parte, che, ammessa alla discussione orale, si sia limitata a trattare le sole istanze istruttorie, non può eccepire, qualora il giudice abbia deciso la causa anche nel merito, la nullità di tale sentenza, essendo rimesso alla discrezionalità della parte stessa valutare, secondo il proprio interesse, l’oggetto ed i limiti della discussione e non sussistendo, in detta ipotesi, alcuna violazione del diritto di difesa).

In tale ottica quindi, in assenza di puntuali espressioni ricavabili dal verbale di udienza che deponessero per una riserva limitata alla sola decisione sull’istanza di ricusazione, l’affermazione secondo cui la Corte distrettuale non poteva che statuire su tale istanza è frutto di una indebita ed erronea valutazione del ricorrente, la quale, proprio perchè in contrasto con la disciplina sottesa alla fissazione dell’udienza di discussione, non lo esimeva dal dover comunque esporre le proprie difese su tutto il merito della lite, ben potendo quindi il collegio pronunciarsi sul gravame.

Nè appare possibile sostenere che l’ordinanza del 19/6/2012, con la quale il Collegio rimetteva la sola istanza di ricusazione al Presidente della Corte abbia spogliato il Collegio stesso del potere di decidere la causa.

Trattasi all’evidenza di un provvedimento imposto dalla decisione, così come esplicitata poi nella motivazione del provvedimento oggi gravato, di escludere la sospensione del processo, sicchè si poneva la necessità di porre comunque il Presidente della Corte nelle condizioni di adottare le iniziative per consentire ad un diverso collegio di potersi pronunziare sull’istanza. D’altronde, conforta il fatto che il Collegio investito della decisione avesse ritenuto comunque di proseguire il giudizio, conservando quindi il potere di decidere la causa all’esito della riserva di cui alla precedente udienza di discussione, la circostanza che l’ordinanza del 19 giugno 2012 si limita a disporre la sola trasmissione dell’istanza al Presidente, senza quindi adottare alcun provvedimento contestuale di sospensione, nè tanto meno fissare una nuova udienza di discussione, che viceversa si imponeva laddove, secondo la tesi di parte ricorrente, la riserva avesse avuto ad oggetto la sola deliberazione dell’istanza di ricusazione.

Del pari infondata è poi la doglianza circa l’impossibilità di poter svolgere la discussione orale.

Ed, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui essendo ogni udienza di discussione potenzialmente destinata anche alla decisone della causa, non è necessario che il giudice debba preavvertire le parti della volontà di decidere la causa, essendo nella facoltà delle parti stesse, e rimessa alla loro discrezionalità, quella di procedere alla discussione orale (così Cass. n. 9235/2006, che sebbene riferita al processo del lavoro, offre delle considerazioni estensibili anche al rito ordinario, nel caso di decisione all’esito dell’udienza di discussione).

Peraltro non risulta in alcun modo che il Collegio abbia impedito al difensore del L. di poter discutere la causa, dovendosi appunto ritenere che l’istanza avanzata dal ricorrente all’udienza di conclusioni del 3/10/07 dinanzi al Consigliere Istruttore, di poter discutere la causa, sia stata appunto soddisfatta con la fissazione dell’udienza all’esito della quale il processo è stato riservato in decisione, ben potendo il L. anche all’udienza del 19 giugno 2012 procedere alla discussione.

A tal fine va poi ricordato che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 28/1964), le omissioni relative alla discussione orale della causa non possono dare luogo a ricorso per Cassazione, e pertanto non sussiste nullità se la causa sia stata assegnata a sentenza senza discussione orale e le parti si siano limitate a riportarsi alle conclusioni già prese, in quanto (cfr. Cass. n. 4753/1988) le parti e per esse i difensori comparsi all’udienza collegiale non hanno un diritto al rinvio dell’udienza stessa per poter svolgere la discussione orale, dovendo a ciò provvedere, ove lo intendano, nell’udienza medesima (conf. Cass. S.U. n. 291/1975).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 52,295 e 298 c.p.c. nonchè l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene, infatti, che la sola presentazione dell’istanza di ricusazione determina la sospensione del processo, sicchè non poteva essere emessa la sentenza impugnata.

Ancora la motivazione sarebbe illogica laddove si afferma che l’istanza di ricusazione era ictu oculi infondata ponendosi tale affermazione in contrasto con quanto deciso con l’ordinanza del 19/6/2012 con la quale l’istanza stessa era stata trasmessa al Presidente della Corte d’Appello.

