Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2136-2007 proposto da:

M.B., F.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che

li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO

34, presso lo studio dell’avvocato GUELI GIUSEPPE, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIETRO

TACCHINI 32, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI FIAMMETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINI LUIGI giusta delega in

atti;

PR. IM. PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI SPA (OMISSIS) – in

persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. A.E.

M., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PETILLO

FRANCESCO, giusta delega in atti;

PE.CL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLONIA

7, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

G.A., D.N.A., CASSA RISP BOLOGNA SPA, B.

S.M.C.; I.S. nato a

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

12/01/2006; R.G.N. 68663/2003; udita la relazione della causa svolta

nella pubblica udienza del 04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

CARLEO;

udito l’Avvocato GIOVANNI ARIETA;

udito l’Avvocato GIORGIO FERRARO per delega Avvocato LUIGI SABATINI;

udito l’Avvocato CLAUDIO PETRUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con quattro distinti atti di pignoramento notificati in data 4 e 21 febbraio 1994, 15 settembre e 12 ottobre 1995 veniva sottoposto ad espropriazione immobiliare il compendio sito in (OMISSIS) con accesso da (OMISSIS) composto da 5 piani catastali e vani 23 oltre ad una piccola area di distacco, appartenente per la nuda proprietà a M.I. e F. E., e per l’usufrutto a M.B.. Nel corso della procedura decedeva M.I. lasciando come unico erede M.B.. Con avviso del 15 febbraio 2001 il notaio delegato dava annuncio che il 27 marzo 2001 si sarebbe proceduto alla vendita all’incanto al prezzo base di L. 2.349.312.000 con offerta minima in aumento di L. 50 milioni. Il termine per il versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, era fissato in 30 giorni dall’aggiudicazione. Nel verbale del 27 marzo 2001 il notaio indicava che l’immobile era stato provvisoriamente aggiudicato all’avv. Francesco Maria Sicarì per persona da nominare al prezzo offerto di L. 22.349.312.000. Con decreto del 12 giugno 2001 il Giudice dell’Esecuzione trasferiva il compendio immobiliare all’Immobiliare Bonfina Srl al prezzo di L. 2.349.312.000. Con decreto del 2 ottobre 2001 il Giudice dell’Esecuzione rettificava il decreto di trasferimento indicando come prezzo effettivo di aggiudicazione quello di L. 2.399.312.000.

Con ricorso depositato il 22 novembre 2002, M.B., rilevato l’omesso versamento del saldo prezzo entro il termine prescritto, chiedeva che, sospesa la distribuzione del ricavato, accertata l’inadempienza dell’aggiudicatario, fosse pronunciata la revoca del decreto di trasferimento e disposta la confisca della somma versata a titolo di cauzione. All’udienza di comparizione delle parti, si costituivano in giudizio G.A.M., la PR.IM. srl (incorporante la Bonfina srl), la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., G.A. e l’avv. Pe.Cl. per sè e quale procuratore di Pe.Pa.Va.; interveniva il notaio delegato C.N.. Con comparsa successiva interveniva in giudizio F.E.. In esito al giudizio il Tribunale di Roma, ritenuta esclusa la possibilità di esercitare il potere officioso di revoca, ritenuto che i vizi afferenti al mancato rispetto dei termini per il versamento del saldo prezzo o delle modalità di versamento potessero essere dedotti nel termine di 5 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento mentre nel caso di specie il M. già dal marzo 2002 era a conoscenza dell’emissione del decreto di trasferimento, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese tra le parti. Avverso tale decisione depositata in data 12 gennaio 2006 M.B. ed F.E. hanno quindi proposto ricorso straordinario ex art.lll Cost. in tre motivi, illustrato da successiva memoria. Resistono con controricorso il notaio C.N., la PR.IM. Spa, G.A.M. e l’avv. Pe.Cl. in proprio, quale erede della madre Ca.Jo., e quale procuratore dell’avv. P.P. V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Introduttivamente, l’attenzione deve essere portata su una questione preliminare sollevata dal controricorrente C.N., il quale ha eccepito l’inapplicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in caso di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

L’eccezione è infondata, e deve essere disattesa, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. (S.U. 5615/98, Cass. 6564/06).

Esaurita tale questione preliminare, procedendo all’esame delle doglianze proposte dai ricorrenti, deve rilevarsi che la prima censura, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche apportate con le L. n 80 del 2005 e L. n. 263 del 2005, si fonda sulla premessa che, alla data del 12 giugno 2001, allorchè fu emesso dal G.E. il decreto di trasferimento, il prezzo di aggiudicazione, effettivamente fissato, non era stato interamente versato. Inoltre – tali rilievi sostanziano le successive due doglianze, la prima per violazione degli artt. 487 e 617 c.p.c., la seconda per violazione degli artt. 585, 586, 587, 615 e 617 c.p.c. – il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, malgrado recasse la formale richiesta di revoca del decreto, proponibile senza limiti di tempo. E ciò, senza considerare che, poichè non gli erano stati comunicati nè il decreto di rettifica nè il saldo prezzo/spese di aggiudicazione, versato in data 27.5.2002, il M., quando depositava l’istanza di revoca del trasferimento (22.11.02) non poteva avere alcuna contezza dell’avvenuto versamento del prezzo effettivo ed il Tribunale, in assenza di prova della legale conoscenza di atti relativi a tale versamento, non avrebbe dovuto considerarla tardiva ed avrebbe invece dovuto revocare il decreto per mancato versamento integrale dell’effettivo prezzo di aggiudicazione. Tutto ciò premesso, appare opportuno – e non solo per comodità di esposizione in quanto si tratta di censure logicamente assorbenti – iniziare l’esame dal secondo e dal terzo motivo di impugnazione nella parte in cui i ricorrenti addebitano al Tribunale l’erronea qualificazione del ricorso come opposizione agli esecutivi, piuttosto che come istanza finalizzata all’attivazione del potere officioso di revoca del decreto di trasferimento, proponibile dall’esecutato senza limiti di tempo.

