Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24003 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24337-2013 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI NIGRO;

– ricorrente –

e

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA PIETRA 34,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE G. D’ANGELO;

– ricorrente successivo –

contro

Z.P. ((OMISSIS)), Z.M.G. ((OMISSIS)),

Z.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. REGOLO

12/D, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE SAVOCA;

– c/ricorrenti al ricorso principale e successivo –

nonchè contro

D.A., P.F., D.A.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1363/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato SALVATORE ROMEO, con delega dell’Avvocato GIOVANNI

NIGRO difensore del ricorrente principale, che si è riportato al

ricorso;

udito l’Avvocato MARCO SPADARO, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE G.

D’ANGELO difensore del ricorrente successivo, che si è riportato al

ricorso successivo;

udito l’Avvocato ANGELO LANZILAO, con delega dell’Avvocato SALVATORE

SAVOCA difensore dei controricorrenti, che si è riportato al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel luglio 2004 i fratelli P., M.G. e Z.M. convenivano davanti al tribunale di Catania i condomini di (OMISSIS) e di via (OMISSIS), in Catania, per sentirli condannare al risarcimento del lucro cessante conseguente al danneggiamento verificatosi in una autorimessa di loro proprietà, collocata nel piano interrato sottostante i due condomini, a causa delle infiltrazioni derivate dai fabbricati degli stabili condominiali.

Tale domanda era già stata precedentemente avanzata nel corso del giudizio che i proprietari dell’autorimessa avevano introdotto nel 1995 per la condanna dei medesimi condomini alla rimozione della cause delle suddette infiltrazioni ed era stata dichiarata inammissibile, perchè proposta per la prima volta in grado di appello, con la sentenza della corte di appello di Catania n. 950 del 2002, con la quale i condomini erano stati condannati all’esecuzione delle opere necessarie.

Il tribunale di Catania disattendeva la domanda di risarcimento nuovamente proposta dai signori Z. e tale pronuncia veniva riformata dalla corte d’appello di Catania, che accoglieva detta domanda ritenendo provato il danno subito dagli appellanti a causa delle menzionate infiltrazioni. La corte etnea ha ritenuto che la presenza di dette infiltrazioni avesse impedito il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all’adibizione dell’immobile ad autorimessa e ha quindi condannato i due condomini a versare ai signori Z. la somma di Euro 84.000, pari al valore locativo dell’autorimessa dall’1 luglio 2001 (inizio del mese successivo a quello – giugno 2001 – nel quale i tecnici comunali avevano constatato l’inagibilità dell’autorimessa) al 27 giugno 2005 (data di ultimazione dei lavori di ripristino).

Per la cassazione di questa pronuncia hanno proposto due distinti ricorsi, successivamente riuniti ed entrambi articolati in cinque motivi, il Condominio di (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).

I signori P., M.G. e Z.M. si sono difesi depositando controricorso di replica a ciascuno dei due ricorsi.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 5.7.17, per la quale il Condominio di via (OMISSIS) ha deposita una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Iniziando dall’esame del ricorso del Condominio di (OMISSIS), il Collegio osserva quanto segue.

Col primo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., si assume che la corte distrettuale avrebbe erroneamente trascurato il giudicato esterno formatosi tra le parti con la sentenza del tribunale di Catania n. 689 del 1999, la quale, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, avrebbe coperto non solo il dedotto ma anche il deducibile. Sotto altro aspetto, si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore non può azionare separatamente diverse voci di danno originate dal medesimo fatto lesivo.

Il motivo va disatteso. Quanto al primo profilo di censura, è sufficiente osservare che il credito risarcitorio per lucro cessante riconosciuto nella sentenza qui gravata è sorto nel 2001, circa due anni dopo la pronuncia della sentenza del tribunale di Catania n. 689 del 1999 a cui si fa riferimento nel mezzo di gravame, e, pertanto, esso non era deducibile nel giudizio definito in primo grado da quella sentenza; nè il lucro cessante maturato in epoca successiva alla pronuncia della sentenza del tribunale poteva essere fatto valere nel grado di appello di tale giudizio, in ragione della preclusione all’introduzione di nuove domande in secondo grado, correttamente rilevata nella sentenza della corte di appello di Catania n. 950 del 2002 (con statuizione la cui efficacia, è opportuno precisare, è meramente endoprocessuale).

Quanto al secondo profilo di censura, è sufficiente rilevare che il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla infrazionabilità del credito non è pertinente, in quanto, come sopra evidenziato, il credito risarcitorio riconosciuto nella sentenza qui gravata ha ad oggetto un danno per lucro cessante verificatosi a far tempo dal 2001; credito che, quindi, non esisteva all’ epoca di instaurazione del primo giudizio fra le parti (1995).