Anche tale motivo è evidentemente destituito di fondamento. La costante giurisprudenza di legittimità ha offerto un’interpretazione dell’art. 52 c.p.c. chiaramente orientata nel senso della esclusione di un effetto sospensivo automatico del processo.

E’ a tal fine correttamente richiamata dai giudici di merito Cass. n. 26267/2011, per la quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare, giacchè l’evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l’automatismo dell’effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto (in senso conforme ex multis Cass. n. 5236/2006; Cass. n. 25709/2014).

La Corte di merito ha quindi esercitato il proprio potere discrezionale in merito alla ricorrenza anche dell’effetto sospensivo legato alla presentazione dell’istanza di ricusazione, concludendo per la soluzione negativa, ed adottando peraltro la sentenza allorquando l’istanza di ricusazione del L. era stata già disattesa con diversa ordinanza di altro Collegio della Corte d’Appello di Lecce recante la data 26/6/2012.

Inoltre la trasmissione dell’istanza al Presidente della Corte per la decisione sulla istanza di ricusazione, lungi da configurare una illogicità della decisione gravata, costituisce un atto doveroso, in quanto, ferma restando la discrezionalità in ordine alla determinazione dell’effetto sospensivo (che come si vedrà oltre, è stato invece disposto in occasione della presentazione della prima istanza di ricusazione), il contemperamento tra le esigenze di evitare un uso distorto dell’istituto e quello delle parti di avere risposta in ordine alla denunzia di parzialità del giudice, imponeva comunque l’attivazione del meccanismo processuale destinato a fornire una risposta alla doglianze della parte.

4. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 112 e 54 c.p.c. nonchè l’illogicità e/o inesistenza della motivazione della sentenza gravata.

Si deduce che in realtà, a seguito della sospensione disposta dal Collegio all’udienza collegiale del 20/10/2009, in conseguenza della proposizione di una prima istanza di ricusazione da parte del ricorrente, questi non era stato in alcun modo inerte, in quanto aveva impugnato dinanzi a questa Corte l’ordinanza di rigetto della ricusazione, depositando presso la cancelleria della Corte salentina l’istanza di trasmissione ex art. 369 c.p.c.

Trattasi di attività che denotano la volontà del L. di riattivare il giudizio.

Inoltre la sentenza sarebbe illogica nella parte in cui ha reputato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dalla parte nei confronti dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, arrogandosi poteri che competono al giudice di appello.

Il quarto motivo denunzia in ogni caso l’erronea applicazione dell’art. 308 c.p.c., e la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 52,158 e 161 c.p.c., in quanto la proposizione del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del 20/10/2009 era una chiara manifestazione della volontà di proseguire il giudizio di appello, occorrendo tenere conto del fatto che la stessa Corte distrettuale con l’ordinanza del 3/11/2010 aveva disposto attendersi la definizione del giudizio in cassazione.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Ed, invero costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 2562/2016) l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perchè, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) “iudex suspectus”, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa.

Orbene, posto tale principio, la sentenza gravata ha fatto una piana applicazione dell’ulteriore corollario ricavabile dal principio in esame, così come puntualizzato da Cass. n. 11010/2005, secondo cui l’ordinanza reiettiva dell’istanza di ricusazione segna automaticamente anche il “dies ad quem” dell’effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell’istanza dall’art. 52 c.p.c., u.c., effetto che non può essere ripristinato dalla proposizione “inutiliter” di un inammissibile ricorso “ex” art. 111 Cost. avverso il provvedimento che ha deciso sulla ricusazione.

Ne consegue che le parti, al fine di impedire l’estinzione del processo, avrebbero dovuto nei sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione (avvenuta come riferito in sentenza in data 21 e 22 ottobre 2009) provvedere alla riassunzione del processo sospeso come imposto dall’art. 54 c.p.c., u.c.

Deve poi negarsi che la proposizione di un ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della ricusazione possa essere ritenuto equipollente alla riassunzione del processo sospeso, essendo evidente la diversa finalità di tale iniziativa rispetto all’atto contemplato dall’art. 54 c.p.c. per la riattivazione del giudizio, sicchè perde altresì rilievo il denunziato errore rappresentato dall’omessa annotazione nel fascicolo informatico e cartaceo del processo di appello della proposizione del ricorso in cassazione e della presentazione dell’istanza di cui all’art. 369 c.p.c.

5. Con il quinto motivo si denunzia la violazione di legge e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un punto essenziale del giudizio, atteso che il ricorrente aveva dedotto che la costituzione in giudizio delle eredi del G. implicava una rinunzia all’eccezione di estinzione del processo formulata contestualmente all’istanza di riassunzione avanzata dallo stesso G. in data 4 maggio 2010.

