Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24005 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4080-2011 proposto da:

DUEMILA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO MARTUCCI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO MAURO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società 2000 srl un atto di recupero per indebito utilizzo in compensazione del credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 per un importo di Euro 4.768.449, ed irrogava sanzioni per un importo di Euro 1.376.455. L’Ufficio rilevava che la società aveva utilizzato il credito di imposta in misura superiore al limite quantitativo stabilito per gli aiuti di Stato.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.54 del 2008, annullando le sanzioni e confermando nel resto.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. Con sentenza del 22.6.2010 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava entrambi gli appelli.

La società propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso della società perchè proposto tardivamente rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata risultante dalla copia della sentenza che si dichiara di depositare unitamente al controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione di tardività del ricorso deve essere rigettata. Contrariamente a quanto affermata dalla controricorrente, non risulta depositata alcuna copia della sentenza impugnata con attestazione di avvenuta notificazione. Pertanto, trattandosi di ricorso per cassazione contro sentenza non notificata, deve farsi riferimento al termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., che è stato rispettato.

Il ricorso è infondato.

1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4. -Nullità riflessa”, nella parte in cui il giudice di appello “acriticamente ed immotivatamente rigettando il profilo della dedotta invalidità della sentenza di primo grado, ne ha sostanzialmente fatto propria, riflettendola, la violazione della normativa indicata”.

2.Secondo motivo: “Omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5)”, in relazione alla “laconica motivazione con la quale il giudice di appello ha ritenuto di poter rigettare le doglianze della ricorrente in ordine alla carenza motivazionale del giudice di primo grado”.

I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, oltre che per inestricabile commistione di eterogenee ragioni di ricorso (violazione di legge, vizio del procedimento e omessa motivazione), anche per carenza di interesse sotto 11 seguente profilo: la ipotetica nullità della sentenza del giudice di primo grado per mancanza di motivazione non poteva in ogni caso comportarne l’annullamento da parte dell’adita C.T.R., posto che il giudice di appello, in quanto giudice del merito della controversia e non giudice della legittimità della sentenza impugnata, in presenza di una sentenza appellata ritenuta deficitaria sul piano della motivazione, non avrebbe potuto procedere alla “cassazione” della decisione, ma avrebbe dovuto comunque esaminare il merito della causa e la fondatezza o meno della pretesa tributaria nei limiti segnati dai motivi di impugnazione.

3.Terzo motivo: “Violazione del principio di immediata applicabilità all’ordinamento interno della normativa comunitaria – Violazione del disposto dell’art. 117 Cost. – Violazione o falsa applicazione della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, 388/2000 e della L. n. 289 del 2002, art. 63 laddove richiamano la regola del “de minimis” in relazione alla normativa comunitaria, in particolare di cui all’art. 87 del trattato di Roma del 25/3/1957, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3″, nella parte in cui ha ritenuto inquadrabile tra gli aiuti di Stato l’agevolazione in oggetto.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito il principio che, in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della norma della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7,comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola “de minimis”, – e, cioè, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto il legislatore incorre nella violazione della normativa comunitaria soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola “de minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario. (Sez. 5 -, Sentenza n. 15688 del 23/06/2017).

4.Quarto motivo: “Violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3 “, nella parte in cui la C.T.R. non ha ritenuto la nullità dell’atto di recupero perchè non preceduto dalla comunicazione prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2.

Il motivo è infondato. La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 2 riguarda la fattispecie della riduzione dei crediti di imposta non spettanti esposti in dichiarazione al quale segue la liquidazione immediata dell’imposta con emissione della relativa cartella di pagamento a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 36 ter. Il caso in esame riguarda la diversa fattispecie del recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati dal contribuente mediante l’emissione di un apposito atto impositivo di recupero che, al pari dell’avviso di accertamento, deve essere motivato e notificato al contribuente, con conseguente instaurazione del contraddittorio pieno con l’Ufficio.

5.Quinto motivo: “Incostituzionalità della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 421 e 422”, per disparità di trattamento con i contribuenti nei cui confronti l’Ufficio procede alla liquidazione dell’imposta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 36 bis e 36 ter.

La questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata. La previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421 che attribuisce alla Agenzia delle Entrate la facoltà di emanare apposito atto motivato di recupero del credito di imposta indebitamente fruito, atto avente contenuto corrispondente a quello dell’avviso di accertamento, introduce una modalità procedurale di maggiore garanzia per il contribuente rispetto alla riduzione dei crediti di imposta attuati mediante controllo automatizzato o controllo formale della dichiarazione con liquidazione della maggiore imposta mediante notificazione immediata della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 36 ter.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro quindicimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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