Col secondo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., si assume che la corte avrebbe errato nell’accogliere il gravame proposto dai signori Z., anzichè sancirne l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; il mezzo di gravame denuncia, altresì, la violazione del giudicato interno formatosi, per effetto dell’inammissibilità dell’appello degli Z., sulla statuizione di primo grado di rigetto della loro domanda risarcitoria, nonchè il vizio di ultrapetizione in cui la sentenza qui gravata sarebbe incorsa ponendo a base della propria decisione l’esistenza di circostanze sopravvenute.

Il motivo va rigettato perchè, contrariamente all’assunto del Condominio ricorrente, l’appello dei fratelli Z. – esaminabile direttamente da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato – era dotato delle necessarie caratteristiche di specificità e sottoponeva alla corte distrettuale tutti i temi di giudizio su cui la stessa si è poi pronunciata. Al riguardo è opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte precisato (tra le tante, Cass. 18307/15), l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico. Le ulteriori doglianze sviluppate nel motivo vanno pur esse disattese, non essendosi formato alcun giudicato sulla sentenza di primo grado e non avendo la corte distrettuale pronunciato oltre il limiti del devolutum.

Col terzo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. si deduce che la corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della decisione fatti mai provati dagli attori, quali l’impossibilità di ottenere le autorizzazioni amministrative relative alla destinazione dell’immobile ad autorimessa; per contro, secondo il Condominio ricorrente, era stata fornita la prova che i danni de quibus si erano manifestati sin dall’anno 1995, quando l’immobile risultava locato, e che la locazione era cessata unicamente (nel 1999) per volontà degli attori; inoltre, si argomenta nel mezzo di ricorso, dal maggio 2001 (epoca anteriore al sopralluogo dei tecnici comunali del 26.6.2001 a cui la corte territoriale ancora l’inizio del periodo di inutilizzabilità dell’immobile) gli Z. avevano impedito che il Condominio accedesse all’autorimessa per l’esecuzione degli interventi necessari.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una critica di merito dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte territoriale, peraltro svolta senza una censura sufficientemente specifica delle argomentazioni della sentenza gravata, nella quale non si sostiene che il rilascio dell’immobile da parte del conduttore che lo aveva occupato fino al 1999 sia dipeso dalle infiltrazioni per cui è causa, ma si sostiene che tali infiltrazioni impedirono ai proprietari di utilizzare l’immobile dal 2001 (ossia de epoca ben successiva al momento in cui lo stesso era stato liberato). Al riguardo va qui ricordato che, come questa Corte ha più volte affermato anche prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012 (modifica, peraltro, applicabile nel presente procedimento, giacchè la sentenza impugnata è stata depositata il 17.9.12), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Col quarto motivo, riferito alla violazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. si deduce che, se la corte avesse correttamente applicato l’art. 1227 c.c., avrebbe dovuto ridurre, se non del tutto rigettare, la pretesa risarcitoria degli attori, dal momento che, come risulta dalla stessa sentenza, i signori Z. avevano impedito al Condominio ricorrente di accedere all’autorimessa per eseguire le opere di manutenzione necessarie. La corte territoriale avrebbe inoltre violato l’art. 112 c.p.c. in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, avente ad oggetto la suddivisione tra i due condomini degli oneri risarcitori, sulla base elle percentuali stabilite dal c.t.u. in ordine alla responsabilità circa le opere da eseguire per la manutenzione dell’immobile. La corte etnea avrebbe altresì violato il suddetto art. 112 c.p.c., anche per aver accordato un risarcimento per i periodi in cui l’immobile non era oggetto dei lavori di esecuzione ordinati dalla sentenza n. 950/1999 del Tribunale di Catania.

Il motivo va disatteso.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 1227 c.c., essa si risolve in una critica, inammissibile in sede di legittimità, dell’apprezzamento di fatto del giudice territoriale che, pur dando atto della circostanza che gli Z. avevano negato il consenso ad accedere alla loro autorimessa dal maggio 2001, ha tuttavia stabilito che “L’incidenza di tale condotta degli Z. va sicuramente esclusa…” (cfr. pag. 9, ultimo capoverso, della sentenza gravata),.

Quanto alle denuncia di duplice violazione dell’art. 112 c.p.c., il Collegio rileva che:

– con la doglianza relativa alla mancata graduazione delle responsabilità tra i condomìni condannati in solido il ricorrente in effetti denuncia non una omissione di pronuncia (la corte di appello si è pronunciata, ritenendo implicitamente insussistenti i presupposti per la graduazione, vedi pag. 11, terzultimo capoverso, della sentenza “non senza porre in evidenza come ex art. 2055 c.c. i condomini responsabili debbano essere condannati in solido”), ma un vizio di violazione dell’art. 2055 c.c.; tale vizio, tuttavia, non è scrutinabile in questa sede, per l’impossibilità di operare nel presente giudizio di legittimità qualunque delibazione in fatto circa l’apporto causale offerto dai due condomini al verificarsi delle infiltrazioni per cui è causa;

– la doglianza relativa alla concessione di un risarcimento anche per i periodi in cui l’immobile non era oggetto dei lavori di esecuzione ordinati dalla sentenza del tribunale di Catania n. 950/1999 va disattesa, poichè attinge l’interpretazione della domanda degli attori (avente ad oggetto il danno da “fermo tecnico”) operata dalla corte distrettuale nell’esercizio dei poteri propri del giudice di merito.

