Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24002 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29346/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via A. Mordini 14,

presso lo studio dell’avvocato Filippo Bellinzoni, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 15820/2019, depositato il

24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, J.M., cittadino gambiano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, reso pubblico in data 24 luglio 2019, che ne rigettava l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che, a sua volta, ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine ad aprile 2014 in quanto accusato dallo zio, sebbene falsamente, di essere omosessuale e ciò in ragione della appartenenza ad una etnia diversa da quella della sua famiglia; di essersi dapprima rifugiato in altra città del Gambia e poi in Libia, dove veniva arrestato, picchiato e torturato, per quindi raggiungere l’Italia nel marzo 2017.

2. – Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo la vicenda narrata riferibile a “profili di persecuzione diretta e personale… non essendo il ricorrente omosessuale come dallo stesso confermato nel corso della sua audizione”; b) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), apparendo a tal riguardo “la vicenda del ricorrente… del tutto irrilevante” e non risultando “nemmeno allegata in ricorso la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi” delle anzidette lett. a) e b) del citato art. 14; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè fonti attendibili e recenti (Amnesty International 2017/2018), pur persistendo “alcune criticità” (segnatamente, rimanendo le relazioni omosessuali un reato, ma destando il racconto del richiedente “qualche perplessità sul piano della congruenza”, avendo riferito di aver subito per tale ragione una condanna a morte, senza indicare di essere andato incontro ad un processo ed essendo poco chiara la dinamica della fuga), non davano atto di conflitto armato o situazioni di violenza indiscriminata; d) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di una situazione soggettiva di grave vulnerabilità, non necessitando le condizioni di salute del richiedente “una permanenza sul territorio italiano” (richiedendo la frattura subita solo un controllo ambulatoriale), nè essendo egli “riuscito a trovare un lavoro regolare”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f) e art. 11, nonchè “illogica, contraddittoria e apparente motivazione” per aver il Tribunale rigettato la richiesta di status di rifugiato con motivazione apparente, senza spiegare realmente le ragioni per le quali ha ritenuto la vicenda narrata non credibile e vaga.

1.1. – Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

La motivazione del decreto impugnato è tale da integrare pienamente il c.d. “minimo costituzionale della motivazione” – che solo consente di ritenere il provvedimento giurisdizionale legittimo ai sensi del combinato disposto dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass., S.U., n. 8053/2014), giacchè presenta un apparato argomentativo sufficiente, adeguato e coerente, mettendo in evidenza le ragioni della ritenuta non credibilità della vicenda narrata dal richiedente (cfr. p. 2 del decreto, ove la inverosimiglianza delle circostanze riferite dallo J. è ritenuta per il fatto che “lo zio con la sua falsa accusa di omosessualità, avrebbe esposto l’intera famiglia ad infamia e il nipote a morte per lapidazione”, con ciò dando credito, peraltro, al contesto specifico di vita che lo stesso ricorrente adduce a fondamento della domanda) e, quindi, l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo il richiedente stesso omosessuale.

Tanto in armonia con il principio per cui requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105/2018, Cass. n. 30969/2019).

A fronte di ciò, le censure non si correlano con la motivazione del decreto impugnato, che è basata, essenzialmente, non sulla inattendibilità del narrato, bensì sulla non riconducibilità di quanto raccontato a situazioni giustificative della richiesta misura di protezione.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, non avendo il Tribunale attivato la cooperazione istruttoria per l’accertamento della sussistenza di “rischio effettivo” di un “danno grave” ai fini della protezione sussidiaria, essendo le relazioni omosessuali in Gambia rimaste un reato con la pena dell’ergastolo, con “discriminazioni e minacce da parte di attori non statuali” in danno delle “persone Lgbti”.

2.1. – Il motivo – che, aldilà della formale evocazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si sostanzia esclusivamente per la denuncia di violazione del medesimo art. 14, lett. a) e b) – è inammissibile.

Con esso, infatti, non è affatto attinta da alcuna censura la ratio decidendi del decreto impugnato – autonoma e idonea a sorreggere di per sè la statuizione di rigetto della richiesta protezione sussidiaria con cui si evidenzia che “non risulta nemmeno allegata in ricorso la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b)”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU, per aver il Tribunale rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in base anche ad “un giudizio prognostico, futuro (e incerto) e non “sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine”, ritenendo che in Gambia non vi fosse un pericolo generalizzato”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Lo è, anzitutto, in relazione alle censure che si riferiscono alla domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per le medesime ragioni evidenziate sub p. 2.1.

Lo è, altresì, ove si ritenga che proponga anche una denuncia di violazione dello stesso art. 14, lett. c), in quanto le doglianze, affatto generiche e riferite alla discriminazione/persecuzione in Gambia dell’orientamento sessuale, non sono pertinenti rispetto alla fattispecie di riferimento, in base alla quale la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018).

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, per aver il Tribunale, con motivazione illogica e contraddittoria, rigettato la richiesta di protezione umanitaria “senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine”, erroneamente valutando le “domande avanzate”.

4.1. – Il motivo è infondato.

Il Tribunale – premesso il giudizio sulla non credibilità della vicenda narrata dallo J., che è apprezzamento (operato alla luce del principio di procedimentalizzazione legale della decisione in base ai criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), integrante quaestio facti, non censurato alla luce del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e alla stregua del principio enunciato da Cass., S.U., n. 8053/2014 – ha valutato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) sia la situazione di vulnerabilità del richiedente, anche in relazione al dedotto e documentato stato di salute, e quella di integrazione nel Paese di accoglienza (rilevando, peraltro, lo stato di occupazione solo transitoria del richiedente), rendendo una motivazione in armonia con il principio per cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019).

5. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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