Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24001 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9877-2014 proposto da:

LA NUOVA EDILIZIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CALVI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

ELENA BRAMBILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4157/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda del condominio (OMISSIS) contro Nuova edilizia per responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. con la richiesta di condanna all’eliminazione dei vizi od alla rifusione degli importi necessari al ripristino a regola d’arte, condannava la convenuta a pagare Euro 49.610 oltre iva ed accessori e la Corte di appello, con sentenza 14.11.2013, accoglieva il gravame del condominio, aumentando il risarcimento dei danni ad Euro 80.000 ritenendo non condivisibile l’assunto del primo giudice sulla quantificazione non riferibile a danni futuri o di verosimile probabilità, posto che, se la Nuova edilizia avesse eseguito l’opera a regola d’arte, legittimamente sarebbe stata esentata dal rispetto della normativa successivamente introdotta.

Ricorre Nuova edilizia con tre motivi, resiste il condominio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e art. 115 c.p.c. per la liquidazione di un risarcimento relativo a danni futuri privi di alta e verosimile probabilità di verificazione in riferimento ai vizi riscontrati ed alle opere di ripristino, avendo la sentenza ritenuto la ctu immune da censure ma considerato esigenze di equità.

Col secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. per essere stata disattesa la ctu.

Con il terzo motivo denunzia le stesse violazioni per il riferimento alla necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello ha aumentato il risarcimento dei danni ad Euro 80.000 ritenendo non condivisibile l’assunto del primo giudice sulla quantificazione non riferibile a danni futuri o di verosimile probabilità col rilievo che se la Nuova edilizia avesse eseguito l’opera a regola d’arte legittimamente sarebbe stata esentata dal rispetto della normativa successivamente introdotta.

Questa complessiva ratio decidendi non risulta congruamente censurata e le tre doglianze, che possono esaminarsi congiuntamente, propongono un generico riesame del merito precluso in questa sede mentre la sentenza impugnata si sottrae alle critiche formulate.

Il controricorrente replica che non si trattava di risarcire danni futuri ed eventuali ma di eliminare vizi e difetti attuali, accertati nella loro consistenza e gravità, oltre che di risarcire i danni causati da tali vizi e difetti ed in effetti la sentenza, alle pagine quattro, cinque e sei, ha sancito il diritto del condominio a vedersi riconosciuto non soltanto il costo delle opere necessarie a rimediare ai danni già palesatisi bensì il maggior costo delle opere necessarie ad eliminare completamente i vizi riscontrati dal ctu, procedendo ad una approfondita ed analitica disamina dell’elaborato peritale e concludendo nel senso che si imponeva un rifacimento completo del tetto adeguato alla normativa sopravvenuta.

Del resto il committente che agisca ai sensi dell’art. 1669 c.c. può chiedere, alternativamente, la condanna alla diretta esecuzione delle opere od al costo per la eliminazione dei vizi (Cass. N. 4744/2014, Cass. N. 14449/1999, Cass. 10624/1996, ex multis).

In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200 di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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