Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10312-2014 proposto da:

GAIA SRL IN LIQUIDAZIONE, Z.A., Z.M.,

Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 52, presso

lo studio dell’avvocato SANDRO ST SINACTA BARTOLOMUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO LIANTONIO;

– ricorrenti –

contro

P.A. DECEDUTO, P.S. DECEDUTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1860/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Foggia emetteva nei confronti di A. e P.S., attori e della srl Gaia nonchè di L., M. e Z.A., convenuti, sentenza non definitiva con la quale, in riferimento ai contratti (scrittura privata luglio 2000, rogito 19.6.2002, preliminare 19.6.2002, scrittura privata 19.6.2002) tra le parti, stabiliva che i contratti successivi a quello del luglio 2000 avevano natura confermativa ed esecutiva dello stesso, che la Gaia era inadempiente all’obbligo di trasferire la proprietà degli immobili elencati ai numeri da 1 a 54 del capo A della citazione nonchè all’obbligazione di trasferire il 34 % della volumetria realizzata con l’edificazione del quinto piano fuori terra, che gli attori erano adempienti ed i convenuti L., M. ed Z.A. erano coobbligati in solido con la Gaia e la loro posizione “potrà essere valutata se si dovrà risarcire il danno”.

Proposto appello da Gaia e dagli Z., la Corte di appello di Bari, con sentenza 23.12.2013, respingeva il gravame confermando la esatta statuizione del primo giudice in ordine alle pattuizioni intercorse tra le parti.

Ricorrono Gaia in liquidazione, M. e Z.A. in proprio ed unitamente a Z.R. quali eredi di Z.L. con due motivi, illustrati da memoria fuori termine, resistono C.A.B., A.F., Pa. e P.F., quali eredi di P.A. e P.A.L., quale erede di P.S., eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro soggetti defunti nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), con successivo deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti denunciano, col primo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1369,1371 c.c. ed insufficiente motivazione e, col secondo, violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c. ed insufficiente motivazione dovendo essere operata una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti.

Sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposto contro soggetti defunti va rilevato che S.U. 4.7.2014 n. 15295 ha ritenuto ammissibile la notificazione dell’impugnazione nel domicilio eletto presso il procuratore costituito senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c..

Va, invece, sancito che viene prodotta copia conforme per uso ricorso della sentenza, rilasciata il 17.2.2014, mentre in ricorso si indica che la stessa è stata notificata nel domicilio eletto il 19.2.2014 ma non si deposita detta copia non provando la tempestività dell’impugnazione (S.U. n. 9005/2009); tuttavia detta copia risulta prodotta da controparte per cui sussistono le condizioni previste da Cass. n. 1081/2016 ord. e dalla recentissima S.U. n. 10648/2017, risultando provata la tempestività del ricorso.

Ciò premesso, si osserva:

Il primo motivo non considera che l’opera ermeneutica è prerogativa del giudice di merito mentre la doglianza è priva di specificità non riportando compiutamente gli atti invocati ma giurisprudenza inconferente, lamentando che doveva prevalere una interpretazione equa dei diversi contratti e non considerando che la Corte di appello ha valutato l’intenzione pratica delle parti.

Il secondo motivo trascura che la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti è del pari prerogativa del giudice di merito che, nella specie, ha sancito l’adempimento degli attori e l’inadempimento dei convenuti confermando la correttezza del ragionamento del Tribunale sull’estensione assolutamente insignificante rispetto all’importanza complessiva del progetto di mq 54 di terreno demaniale, per cui si richiede un riesame del merito precluso in questa sede mentre la sentenza impugnata si sottrae alle critiche formulate.

In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 8200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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