Il motivo, in disparte evidenti profili di inammissibilità nella parte in cui denunzia una violazione di legge senza peritarsi di indicare quale norma sarebbe stata violata, è infondato.

La doglianza è inoltre carente anche del requisito di specificità, in quanto omette di riprodurre in ricorso il tenore delle difese delle eredi del G. all’esito della riassunzione del processo interrotto, tenore dal quale dovrebbe ricavarsi una volontà di rinunzia alla eccezione di estinzione.

Peraltro le controricorrenti hanno dedotto che nella loro comparsa di costituzione si sono limitate a richiamarsi alle precedenti difese svolte dal loro dante causa, dovendosi quindi ritenere ripresa anche l’eccezione di estinzione de qua.

Nè infine appare configurabile un vizio di omessa pronuncia, dovendosi a contrario ritenere che l’accoglimento dell’eccezione di estinzione, implichi quanto meno in via implicita, il rigetto dell’eccezione del L. circa la pretesa rinunzia all’eccezione di estinzione da parte delle sorelle G..

6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 308 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un punto essenziale della controversia in quanto non si sarebbe pronunziata sulla eccezione di carenza di legitimatio ad causam delle controricorrenti.

Infatti, si era dedotto che le stesse non erano le uniche eredi di G.G., e che comunque non avevano alcun rapporto con i beni oggetto di causa che, in quanto costituenti beni aziendali dell’impresa di costruzione di G.G., non costituivano beni personali dello stesso G..

Ne consegue che dopo l’interruzione si sarebbe dovuta costituire l’impresa del G. in persona del sopravvenuto titolare.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed invero deve rilevarsi l’erroneità del richiamo alla previsione di cui all’art. 308 c.p.c., posto che nella fattispecie l’estinzione è stata dichiarata con sentenza, all’esito della riserva della causa in decisione sull’intera lite.

In ogni caso il motivo in parte risulta privo di rilevanza rispetto all’esito della lite, ed in parte è del tutto destituito di fondamento.

Ed, invero, quanto al difetto di legittimazione delle G. rispetto alla lite, per non essere le stesse le uniche eredi dell’originaria parte, e per non potere subentrare in una lite che vedeva come parte un’impresa individuale, vale rilevare che l’eccezione di estinzione era stata comunque sollevata e tempestivamente da parte di G.G.. La successiva interruzione del processo e la riassunzione ad opera del L., indirizzata nei confronti degli eredi della parte deceduta, collettivamente ed impersonalmente ex art. 303 c.p.c., comma 2, vale comunque ad assicurare la prosecuzione del processo, sicchè ove anche non fosse intervenuta la costituzione delle controricorrenti nella qualità di eredi del defunto genitore, la Corte avrebbe in ogni caso dovuto esaminare l’eccezione di estinzione a suo tempo proposta, non potendosi reputare che il decesso della parte privi di efficacia l’eccezione in oggetto.

In ogni caso deve ritenersi, come già osservato in relazione alla doglianza di cui al motivo che precede, che la decisione adottata dalla Corte d’Appello equivalga ad implicito rigetto delle eccezioni di carenza di legitimatio ad causam sollevate dal L., che si palesano comunque del tutto destituite di fondamento.

Ed, invero la deduzione secondo cui G.P. e G.T. non sarebbero le uniche eredi del defunto G.G., non incide sulla ritualità della riassunzione avvenuta come detto a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2. Inoltre, la doglianza trascura il costante orientamento della Corte per il quale (cfr. ex multis Cass. n. 12346/2009) in tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire “prima facie” pretestuose (conf. Cass. n. 25810/2013).

Era quindi specifico onere del L. quello di indicare, ai fini di giustificare l’accoglimento della propria deduzione, quali fossero gli altri eredi della parte defunta.

Quanto alla deduzione secondo cui i beni de quibus non rientrerebbero fra quelli caduti in successione, attesa l’estraneità degli stessi al patrimonio personale dell’imprenditore individuale, la medesima contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. Cass. n. 17499/2015) in caso di impresa individuale, quale quella del G.G., sussiste la totale identificazione tra la persona dell’imprenditore e l’impresa individuale (conf. ex multis Cass. n. 19735/2014).

7. Con il settimo motivo si denunzia l’erronea applicazione dell’art. 111 c.p.c. nonchè la violazione dell’art. 101 c.p.c., assumendosi che a seguito della morte del G. doveva reputarsi venuta meno l’eccezione di estinzione.