A riguardo, si deve innanzitutto richiamare l’attenzione sul fatto che le censure non colgono pienamente la ratio deciderteli della sentenza impugnata perchè il Tribunale non qualifica il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, limitandosi a dedurre che, nel caso in esame, doveva ritenersi esclusa la possibilità di esercitare il potere di revoca del provvedimento traslativo in quanto tale potere era riconosciuto al giudice dell’esecuzione nelle sole ipotesi in cui il decreto di trasferimento fosse stato emesso in mancanza di pagamento del prezzo. Ove, al contrario, così come nella specie, il provvedimento fosse stato viziato dal mancato rispetto dei termini per il versamento del saldo prezzo o delle modalità di versamento dell’acconto spese, tali vizi, in quanto afferenti al quomodo dell’azione esecutiva, ove non rilevati tempestivamente dal giudice dell’esecuzione, potevano essere dedotti dalla parte nel ristretto termine di 5 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Ciò posto, il ricorso andava dichiarato inammissibile poichè, come emergeva dagli atti, il M. già dal marzo 2002 era a conoscenza dell’emissione del decreto di trasferimento, presentando l’irrituale istanza di revoca solo il 22.11.02.

Ciò premesso, risulta evidente che le ragioni della decisione di primo grado non si fondano su una pretesa erronea qualificazione del ricorso come opposizione agli atti esecutivi quanto piuttosto sulla considerazione che nel caso di specie non fosse consentito l’esercizio del potere officioso di revoca del provvedimento traslativo, da parte del giudice dell’esecuzione e che il rimedio, invece proponibile da parte dei ricorrenti, vale a dire l’opposizione agli atti esecutivi, appariva ed era ormai tardivo.

La soluzione adottata dal primo giudice, anche se la motivazione va in parte rettificata, merita attenzione. A riguardo, va rilevato che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. le sentenze 2-4-1997 n. 2867 rv 503448; 20-8-1997 n. 7749 rv 506874 e 2- 10-1997 n. 9630 rv 508475), il trasferimento del bene immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa costituita dalla aggiudicazione del bene, dal successivo versamento del prezzo di aggiudicazione e dal decreto di trasferimento che ne verifica ed accerta i presupposti (quello, cioè, della aggiudicazione e quello del versamento del prezzo). Il decreto, in sè e per sè considerato, è, dunque, privo di autonoma efficacia traslativa, in assenza delle altre condizioni, e del pagamento del prezzo, in particolar modo, dato che è proprio attraverso questa condizione che si realizza il fine della vendita (la liquidazione, cioè, del bene, strumentale alle esigenze di soddisfacimento dei creditori) e si giustifica il trasferimento, all’aggiudicatario, del bene. (cfr Cass. 15222/05 in motivazione). Sulla base di tale premessa la giurisprudenza di questa Corte ha quindi ribadito, anche in decisioni successive, che il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell’immobile pignorato legittima la revoca, anche d’ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall’art. 586 cod. proc. (Cass. Civ. 23709/08). Ma se questo è vero, ciò non esclude che il potere officioso di revoca del provvedimento traslativo possa essere esercitato anche in situazioni diverse dal mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il coordinamento tra il potere di chiedere la revoca delle ordinanze del giudice dell’esecuzione e quello di proporre l’opposizione agli atti esecutivi si esplica nel senso che nel processo esecutivo si possono verificare situazioni particolari che richiedono un adattamento alle realtà che si presentano mano a mano, le quali non possono essere condizionate dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, quando il giudice dell’esecuzione si convinca della necessità della loro soluzione indipendentemente dalle iniziative delle parti, (cfr Cass. n. 5863, n. 7749/97 in motivazione).

Pertanto, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell’esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che il primo, a differenza della proposizione dell’opposizione, può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. Ma ciò, sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, (cfr Cass. n. 11316/09, Cass. 17460/07).

Ne deriva, in conclusione, che se è vero che il giudice dell’esecuzione. può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., è certo che egli non possa invece farlo, ove il provvedimento abbia avuto definitiva esecuzione, come è avvenuto nel caso di specie, ove si consideri che, come risulta dall’impugnata sentenza, il corretto prezzo di aggiudicazione risultò saldato già in data 26 aprile 2001 (pag. 10 della sentenza); il decreto di trasferimento, con l’indicazione dell’effettivo prezzo di aggiudicazione, fu rettificato il 2 ottobre 2001; la società aggiudicataria saldò le spese di imposta, catastali, ipotecarie e gli oneri notarili il 27 maggio 2002 (pag. 11 della sentenza). Ed è appena il caso di richiamare l’attenzione sul fatto che, come emerge dalla detta sentenza, il M. soltanto il 22 novembre 2002 propose l’istanza di revoca malgrado che già dal marzo 2002 fosse a conoscenza dell’avvenuta emissione del decreto di trasferimento come risulta dal fatto che aveva già denunciato i medesimi vizi con ricorso dell’11 marzo 2002, poi dichiarato improcedibile, nonchè con citazione notificata alla Pr.im. srl in data 2 aprile 2002 (cfr pag.

11 della sentenza impugnata).

Consegue il rigetto delle censure in esame, correggendosi la motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui sopra.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. La relativa novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA