Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30319/19 proposto da:

A.L., che dichiara di essere elettivamente Piacenza, v.le

Abbadia n. 8, presso l’avvocato Anna Maria Galimberti, che lo

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 26.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.L., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica quali fatti dedusse l’odierno ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale.

Dalla sentenza impugnata si apprende che l’odierno ricorrente a fondamento della domanda di protezione dedusse di avere lasciato la Nigeria dopo che i seguaci di una setta (denominata “(OMISSIS)”) lo avevano violentemente picchiato e minacciato a causa del suo rifiuto di aderirvi.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 2.10.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 26.3.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) l’asilo politico non potesse essere concesso per due indipendenti ragioni: sia perchè il racconto del richiedente era implausibile e contraddittorio; sia perchè in ogni caso esso non evidenziava la sussistenza di una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinioni politiche;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa;

-) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non potesse essere concesso a causa della inattendibilità delle circostanze riferite dal richiedente.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.L. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile per difetto di procura.

Allegata al ricorso, infatti, si rinviene una procura speciale la quale non solo reca il nome del mandante corretto a penna (il che già impedirebbe di ritenere la procura imputabile a colui che appare essere il ricorrente), ma soprattutto è depositata solo in fotocopia.

Nè rileva la circostanza che, con atto separato, il difensore del ricorrente abbia dichiarato di attestare che “la copia informatica per immagine della procura alle liti (…) è conforme all’originale cartaceo”. La suddetta facoltà, infatti, è accordata al difensore dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 decies (convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221) solo quando “depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte”. Ovviamente “il deposito con modalità telematiche” è soltanto quello consentito e previsto negli uffici giudiziari in cui sia operante il c.d. processo civile telematico.

Nel giudizio di legittimità, tuttavia, non vigono ancora le norme sul processo civile telematico, non è consentito depositare documenti con modalità telematiche, e di conseguenza non è consentito al difensore attestare che la procura allegata al ricorso, e depositata in copia, sia conforme all’originale in suo possesso.

2. Ad abundantiam, rileva altresì la Corte che il ricorso è totalmente privo della indicazione dei fatti di causa, ed in particolare del contenuto della domanda originaria, del contenuto della decisione di primo grado, e del contenuto dei motivi di appello. Nè tali circostanze sono chiaramente desumibile dalla illustrazione dei motivi di ricorso. Quest’ultimo sarebbe stato dunque anche manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA