Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24003 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24003 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

contro

`‘)
Noio Grazia, quale socia della Green Hotel di Noio

Grazia sas ,
intimata –

avverso la sentenza n. 234/8/05 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata in
data 11/01/2006;
e

sul ricorso, riunito, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

contro
Maisto Isidoro, quale socio della Green Hotel di

1

Data pubblicazione: 23/10/2013

Noio Grazia sas ,
intimato —

avverso la sentenza n. 232/8/05 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata in
data 11/01/2006;
udita la relazione delle cause, svolta nella
pubblica udienza del 7/12/2012 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;

parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorentino, che ha concluso
per l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 234/8/05 del 7/12/2005, depositata
in data 11/1/2006,

la Commissione Tributaria

Regionale della Campania, Sez. 8,

respingeva, con

compensazione delle spese di lite,

l’appello

proposto, in data 24/6/2005, dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio Napoli 2, avverso la decisione n.
709/33/2003 della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso
di Noio Grazia, socia ed anche accomandataria della
Green Hotel sas, contro un avviso di accertamento
relativo all’IRPEF dovuta per l’anno 1996, con il
quale, in conseguenza di un accertamento condotto
nei confronti della società, con l’uso dei
parametri di cui al DPCM del 27/1/1996, inerente la
rettifica, ai fini ILOR, del minore reddito di
impresa dichiarato, derivante dall’attività di
gestione di un albergo, tale reddito era stato
imputato,

ai fini IRPEF, ai soci, ex art.5

T.U.I.R.,

in proporzione della loro quota di

partecipazione.

La CTP aveva dato atto,

in

sentenza, di avere già accolto, in data 11/11/2003,

2

udito l’Avvocato dello Stato, Massimo Bachetti, per

il ricorso promosso dalla sas Green Hotel avverso
l’accertamento a suo carico.
Con altra sentenza n. 232/8/05 del 7/12/2005,
depositata in data 11/1/2006,

la Commissione

Tributaria Regionale della Campania, Sez. 8,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
il separato appello proposto, in data 24/6/2005,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 2,

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che
aveva accolto il ricorso di Maisto Isidoro, altro
socio della Green Hotel sas, contro un avviso di
accertamento relativo all’IRPEF dovuta per l’anno
1996, con il quale, come sopra esposto, il maggior
reddito accertato nei confronti della società era
stato imputato, ai fini IRPEF, ai soci, ex art.5
T.U.I.R., in proporzione della loro quota di
partecipazione.
La Commissione Tributaria Regionale, con le due
decisioni, respingeva i separati gravami
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, da un lato,
essendo stati accertati alcuni elementi fattuali
relativi alle reali condizioni dell’azienda (la
conduzione su base familiare, l’assenza di
dipendenti, l’ubicazione in zona periferica “non di
facile raggiungimento se non con mezzi propri”,
l’utilizzo della struttura essenzialmente per
affitti ad ore delle stanze, la concorrenza, ai
fini della determinazione del volume d’affari,
degli esercizi ubicati nelle vicinanze, la
fissazione delle tariffe ad opera dell’ENIT, la
specifica individuazione delle spese sostenute,
l’esercizio dell’attività di solo Albergo e non
anche di Albergo con ristorante, come evidenziato
dalla copia dell’autorizzazione amministrativa),

3

avverso la decisione n. 711/33/2003 della

gli elementi probatori offerti dall’Ente si
limitavano alla “aritmetica applicazione di formule
di settore”

e, dall’altro lato, il decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri 29/1/1996,
contenente i parametri utilizzabili dall’A.F.
nell’accertamento

fiscale,

non

rispettava

requisiti formali di cui all’art.17 L.400/1988, non
essendo mai stato richiesto il parere del Consiglio

Avverso tali sentenze ha promosso distinti ricorsi
per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo
tre motivi, per difetto di motivazione circa un
punto decisivo della controversia, ex art.360 n. 5
c.p.c., e per violazione di legge, ex art.360 n. 3
c.p.c.,

in relazione sia all’art.5 TUIR che

all’art.3 L.1034/1971, legge con la quale sono
stati

istituiti

i

Tribunali

Amministrativi

Regionali (deducendo che la doglianza inerente la
eventuale illegittimità del DPCM non competeva al
giudice tributario ma a quello amministrativo).
Non hanno resistito i contribuenti soci con
controricorsi.
Motivi della decisione
Preliminarmente, al giudizio n. 8008/2007 RG va
riunito quello iscritto al n. 8111/2007 RG, stante
l’evidente connessione, trattandosi di ricorsi
inerenti redditi da partecipazione in una società
di persone, accertati ex art.5 T.U.I.R., imputati
ai due soci della medesima società.
L’Agenzia si duole, nei due ricorsi, anche del
fatto che il giudice tributario non abbia
“provveduto alla sospensione del processo in
relazione ad altra causa pendente tra la società e
l’Amministrazione finanziaria”(pag.

