Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24006 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 06/09/2021), n.24006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3361/2016 proposto da:

Azienda Agricola C.G. e L. di

C.A.S., G.C. e A. S.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis

Mangelli Simonetta, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Gerin Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cometa – Società Cooperativa Agricola Medio Tagliamento Spilimbergo,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G.G. Belli n. 27, presso lo studio

dell’avvocato Mereu Paolo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Malattia Cesare, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Azienda Agricola C.G. e L. di

C.A.S., G.C. e A. S.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis

Mangelli Simonetta, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Gerin Sergio, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 447/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI A..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda di arbitrato depositata in data 21 settembre 2011, l’Azienda Agricola C.G. e L. di C.A.S., G.C. e A. s.s. chiedeva: accertarsi il grave inadempimento della CO.ME.TA. – Società Cooperativa Agricola Medio Tagliamento allo scopo mutualistico posto, dall’art. 4 dello statuto sociale, alla base del rapporto con i soci, tra i quali l’odierna ricorrente; accertarsi – di conseguenza – la legittimità del recesso da detta cooperativa, esercitato dall’Azienda C. in data 29 giugno 2011 e l’illegittimità della delibera di esclusione della istante dalla compagine sociale, adottata in data 23 luglio 2011 dalla Cooperativa; condannarsi quest’ultima alla restituzione dell’importo di Euro 37.368,14, trattenuto a titolo di penale, nonché al rimborso della quota associativa versata, pari ad Euro 6.400,00.

Con lodo dell’8 giugno 2012, il Collegio arbitrale rigettava le domande tutte proposte dalla Azienda C., condannando l’istante alle spese del giudizio, in favore della costituita cooperativa CO. ME.TA..

2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 447/2015, depositata il 29 giugno 2015, respingeva il gravame proposto dalla Azienda Agricola C., confermando in toto l’impugnato da lodo. La Corte – affermata l’impugnabilità del lodo, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 35, a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato – riteneva che il recesso dell’azienda socia dalla cooperativa, per le ragioni addotte, non fosse previsto da alcuna norma di legge e fosse, pertanto, illegittimo, anche perché esercitato al di fuori del limite temporale previsto dall’art. 2437 bis c.c.. La Corte disattendeva, altresì, tutti gli altri motivi di impugnazione, considerando, in particolare, tardiva – perché non proposta prima della deliberazione – l’eccezione di decorso del termine per il deposito del lodo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Agricola C.G. e L. di C.A.S., G.C. e A. s.s. nei confronti della CO.ME.TA. Società cooperativa agricola medio Tagliamento, affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, fondato su di un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Azienda Agricola C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2519,2437 e 2437 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Deduce la ricorrente che il combinato disposto dell’art. 2519 c.c. – che estende alle società cooperative le norme dettate per le società per azioni – art. 2532 c.c. – a tenore del quale “il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo” – art. 2437 c.c., comma 4, secondo cui lo statuto sociale può prevedere ulteriori cause di recesso oltre quelle legali – art. 2437 bis c.c., comma 1, u.p. – che distingue il recesso fondato su delibere sociali pregiudizievoli per il socio dal recesso che si fondi su di un fatto “diverso da una deliberazione”, nonché 10, lett. b) dello Statuto della cooperativa CO.ME.TA., legittimerebbe il socio, nella specie la C., a recedere “allorquando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali”. Tale impossibilità deriverebbe, nella specie, dal fatto – costituente, ad avviso della istante, un grave inadempimento della Cooperativa allo scopo mutualistico sul quale si fondava il rapporto con i soci – che quest’ultima “non attuava più l’oggetto sociale di cui all’art. 4 dello Statuto, non provvedendo più alla raccolta della lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari, ma provvedeva solo a girare fatture di vendita e di acquisto, dopo plurime cessioni di azienda” (p. 6 dell’impugnata sentenza).

Avrebbe, pertanto, errato la Corte d’appello nel ritenere che il recesso esercitato dall’Azienda Agricola C. fosse illegittimo, essendo, per contro, tale atto legittimato dalle norme di legge succitate, nonché dal menzionato art. 10, lett. b) dello Statuto sociale.

1.2. Il motivo è inammissibile per diversi ordini di ragioni.

1.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass., 18/06/2019, n. 16314). La resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di tutte, o di una di esse, mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non ha in alcun modo censurato l’ulteriore, autonoma, ratio decidendi dell’impugnata sentenza, costituita dalla tardività del recesso fondato su di un fatto diverso dalla Delib., per violazione del termine di cui all’art. 2437 bis c.c., u.p..

1.2.2. Va considerato, inoltre, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Per cui, qualora una determinata questione non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).

Nel caso concreto, la istante non ha, per contro, in alcun modo indicato nel ricorso in quale atto sia stata prospetta agli arbitri, prima, ed alla Corte d’appello, poi, la questione relativa alla giustificazione del recesso in base all’art. 10, lett. b) dello Statuto della Cooperativa, atteso che di tale questione l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna.

1.2.3. Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti prodotti, o che si assumono prodotti nel giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). Nella specie, per contro, l’Azienda Agricola C. non ha in alcun modo riprodotto nel motivo in esame il contenuto di tale clausola, onde consentire alla Corte di valutare la fondatezza, o meno, della censura proposta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Azienda Agricola C. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. La Corte d’appello avrebbe, a suo avviso, omesso di esaminare il fatto decisivo per la controversia costituito dalle ragioni di recesso indicate dalla socia, fondate sul mancato perseguimento, da parte della Cooperativa, degli scopi mutualistici per i quali era stata costituita.

2.2. La doglianza è infondata, avendo la Corte – come dianzi rilevato – esaminato tale fatto, escludendone, peraltro, la rilevanza quale causa di recesso.

3. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito il ricorso incidentale, avente ad oggetto la questione relativa all’impugnabilità del lodo, esaminata dalla Corte territoriale che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, proposta dalla Cooperativa CO.ME.TA., totalmente vincitrice nel merito.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato, assorbito il ricorso incidentale, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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