Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24003 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22156/2009 proposto da:

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), (già “Aurora Assicurazioni

s.p.a.” incorporata in “UGF ASSICURAZIONI”) in persona del Dott.

T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA Renzo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLO CARMELO CARLO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AUTOTRASPORTI CENTESE GTB SCRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64 – ST. ZUNARELLI, presso lo studio

dell’avvocato CELLAMARE Vincenzo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAMPAILLA MASSIMO giusta delega in atti;

ALLIANZ SUBALPINA SPA, (OMISSIS) (già S.p.A. R.A.S. conferitaria

dell’Azienda di Allianz Subalpina S.p.A.) in persona dei procuratori

Dr.ssa G.A. e Dr.ssa R.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 253/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/02/2009; R.G. 1893/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MARIANNA RISTUCCIA per delega Avvocato RENZO

RISTUCCIA;

udito l’Avvocato GIORGIO MANGANIELLO per delega Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito l’Avvocato MASSIMO CAMPAILLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Winterthur Assicurazioni s.p.a. esponeva che la sua incorporata Veneta Assicurazioni s.p.a.

aveva stipulato con la Rovani Acciai s.r.l. una polizza merci trasportate, avente ad oggetto il trasferimento di 28.000 kg di acciaio dai magazzini della venditrice in (OMISSIS) al deposito della Rovani in (OMISSIS). Aggiungeva che in seguito l’autoarticolato su cui era stata caricata la merce, mentre si trovava parcheggiato all’interno di un magazzino presso la sede della Cooperativa Centese, cui era stato affidato dalla Rovani l’incarico di effettuare il trasporto, era stato trafugato da ignoti; che pertanto aveva liquidato alla Ravani l’indennizzo di L.125.739.000, surrogandosi nei suoi diritti, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..

Ciò premesso, la Winterthur conveniva in giudizio la Cooperativa Centese per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In esito al giudizio, in cui si costituivano la convenuta, la quale contestava la domanda e chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Allianz Subalpina al fine di essere manlevata, nonchè la stessa Allianz la quale eccepiva la prescrizione di ogni diritto della Cooperativa Centese, il Tribunale adito condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 64.938,77 oltre svalutazione ed interessi legali nonchè la terza chiamata al pagamento, in favore della Cooperativa, della somma di Euro 7.746,85 oltre interessi legali e la rifusione di metà delle spese di lite corrisposte dalla Cooperativa a parte attrice.

Avverso tale decisione la Cooperativa Centese proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituivano in giudizio l’Aurora Assicurazioni, già Winterthur, e la Allianz Subalpina, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 6 febbraio 2009 rigettava la domanda avanzata in primo grado dalla Winterthur, disponeva la restituzione in favore della Allianz di quanto corrisposto in esecuzione dell’impugnata sentenza, rigettava ogni altra domanda e l’appello incidentale subordinato proposto dalla Allianz Subalpina. Avverso la detta sentenza l’UGF Assicurazioni, già Aurora Assicurazioni, ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso la Spa Allianz e la Cooperativa Centese. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1693 c.c., si fonda sulla considerazione che nella vicenda processuale in esame le concrete modalità del furto non presenterebbero quei caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità richiesti per la configurazione del caso fortuito e quindi per l’esonero del vettore dalla sua responsabilità.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel necessario conto le risultanze dell’istruttoria condotta nel giudizio di primo grado nè avrebbe motivato le ragioni per cui si era discostata dalle conseguenze giuridiche che tali risultanze avrebbero comportato.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto diversi ed articolati profili, prospettano l’unica censura concernente la mancata ricorrenza di presupposti giustificativi dell’esonero di responsabilità del vettore, vanno dichiarati, entrambi, inammissibili sia pure per ragioni diverse.

Con riferimento alla prima censura, l’inammissibilità deriva dal rilievo che le ragioni di doglianze, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate dalla ricorrente, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità, avanza, nella sostanza delle cose, così come nel caso di specie, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, articolato sotto il profilo del vizio motivazionale, deve rilevarsi come la ricorrente abbia omesso di accompagnare le ragioni di censura con il prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n.4311/2008). Ne discende l’inammissibilità del motivo di impugnazione, posto che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione. Ed invero il momento di sintesi deve consistere in una parte del motivo a ciò specificamente destinata, elaborata dallo stesso ricorrente in termini compiuti ed autosufficienti, senza che la Corte sia obbligata ad una attività di interpretazione della doglianza complessivamente illustrata, al fine di poter individuare il fatto controverso, cui si riferisce il ricorrente, e le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata omessa o comunque sarebbe insufficiente e/o contraddittoria. Il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità della censura.

La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA