Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24006 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15475/2009 proposto da:

DEMA DI DE PALMA D & C SNC (OMISSIS), in persona del socio e

legale rappresentante pro tempore Sig. D.P.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio

dell’avvocato CORTI Pio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUSATORI FELICE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMPRESA IELMINI FELICE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante rag. J.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

BARDANZELLU Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LOMACCI GUIDO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MANIFATTURA MARTINO MAGA SRL (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 673/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/03/2009; R.G.N. 3074/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GUIDO LOMACCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 29 luglio 2005 la Manifattura Martino Maga s.r.l. conveniva in giudizio la Società De.Ma s.nc. affinchè nei suoi confronti fosse emesso il richiesto provvedimento di convalida dell’intimata licenza.

Sosteneva l’attore che il rapporto di locazione relativo ad una unità immobiliare ad uso commerciale sita in (OMISSIS) si era tacitamente rinnovato sino al 15 dicembre 2005 e che in vista di tale ultima scadenza aveva inviato regolare disdetta con raccomandata al fine di interrompere il rapporto.

La De.Ma s.n.c. si costituiva in giudizio opponendosi all’intimata licenza ed eccepiva, da un lato, il mancato rinnovo del contratto di locazione per omessa disdetta; dall’altro l’intervenuto accordo con la Manifattura Martino Maga s.r.l., in data 29 novembre 2001 avente ad oggetto il rinnovo e/o proroga del rapporto sino al 15 dicembre 2011 a fronte di lavori di manutenzione straordinari effettuati dalla stessa De.Ma s.n.c. e come da accordo del 29 novembre 2001.

Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, previo mutamento del rito, dichiarò che il contratto di locazione inter partes relativo al suddetto immobile era scaduto il 15 dicembre 2005; condannò la resistente alla restituzione dell’immobile in favore del proprietario; fissò per la esecuzione L. n. 392 del 1978, ex art. 56, la data del 15 dicembre 2006; condannò la resistente alla rifusione delle spese i lite in favore della ricorrente.

Proponeva appello la De.Ma s.n.c. chiedendo che fossero rigettate le domande della locatrice ed accertato che il contratto di locazione scadeva il 15 dicembre 2011 in virtù di proroga.

Sosteneva che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto di due circostanze:

1) che il contratto di locazione si era rinnovato automaticamente sino al 15 dicembre 2011 in quanto difettava una valida disdetta;

2) che in data 29 novembre 2001 era stato stipulato un accordo con il legale rappresentante della locatrice ( P.A.) con cui il contratto di locazione veniva prorogato al 2011.

La locatrice chiedeva il rigetto dell’appello sostenendo che la disdetta del rapporto locatizio era stata regolarmente inviata il 3 dicembre 2004 e risultava pervenuta alla destinataria, sottoscritta da P.M..

La proroga di cui al documento di controparte del 29 novembre 2001 non aveva, secondo l’appellante, alcun valore in quanto sottoscritta da P.A., privo del relativo potere.

Interveniva volontariamente l’Impresa Elmini Felice s.r.l., avente causa dalla Manifattura Martino s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello steso.

La Corte distrettuale di Milano respingeva il gravame esperito da De.ma s.n.c. di De Palma D. & C. e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Manifattura Martino Maga s.r.l. nochè dall’Impresa Elmini Felice s.r.l..

Propone ricorso per cassazione la De.ma s.n.c. di De Palma D. e C. con tre motivi.

Resiste con controricorso l’Impresa Ielmini Felice s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., 16 aprile 2009, n. 9005).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza è stata notificata il 21 aprile 2009, ma non è stata depositata copia della stessa con la relata di notifica.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo a favore di Impresa Ielmini Felice s.r.l., mentre non vi è luogo a disporre nei confronti di Manifattura Martino Maga che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida a favore di Impresa Ielmini Felice s.r.l. in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Non si dispone per le spese verso Manifattura Martino Maga s.r.l..

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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