La Corte di merito aveva l’obbligo di indicare alle parti la questione invitando G.P. e T. a dare prova della loro legittimazione.

Anche tale motivo è palesemente infondato.

Premesso che nella fattispecie risulta del tutto improprio il richiamo alla previsione di cui all’art. 111 c.p.c. che concerne le ipotesi di successione a titolo particolare, anche a causa di morte, nel diritto controverso, laddove la vicenda conseguente al decesso del G. ed al subentro delle controricorrenti appare chiaramente sussumibile nella diversa previsione di cui all’art. 110 c.p.c., va altresì esclusa la correttezza del richiamo alla previsione di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2, norma che appare destinata a trovare applicazione ai soli giudizi introdotti in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, situazione che non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, e premesso quanto sopra esposto circa l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione ad causam delle controricorrenti, si palesa infondato l’assunto secondo cui la morte della parte eccipiente determini automaticamente il venir meno dell’eccezione di estinzione a seguito di costituzione degli eredi.

Inoltre risulta del tutto priva di rilievo la circostanza che l’estinzione del giudizio sia stata pronunziata nonostante la pendenza di un subprocedimento cautelare, atteso che, oltre a non essere stata adeguatamente documentata tale ultima circostanza, la decisione di estinzione del giudizio di merito è destinata a produrre i suoi effetti anche sugli eventuali provvedimenti cautelari ex art. 669 novies c.p.c.

8. L’ottavo motivo denunzia la violazione di legge e precisamente dell’art. 338 c.p.c. laddove la Corte di merito ha dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in conseguenza della pronunzia di estinzione del giudizio di appello, trascurando tuttavia che la sentenza era ancora suscettibile, come poi avvenuto, di ricorso in cassazione.

Inoltre si assume che rimarrebbe comunque salvo il provvedimento con il quale la Corte d’Appello ha privato di efficacia esecutiva la sentenza di primo grado.

La doglianza è priva di fondamento.

La sentenza impugnata sul punto si è limitata semplicemente a richiamare le conseguenze derivanti dall’applicazione dell’art. 338 c.p.c., in conseguenza di una pronunzia di estinzione del giudizio di appello, senza peraltro in alcun modo affermare che l’effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sia legato alla sola pronunzia della sentenza di estinzione in sede di gravame.

Quanto affermato dai giudici di merito non contrasta in alcun modo con la tesi di parte ricorrente secondo cui il definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nella specie di quella del Tribunale, presuppone che anche il provvedimento che dichiari l’estinzione del giudizio di impugnazione sia ormai definitivo.

Appare poi del tutto erronea l’affermazione secondo cui sopravvivrebbe il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale, trattandosi chiaramente di un provvedimento adottato con ordinanza, avente natura provvisoria, che esula chiaramente dal novero dei provvedimenti a carattere decisorio, quale di norma sono le sentenze non definitive emesse in grado di appello, idonee a modificare gli effetti della sentenza impugnata, come appunto richiesto dall’art. 338 c.p.c. (per la generale inidoneità delle ordinanze pronunziate in sede di impugnazione a modificare la sentenza impugnata ed a precludere il passaggio in giudicato della stessa, si veda ex multis Cass. n. 650/1991; Cass. n. 19639/2005).

9. Con il nono motivo il ricorrente denunzia infine la violazione dell’art. 310 c.p.c. assumendo l’illegittimità della condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Infatti, la norma invocata prevede che in caso di estinzione le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè la Corte distrettuale non poteva condannare il L. al rimborso integrale delle spese di appello.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 1513/2006), allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza. A tal fine, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, che pone le spese a carico della parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo stesso e al suo protrarsi (conf. Cass. n. 533/2016).

La resistenza del ricorrente alla declaratoria di estinzione a seguito dell’eccezione formulata dalla controparte giustifica pertanto la sua condanna anche alle spese del giudizio di appello.

Nè tale soluzione appare contrastata dal fatto che la sentenza abbia affermato che le spese della CTU dovevano essere poste a carico dello stesso L., posto che si tratta di affermazione meramente confermativa dell’effetto dell’estinzione e della conseguente successiva immodificabilità della sentenza di primo grado, la quale aveva appunto già posto a carico del ricorrente le spese della CTU, di tal che la sentenza di appello risulta in parte qua priva di efficacia innovativa rispetto a quanto già derivante per effetto della pronuncia di estinzione del giudizio di appello.

10. In definitiva, il ricorso appare del tutto privo di fondamento e deve essere rigettato.

11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle controparti delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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