Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 11/04/2018, dep. 26/09/2019), n.24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10589 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

S.N.C. Policastro Vittorio e Leopokio, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Ursini,

elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 103, presso lo

studio legale Arcuri-D’Ambrosio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. (quale successore di Equitalia Polis s.p.a.), in

persona del responsabile pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura in calce al controricorso, dall’Avv. Michele Di Fiore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 42, presso lo

studio dell’Avv. Bruno Lo Giudice;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 61/44/2010, depositata il giorno 12

marzo 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2018 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’iscrizione a ruolo relativa alla cartella di pagamento conseguente alla notifica dell’avviso di rettifica, per l’anno di imposta 1988, con il quale era stata accertata una maggiore IVA per Euro 15.723,93; il ricorso era stato proposto lamentando la ritenuta mancata notifica dell’avviso di rettifica e della cartella di pagamento; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, avendo ritenuto che era stata data prova della regolare notifica della cartella di pagamento e che la ricorrente non aveva dato prova in ordine a quanto contestato; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la società contribuente;

la Commissione tributaria regionale della Campania, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate e Equitalia Polis s.p.a., ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che, pur dovendosi considerare ammissibile l’impugnazione del ruolo, la pronuncia di primo grado aveva correttamente accertato che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che, non essendo stata la stessa impugnata entro i termini di legge, l’iscrizione a ruolo era divenuta definitiva, con la conseguente inammissibilità della successiva contestazione della iscrizione a ruolo;

la società contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe;

si sono costituite l’Agenzia delle entrate e Equitalia sud s.p.a. (quale successore di Equitalia Polis s.p.a.) depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui capi e punti della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere pronunciato sulla tempestività del ricorso, essendosi limitata a pronunciare sulla sola impugnabilità del ruolo; il motivo è inammissibile;

il giudice di appello ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento era regolarmente avvenuta, in data 24 maggio 2001, presso la sede legale della società, in mani proprie di persona qualificatasi quale legale rappresentante e, di conseguenza, ha ritenuto che, non avendo la contribuente proposto tempestivo ricorso avverso il suddetto atto, lo stesso era divenuto definitivo, sicchè non potevano prospettarsi motivi di doglianza relativi a vizi inerenti all’atto prodromico nè poteva considerarsi legittima l’impugnazione del ruolo che presuppone la mancata notifica della cartella di pagamento;

parte ricorrente, invero, rispetto alla suddetta statuizione del giudice, con ricorso cumulativo, propone sia doglianze relative a vizi di motivazione che di violazione di legge, limitandosi a prospettare la mancata pronuncia del giudice di appello sulla nullità della notifica, sull’assenza degli originali degli atti impugnati, e sul fatto che i documenti depositati in copia non avevano valenza probatoria;

il motivo, così come articolato, non è conferente con la ratio decidendi della pronuncia censurata;

il profilo centrale della motivazione della sentenza del giudice del gravame risiede risiede nell’accertamento della regolare notificazione della cartella di pagamento in data 24 maggio 2001 e, su tale verifica, ha, correttamente, fatto conseguire che, non essendo stata impugnata entro i termini, la stessa era divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione dell’atto presupposto;

sotto tale profilo, la statuizione in esame ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo, in quanto, avendo accertato la definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione, ha, di conseguenza, ritenuto che non poteva essere prospettata alcuna questione relativa alla legittimità dell’atto prodromico;

questo passaggio motivazionale non è stato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente che ha, invero, orientato la ragione di doglianza sulla previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in particolare sul momento in cui lo stesso avrebbe avuto conoscenza sostanziale dell’atto, cioè dalla data in cui ha avuto rilasciato l’estratto di ruolo;

si tratta, invero, di un profilo non conferente con la ragione della decisione e che contrasta, in realtà, con l’accertamento, in fatto, dell’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento in data 24 maggio 2001, secondo quanto affermato dalla sentenza censurata;

con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non avere considerato che la prova della nullità della notifica era stata fornita dalle stesse controparti e che dalla copia della relata di notifica prodotta dalle controparti si evinceva che la suddetta notifica era nulla per mancanza di firma del ricevente; il motivo è inammissibile;

il giudice del gravame, sulla questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento, ha accertato che la stessa era avvenuta il 24 maggio 2001, presso ia sede legale della società a mani proprie di persona qualificatasi quale legale rappresentante della società;

rispetto a tale accertamento, parte ricorrente si limita genericamente a contestare la decisione del giudice di appello, senza tuttavia argomentare sulla ritenuta violazione della norma di legge e, con riferimento al ritenuto vizio di motivazione, senza indicare e riprodurre, nel rispetto del principio di autosufficienza, i fatti rilevanti e decisivi per la controversia non tenuti in considerazione dal giudice del gravame che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione;

per quanto sopra esposto il ricorso è inammissibile, con conseguente rigetto del medesimo e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite dei presente grado di giudizio in favore delle controricorrenti, che si liquidano in complessive Euro 3.000,00 ciascuna, oltre spese generali e accessori per la parte privata e spese prenotate a debito per la parte pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in cancelleria il 26 settembre 2019

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