Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24004 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24770-2013 proposto da:

V.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO

LINETTI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore, (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore pro tempore, (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 975/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso e per

l’ordine di cancellazione delle espressioni di cui al 1^ capoverso

della pag. 20 del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’8.2.2007 il tribunale di Brescia, pronunciandosi in tre procedimenti separatamente instaurati e successivamente riuniti, accoglieva parzialmente la domanda della sig.ra V.M. di condanna del (OMISSIS), ad eseguire opere volte ad eliminare le cause di infiltrazioni di acqua nell’autorimessa n. 32, di proprietà dell’attrice; rigettava le altre domande proposte dall’attrice con riferimento alla autorimessa n. 32 – relative al ripristino del soffitto di tale autorimessa ed alla realizzazione di un controsoffitto all’interno della stessa – nonchè la domanda, pur essa proposta dall’attrice, di rimozione delle cause delle infiltrazioni di acqua nell’autorimessa n. 64 (argomentando l’area sovrastante tale autorimessa risultava di proprietà di terzi estranei alla causa); mandava assolti da ogni domanda il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la società Futura Costruzioni.

La corte d’appello di Brescia, adita dalla signora V. in via principale e dalla società gruppo Bianchetti Costruzioni (già Futura Costruzioni) in via incidentale (in punto di spese) rigettava, all’esito di nuova c.t.u. l’appello principale e accoglieva l’incidentale.

Per quanto concerne l’autorimessa n. 32, la corte distrettuale ha ritenuto che la controsoffittatura richiesta da parte appellante sarebbe stata superflua. A fondamento di tale statuizione la corte ha posto i rilievi del c.t.u., secondo il quale:

– i lavori realizzati in esecuzione della sentenza di primo grado (la rimozione del controsoffitto e il taglio di un tubo) non avevano prodotto effetti, nè potevano produrne, ai fini della rimozione delle infiltrazioni, giacchè il tubo tagliato era stato isolato fin dal 2001 nell’abito di lavori di sistemazione del giardino condominiale;

– nel corso del sopralluogo effettuato il 16 settembre 2009, subito dopo le precipitazioni atmosferiche del 15 e 16 settembre 2009, non erano state riscontrate infiltrazioni, mentre erano state rilevate le tracce di infiltrazioni preesistenti.

Secondo la corte bresciana, quindi, la questione delle infiltrazioni nella autorimessa n. 32 risultava risolta già per effetto del lavori di sistemazione del giardino condominiale effettuati nel 2001.

Con riguardo al crollo del soffitto di tale autorimessa, d’altra parte, la corte ha ritenuto, sulla scorta della c.t.u., che tale crollo fosse stato causato da un difetto di costruzione del soffitto medesimo, inidoneo a sopportare i carichi soprastanti e gli sbalzi termici.

Per quanto riguarda l’autorimessa n. 64 la corte ha argomentato che neppure in seguito alla c.t.u. era possibile individuare le cause specifiche delle infiltrazioni d’acqua, nè il soggetto titolare dell’area soprastante detta autorimessa; pertanto la domanda di risarcimento dei danni andava rigettata anche con riferimento a quest’ultima.

Per la cassazione di questa sentenza la signora V.M. ha proposto ricorso sulla scorta di cinque motivi.

Nessuna delle parti intimate ha spiegato attività difensive in questo grado di giudizio.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 5.7.17, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’istanza del Procuratore Generale di cancellazione delle espressioni di cui al primo capoverso della pagina 20 del ricorso; tali espressioni infatti non assurgono, ad avviso del Collegio, agli estremi della sconvenienza od offensività di cui all’art. 89 c.p.c..

Col primo motivo di ricorso si censura l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo, ratione temporis applicabile nel presente procedimento, anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012).

La doglianza attinge l’argomentazione della sentenza gravata secondo cui le infiltrazioni sarebbero cessate a far data dai lavori di risistemazione del giardino condominiale del 2001 e, pertanto, le opere di controsoffittatura richieste dall’appellante risulterebbero inutili. Tale argomentazione si fonderebbe, secondo la ricorrente, su un fraintendimento del passo della c.t.u. in cui si afferma che non si sarebbero verificate infiltrazioni riconducibili alle precipitazioni immediatamente precedenti al sopralluogo del consulente tecnico. In particolare, nel mezzo di gravame si argomenta che il rilievo che nessuna infiltrazione si sia verificata dopo le precipitazioni immediatamente precedenti il sopralluogo del consulente tecnico svoltosi nel settembre 2009 non varrebbe ad escludere la possibilità che altre infiltrazioni potessero essersi verificate nell’arco di tempo tra il 2001 e il 2009 e si deduce che, al contrario, la presenza di infiltrazioni successive al 2001 (e, quindi, posteriori ai lavori di risistemazione del giardino condominiale) emergerebbe dalle fotografie prodotte in allegato all’atto d’appello.

Il motivo, non può trovare accoglimento, perchè, in difetto di allegazione in ordine al momento a cui risalirebbero le tracce di infiltrazioni che la corte distrettuale ha collocato cronologicamente nel 2001, il fatto che il c.t.u. non si sia pronunciato sulla collocazione temporale di tali macchie risulta privo di decisività, cosicchè la doglianza si risolve in una generica riproposizione di questioni di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Col secondo motivo del ricorso si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando inammissibile, per carenza di specificità, il motivo d’appello con cui l’odierno ricorrente aveva chiesto un nuovo esame delle risultanze istruttorie in merito al crollo della copertura del box n. 32; al riguardo la ricorrente deduce che il motivo di appello ritenuto generico dalla corte bresciana conteneva, al contrario, una chiara critica alla c.t.u. nella parte in cui questa aveva escluso che le infiltrazioni avessero svolto un ruolo concausale nel suddetto crollo.

La doglianza della ricorrente non può trovare accoglimento, perchè la corte d’appello, pur qualificando il motivo di appello de quo come inammissibile, lo ha in sostanza disatteso nel merito, giudicando apodittiche le osservazioni sulla cui base l’appellante criticava le conclusioni del c.t.u. in ordine alle ragioni del crollo del soffitto del autorimessa n. 32. In sostanza, quindi, la corte territoriale ha espresso una valutazione di fatto adesiva alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e le critiche che nel secondo motivo del ricorso per cassazione vengono mosse a tale valutazione non sono ammissibili in questa sede di legittimità, perchè si risolvono in doglianze di merito.

Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., nonchè la nullità del procedimento per omessa pronuncia sulla responsabilità del condominio per il crollo del soffitto dell’autorimessa n. 32 ed il vizio di omessa motivazione sul punto; al riguardo la ricorrente argomenta che, essendo crollato non l’intonaco, ma le pignatte del soffitto, il danno riguarderebbe una parte strutturale di un bene condominiale, ovvero il solaio di copertura dei box, con conseguente responsabilità del proprietario per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. o quantomeno per custodia ex art. 2051 c.c..

Il motivo è inammissibile perchè non indica alcuna circostanza di fatto, dedotta in sede di merito, per affermare che il soffitto crollato sia in proprietà condominiale e non in proprietà comune dell’attrice e di altro condomino che sia proprietario dell’area sovrastante l’autorimessa dell’attrice.

Col quarto motivo si censura l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa escludendo qualsiasi responsabilità del (OMISSIS) (sul rilievo che si tratterebbe di un ente di mera gestione), senza considerare lo stralcio del regolamento di condominio riportato nella relazione peritale, ove, tra le aree di godimento comune la cui manutenzione spetta al Supercondominio, risulta compresa anche l’area soprastante il box della ricorrente. Secondo la ricorrente, quindi, la responsabilità per i vizi attinenti l’impermeabilizzazione di tale area graverebbe sul Supercondominio, come, peraltro, desumibile anche dalle difese spiegate in giudizio dalla ditta esecutrice dei lavori, Futura Costruzioni s.r.l., la quale ha sempre sostenuto che le opere di impermeabilizzazione le erano state appaltate, appunto, dal Supercondominio.

Il motivo è fondato e va accolto. La sentenza gravata, infatti, non offre alcuna motivazione per spiegare per quale ragione il Supercondominio sarebbe esente dalla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. e non fa alcun cenno alle emergenze risultanti dallo stralcio della relazione peritale trascritto a pag. 22 del ricorso in ordine alle parti del complesso immobiliare affidate alla gestione dal Supercondominio.

Parimenti fondato è il quinto motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa rigettando la domanda di risarcimento dei danni occorsi al box n. 64 per mancata identificazione del soggetto proprietario dell’area soprastante l’autorimessa e per mancato accertamento delle cause precise delle infiltrazioni. Come correttamente denunciato dalla ricorrente, infatti, la corte bresciana ha errato sia nell’ omettere di procedere all’accertamento dell’attuale proprietà della suddetta area, ricostruendo le relative vicende traslative sulla base dei titoli illustrati nella relazione del c.t.u., sia nel non trarre le conseguenze imposte dalla legge (artt. 2051 e 2053 c.c.) dal rilievo che le infiltrazioni erano causate dal passaggio delle acque meteoriche attraverso la struttura del solaio di copertura dell’autorimessa.

In definitiva, quindi, il ricorso va accolto con riferimento al quarto ed al quinto mezzo, rigettati i primi tre mezzi, e la sentenza gravata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d’appello di Brescia.

PQM

 

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto ed il quinto motivo e cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Brescia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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