Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24001 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3214/2009 proposto da:

M.B. (OMISSIS), F.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE

8, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE Ercole, che li rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PRIM PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI SPA (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante p.t. Ing. A.E.M.,

considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PETILLO

Francesco, giusta delega in atti;

P.C. (OMISSIS), nell’interesse proprio,

nonchè quale procuratore generale e speciale ad negotia, P.

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato P.C., che

li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controriconenti –

e contro

SAN PAOLO IMI SPA, I.S., D.N.A., G.

A., C.N., G.A.M., B.S.

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2529/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/02/2008; 84532/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato FORGIONE ERCOLE;

udito l’Avvocato P.C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 novembre 2004 F.E. e M. B. chiedevano che, previo accertamento della nullità della vendita all’incanto dell’immobile pignorato nella procedura esecutiva iscritta al n. 79633 R.G.E.I., fosse revocato il decreto di trasferimento emesso in data 12 giugno-2 ottobre 2001. A fondamento della spiegata opposizione essi deducevano di essere venuti a conoscenza, nel corso di altro giudizio avente ad oggetto la regolarità dell’aggiudicazione, della circostanza che l’unica offerta di partecipare all’incanto sarebbe pervenuta oltre la scadenza fissata nell’avviso di vendita redatto dal notaio delegato All’udienza di comparizione delle parti, si costituivano in giudizio G.A.M., la PR.IM. srl, il S. Paolo Imi S.p.a. e l’avv. P.C. per sè e quale procuratore di P. P.V. eccependo la tardività dell’azione proposta; si costituiva altresì il notaio delegato C.N.. In esito al giudizio il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese tra le parti. Avverso tale decisione depositata in data 4 febbraio 2008 M.B. ed F.E. hanno quindi proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in tre motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso la PR.IM. Spa, e l’avv. P.C. in proprio e quale procuratore dell’avv. P.P.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche apportate con la L. n. 80 del 2005 e L. n. 263 del 2005, si fonda sulla considerazione che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile per tardività l’opposizione proposta trascurando che, prima della produzione documentale compiuta all’udienza del 22 novembre 2004 da parte del notaio C., i ricorrenti non potevano avere alcuna legale conoscenza del fatto che la domanda di partecipazione all’asta del 27 marzo 2001 fosse stata depositata tardivamente il medesimo 27 marzo. E ciò, in violazione delle modalità di partecipazione all’incanto che prevedevano che per essere ammessi a partecipare all’asta si sarebbe dovuto procedere al deposito delle somme entro le ore 13 del precedente 26 marzo. Il Tribunale avrebbe quindi assunto la propria decisione in violazione della legge ritenendo che “fosse onere delle parti attivarsi entro il termine decadenziale imposto dall’art. 617 c.p.c., al fine di denunciare nelle forme prescritte le eventuali irregolarità riscontrate”. E ciò, benchè non fosse configurabile a carico dei ricorrenti alcun onere di tal genere.

La censura è inammissibile. A riguardo, torna utile premettere che il Tribunale ha fondato la decisione su un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, dapprima, ha posto l’accento sul rilievo che la tardività dell’opposizione risultava dal fatto che le parti esecutate fossero a conoscenza dell’aggiudicazione sin dall’11 marzo 2002 (data di deposito del ricorso per opposizione) per cui già da tale data avrebbero potuto attivarsi nel termine decadenziale imposto dall’art. 617 c.p.c., al fine di denunciare nelle forme prescritte le eventuali irregolarità riscontrate invece di farlo mesi dopo.

Inoltre, occorreva evidenziare che le contestazioni dell’attore erano prive di fondamento nel merito perchè la data del 27 marzo 2001, come data di proposizione e deposito della domanda di partecipazione all’incanto, era il frutto di un mero errore materiale posto che nel verbale di aggiudicazione si dava atto di un’unica domanda di partecipazione e che gli assegni circolari relativi alla cauzione erano stati emessi tutti in data 26 marzo 2001.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendo” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 12372/06389/07). La considerazione torna opportuna poichè nel caso di specie una sola delle rationes decidendi autonome e distinte, su cui la decisione si fonda, esattamente la prima, è stata impugnata mentre nessuna censura è stata rivolta all’altra, secondo la quale la data del 27 marzo 2001 era il frutto di un mero errore materiale. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

La seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche apportate con la L. n. 80 del 2005 e L. n. 263 del 2005, si fonda sulla considerazione che la situazione di incertezza relativa alla regolarità dell’incanto avrebbe dovuto suggerire al Giudice l’esercizio del potere di revoca. I ricorrenti hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto. “Dica l’Ecc.ma Corte adita se il Giudice, previa qualificazione giuridica dell’istanza di revoca del decreto di trasferimento come richiesta di revoca e/o modifica sul presupposto dell’irregolarità nello svolgimento dell’incanto per la tardiva presentazione della domanda di partecipazione da parte dell’aggiudicatario, ha il dovere di provvedere sulla stessa a prescindere dal rispetto, ad opera della parte, del termine preclusivo fissato dall’art. 617 c.p.c.”.

La censura è infondata. A riguardo, corre l’obbligo di premettere che, in mancanza di limiti normativi, il potere, del giudice dell’esecuzione, di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che il primo, a differenza della proposizione dell’opposizione, può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. Ma ciò, sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione. (cfr.

Cass. n. 11316/09, Cass. 17460/07), momento quest’ultimo che si identifica, non con quello dell’emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall’art. 586 cod. proc. (Cass. Civ. 23709/08).

In definitiva, se è vero che il giudice dell’esecuzione, può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., è certo che egli non possa invece farlo, ove il provvedimento abbia avuto definitiva esecuzione, come è avvenuto nel caso di specie ed è pacifico tra le parti. La censura deve essere quindi disattesa.

Resta da esaminare l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell’art. 568 c.p.c., art. 576 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 591 bis c.p.c., art. 617 c.p.c., la quale si fonda essenzialmente sulla considerazione che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e viziata dall’omessa valutazione di una lettera a firma del notaio C.N. del 7 dicembre 2004.

Anche tale censura deve essere ritenuta inammissibile, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’esperibilità del ricorso c.d. “straordinario”, previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, è limitata all’ipotesi della violazione di legge, in essa ricompreso anche il caso dell’inosservanza del giudice all’obbligo della motivazione su questioni di fatto, quando si traduca però in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nelle ipotesi di radicale carenza di essa ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente) o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè (v. S.U. 16.5.1992, n. 5888;

12.6.1999, n. 319). Ed invero, il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè (Cass. n. 26426/08).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti, senza che occorra provvedere sulle spese a favore delle altre parti vittoriose, le quali non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dei controricorrenti P. e Pr.Im Spa, delle spese di questo processo che liquida rispettivamente in Euro 5.200,00 ed Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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