4 ricorso), ma

non ha eccepito la nullità dell’intero processo,

4

di Stato .

per difetto di integrazione del litisconsorzio
necessario tra soci e società di persone, ed il
mancato rilievo d’ufficio,

della non integrità del

contraddittorio, ex art.102 c.p.c. (cfr. Cass.
13649/2005, in una fattispecie nella quale i
giudici, nell’esaminare e nel valutare nel merito
le ragioni poste a base dell’impugnazione, avevano
implicitamente ritenuto infondata l’eccezione al
“Non è

configurabile il vizio di omesso esame di una
questione (connessa a una prospettata tesi
difensiva) o di un’eccezione di nullità
(ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio),
quando debba ritenersi che tali questioni od
eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure
con una pronuncia implicita della loro irrilevanza
o di infondatezza – in quanto superate e travolte ,
anche se non espressamente trattate, dalla
incompatibile soluzione di altra questione, il cui
solo esame comporti e presupponga , come necessario
antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza
o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte
del giudice, sollecitatone dalla parte, di una
questione puramente processuale non può dar luogo
al vizio di omessa pronunzia, il quale è
configurabile con riferimento alle sole domande di
merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma
di nullità della sentenza, potendo profilarsi al
riguardo una nullità (propria o derivata) della
decisione, per la violazione di norme diverse
dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata
la soluzione implicitamente data dal giudice alla
questione sollevata dalla parte.”;

cfr. Cass.

11844/2006).
Ora, nelle sentenze della CTP di Napoli, come

5

riguardo formulata dall’appellato:

riportato nelle due sentenze impugnate della CTR,
si dava invece atto della definizione, in primo
grado, del giudizio promosso, autonomamente, dalla
società di persone Green Hotel avverso
l’accertamento notificatole ai fini ILOR.
Ora, in materia tributaria ed in tema di imposte
sui redditi, in particolare, attesa l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica

persone e delle associazioni, ai sensi dell’art.5
DPR 917/1986, e dei soci delle stesse e
l’automatica attribuzione dei redditi a ciascun
socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente
sia la società sia tutti i soci, salvo che questi
prospettino soltanto questioni personali, avendo ad
oggetto non singole posizioni debitorie, ma la
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
tributaria, composta da elementi comuni.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che
l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
delle determinazioni sui redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n.
917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse, e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso
di rettifica, da uno dei soci riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci,
salvo il caso in cui si prospettino questioni

6

della dichiarazione dei redditi delle società di

personali (sent. n. 14815 del 2008).
Pertanto tutti detti soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi, essendo configurabile un caso di
litisconsorzio necessario originario con relativa
necessità d’integrazione. Conseguentemente il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti

assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche d’ufficio (Cass.S.U.14815/2008;
Cass.11459/2009; Cass.Trib. 16661/2011:

“In tema di

contenzioso tributario, qualora, a seguito
dell’individuazione di irregolarità contabili a
carico di una società di persone, l’Amministrazione
finanziaria abbia emesso avvisi di accertamento in
materia di IRPEF nei confronti del soci, nonché di
ILOR ed IVA nei confronti della società, contro i
quali siano state proposte distinte impugnazioni
riunite nel precedenti gradi di giudizio, la Corte
di cassazione, rilevando l’omessa integrazione del
contraddittorio nel confronti di tutti i soci e
salvo il caso in cui si prospettino questioni
personali, deve separare il giudizio relativo
all’IRPEF e all’ILOR, e dichiarare, anche di
ufficio, la nullità del relativo procedimento
(atteso che tale controversia, in ragione
dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base
delle determinazioni sui redditi delle società di
persone e dei soci,non ha ad oggetto una singola
posizione debitoria, bensì gli elementi comuni
della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente
litisconsorzio

configurabilità
necessario),

7

di

un

caso

mentre

di
può

i litisconsorti necessari è affetto da nullità

autonomamente

il

decidere

giudizio

relativo

all’IVA, sussistendo solo in via eventuale, per la
lite riguardante quest’imposta, le esigenze di
carattere unitario che possano comportare la
necessità del “simultaneus processus”. “).
Questa Corte ritiene che il rilievo d’ufficio del
difetto d’integrità del contraddittorio, nei
giudizi inerenti le impugnazioni degli avvisi di

Noio e del Maisto, per mancata presenza della
società di persone, di cui i medesimi erano soci, e
dell’altro (il Maisto e la Noio, rispettivamente)
socio, debba prevalere sulle censure mosse
dall’Agenzia alla sentenza impugnata e che tale
rilievo, omesso da parte dei giudici di merito,
debba essere compiuto pertanto in questa sede,
essendo la Corte medesima dotata di poteri
d’ufficio in tal senso, in tutte le ipotesi in cui
il processo non poteva essere iniziato o proseguito
(Sez. 5, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
Le sentenze impugnate vanno dunque, pronunciando
sui ricorsi riuniti, cassate, con declaratoria di
nullità degli interi giudizi, così travolte anche
le sentenze di primo grado, e rinvio, ai sensi
dell’art.383 c.p.c. ult.comma, alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, affinché decida
le controversie, previa integrazione del
contraddittorio con l’altro socio e la società.
• Sussistono giusti motivi, atteso l’iter processuale
ed il mancato rilievo d’ufficio della non integrità
del contraddittorio, per compensare tra le parti le
spese degli interi giudizi.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, cassa
le sentenze impugnate con declaratoria della

8

(97(2a-o&

accertamento del reddito da partecipazione della

ESENTE D.. TiTiT.’ ZOME
Al SENSI
N. 131 TA’.,S. ALL
– N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
nullità degli interi giudizi e spese integralmente
compensate tra le parti; rinvia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, affinché decida
le controversie, previa integrazione del
contraddittorio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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