Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24005 del 16/11/2011
Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20560/2006 proposto da:
AURORA SPA (OMISSIS), (già MEIEAURORA ASSICURAZIONI s.p.a. già
MEIE ASSICURAZIONI S.p.a.), in persona del legale rapp. pro tempore
rag. Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARAGLIANO Salvatore, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
LIGURIA ASSIC SPA, M.G., M.M.G., G.
L., M.S., M.R.;
– intimati –
sul ricorso 29212/2006 proposto da:
M.R., (OMISSIS), M.M.G.,
(OMISSIS), M.S., (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA N 641, presso lo
studio dell’avvocato SAMBATARO DELFO MARIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato FARINA VINCENZO giusta delega in atti;
– ricorrenti –
e contro
G.L., LIGURIA ASSIC SPA, AURORA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 934/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 20/09/2005; R.G.N. 1739/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato ANGELO LANZILAO per delega Avvocato SALVATORE
CARAGLIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per improcedibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la Liguria Assicurazioni s.p.a. e M.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di uno scontro con l’autovettura di S. A., guidata dallo stesso M.G. ed assicurata presso la Liguria Assicurazioni s.p.a..
M.G. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di G.L. e della Meie Assicurazioni s.p.a., assicuratrice del veicolo dell’attore, per i danni a lui derivati.
Nel corso del giudizio intervenivano M.M.G. e R. e L.M.A., quest’ultima esercente la potestà sulla figlia Minore M.S. che chiedevano la condanna dell’attore e della Meie al risarcimento dei danni materiali subiti quali eredi della S. e di quelli morali quali figli della deceduta, nonchè i danni patiti dalla minore, terza trasportata.
Il Tribunale di Catania dichiarava la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli al 50% ciascuno; condannava M. G. e la Liguria a pagare al G. la somma di L. 7.415.000;
condannava G. e la Meie a pagare ad L.M.A., nella qualità, la somma di L. 4.241.000; a M.G. la somma di L. 75.700.000 e a M.G. e M.R. la somma di L. 50.700.000.
M.M.G., M.R. e M.S. proponevano appello.
M.G. proponeva appello incidentale.
Non si costituiva G.L..
La Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello principale e quelli incidentali della Meie e della Liguria; rigettava l’appello incidentale di M.G. e condannava G. G. e la Meie a pagare a M.R. e M.M. G. la somma di Euro 51.682,60 ciascuno ed a M.S. la somma di Euro 4.994,79, somme da cui detrarre gli importi già versati dalla Meie, oltre accessori; riduceva la condanna in favore di M.G. al pagamento della somma di Euro 25.822,24, oltre accessori; condannava quest’ultimo a restituire alla Meie quanto dalla stessa versato in eccedenza.
Proponeva ricorso per cassazione la Aurora s.p.a., già Meieaurora Assicurazioni s.p.a., già Meie Assicurazioni s.p.a. con sei motivi.
Resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale affidato a due motivi M.M.G., M.R. e M.S..
Con ordinanza del 25 novembre 2010 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di M.G., deceduto il (OMISSIS) nei confronti di G.L.. Assegnava termine di 90 giorni.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis, non avendo le parti provveduto, nei termini di legge, a depositare il ricorso notificato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011