Col quinto motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si censura la liquidazione delle spese operata dalla corte d’appello, la quale avrebbe erroneamente ritenuto il condominio parte totalmente soccombente, quando invece l’importo domandato dagli attori non era stato riconosciuto per interso, bensì soltanto per una frazione notevolmente inferiore.

Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto, ferma la soccombenza del Condominio (essendo stata accolta la domanda risarcitoria degli attori), l’apprezzamento sull’ opportunità di una compensazione parziale rientrava nei poteri della corte territoriale, non sindacabili in questa sede (cfr. Cass. n. 2149/14: “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.”).

Il ricorso del Condominio di (OMISSIS) va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Passando all’esame del ricorso del Condominio di (OMISSIS), il Collegio osserva quanto segue.

Il primo mezzo di ricorso pone la questione della inammissibilità dell’appello dei sigg.ri Z. per difetto di specificità dei relativi motivi, in relazione all’art. 342 c.p.c., sviluppando censure analoghe a quelle proposte nel secondo motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS) e va rigettato per le medesime ragioni illustrate per motivare il rigetto di tale motivo.

Il secondo mezzo di ricorso pone la questione della prova del nesso causale tra la ritardata esecuzione dei lavori e il danno lamentato dagli attori, censurando il silenzio della sentenza gravata sul fatto che la locazione dell’autorimessa cessò nel 1999 per volontà dei proprietari e su altri profili fattuali della vicenda emergenti dall’istruttoria. Il motivo sviluppa censure analoghe a quelle proposte nel terzo motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS) e va rigettato per le medesime ragioni illustrate per motivare il rigetto di tale motivo.

Il terzo mezzo di ricorso, riferito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed all’omesso esame di fatto decisivo, assume che la corte territoriale avrebbe trascurato che la locazione dell’autorimessa cessata nel 1999 si era conclusa per volontà dei proprietari (i quali avrebbero preferito tenere l’immobile libero a loro disposizione per ristrutturalo con la creazione di box singoli) e che gli Z. non avevano offerto alcuna prova di aver tentato di conseguire frutti civili dal loro immobile.

Il motivo va rigettato perchè pur esso si risolve in una critica di merito dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte territoriale, peraltro svolta senza il rispetto del paradigma fissato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, e senza la formulazione di una censura sufficientemente specifica delle argomentazioni della sentenza gravata. Il motivo infatti valorizza una circostanza (il fatto che il rilascio dell’immobile da parte del conduttore che lo aveva occupato fino al 1999 fosse dipeso dalla volontà dei proprietari) del tutto estraneo al ragionamento decisorio della corte di appello. E’ peraltro opportuno evidenziare che, come già chiarito da questa Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499/09).

Il quarto mezzo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., ed il vizio di omesso esame di fatto decisivo in cui la corte di appello sarebbe incorsa trascurando il divieto di accedere all’autorimessa per eseguire le necessarie opere di ripristino opposto dai signori Z. al Condominio ricorrente. Sotto altro aspetto il motivo censura la liquidazione del danno operata dalla corte territoriale a favore dei signori Z..

Il motivo sviluppa censure in parte analoghe a quelle proposte nel quarto motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS) e, al pari di quello, va rigettato perchè pretende di investire la Corte di cassazione di un terzo grado di giudizio di merito, sollecitandola ad una rivisitazione delle risultanze e degli apprezzamenti istruttori che esulano dalle funzioni istituzionali del Giudice di legittimità.

Il quinto motivo di ricorso (erroneamente denominato, anch’esso, come quarto) attinge la statuizione sulle spese adottata dalla corte etnea, per un verso proponendo la stessa doglianza proposta nel quinto motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS) in ordine alla mancata compensazione parziale delle spese di lite e, per altro verso, lamentando il mancato rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012.

La prima doglianza va rigettata per le stesse ragioni illustrate per motivare il rigetto del quinto motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS), mentre la seconda va giudicata inammissibile per difetto di specificità (cfr. Cass. 10409/16 “In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicchè è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo”).

Anche il ricorso del Condominio di via (OMISSIS) va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta i ricorsi dei condomini di (OMISSIS) e di via (OMISSIS), in Catania.

Condanna i condomini ricorrenti, in solido tra di loro, a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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