Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 06/09/2021), n.24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3158/2016 proposto da:

B.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Falzea Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Eurobitume S.a.s. di

E.S. & C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 948/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ditta P.S. impresa individuale aveva eseguito su richiesta del Direttore dell’Ufficio tecnico provinciale di Catanzaro Ing. B.F. lavori indifferibili di manutenzione del piano stradale della strada provinciale di collegamento tra la (OMISSIS), l’innesto con la (OMISSIS) approvati dall’Amministrazione Provinciale con Delib. 27 dicembre 1991, n. 3583 e, ultimati i lavori, aveva richiesto il pagamento delle opere eseguite all’Amministrazione Provinciale la quale rifiutò il pagamento stante il provvedimento del Co.re.co. di annullamento della Delib. 27 dicembre 1991, n. 3583, dichiarata illegittima per ragioni formali e annullata perché adottata oltre il termine di trenta giorni.

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 308 in data 26/3/2007 accolse la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 6.131,64 oltre interessi e rivalutazione quale corrispettivo per lavori eseguiti dalla ditta P.S. avanzata nei confronti del Direttore dell’Ufficio tecnico provinciale di Catanzaro Ing. B.F., legittimato passivamente in via contrattuale nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico, nonché dell’Amministrazione Provinciale, in via surrogatoria, quale beneficiaria dell’utilità delle opere svolte dalla ditta creditrice in virtù dell’arricchimento da essa conseguito relativamente a lavori di somma urgenza per la manutenzione del piano viabile. Il Tribunale ritenne fondata la domanda avanzata nei confronti di entrambi i convenuti seppure a titolo diverso, in quanto il B. che aveva approvato e commissionato i lavori ne rispondeva in via contrattuale verso l’impresa che li aveva eseguiti, mentre l’Amministrazione Provinciale che aveva approvato le opere con Delib. 27 dicembre 1991, n. 3583, nonostante l’annullamento della Delib. da parte del Co.re.co per ragioni formali dovute all’inosservanza del termine di gg 30 nell’adozione, rimaneva obbligata in via surrogatoria in quanto integrati i requisiti di urgenza per eliminare l’imminente pericolo conseguente alle piogge torrenziali verificatesi il 12 novembre e l’avvenuto arricchimento della P.A..

Su impugnazione dell’Ing. B.F. la Corte di Appello di Catanzaro confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che la circostanza che i lavori urgenti ed indifferibili commissionati dal B. quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Provinciale fossero stati successivamente approvati con Delib. dell’Amministrazione Provinciale 27 dicembre 1991, n. 3583 (dichiarata poi illegittima per ragioni formali, e cioè annullata dal Co.re.co. perché adottata oltre il termine di trenta giorni), non escludeva la condanna del Funzionario al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite ma legittimava casomai eventualmente soltanto la domanda di surroga o manleva effettivamente avanzata dal B. nei confronti dell’Amministrazione che dai lavori suddetti ha tratto vantaggio. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione B.F. affidato a quattro motivi.

La ditta Eurobitume s.a.s. di E.S. e C. nella qualità di successore della ditta individuale P.S. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente B.F. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito in L. n. 144 del 1989, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte di Appello di Catanzaro ha condannato il ricorrente al pagamento dei lavori quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Provinciale sebbene gli stessi fossero stati approvati con Delib. dell’Amministrazione Provinciale 27 dicembre 1991, n. 3583, dichiarata illegittima per ragioni formali e cioè annullata dal Co.re.co. perché adottata oltre il termine di trenta giorni.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia illegittimità costituzionale del D.L. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito in L. n. 144 del 1989 e chiede sollevare incidente di illegittimità costituzionale per violazione artt. 3 e 97 Cost. e rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito in L. n. 144 del 1989 ed art. 2697 c.c., artt. 99, 100 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché vizio di motivazione perché la Corte di Appello di Catanzaro ha ignorato che non esisteva nessuna prova che il B. di persona avesse commissionato i lavori che invece erano stati ordinati dall’Ufficio Tecnico Provinciale quale struttura.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito in L. n. 144 del 1989 ed artt. 2041, 1292 e 2900 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello ha condannato il Funzionario in via contrattuale e l’Amministrazione in via surrogatoria mentre, al contrario, doveva condannare esclusivamente la Provincia, che ha tratto beneficio dai lavori, a pagare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., direttamente il terzo in quanto il B. aveva esercitato l’azione ex art. 2041 c.c. verso l’ente nei limiti dell’arricchimento.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nella fattispecie in esame l’ipotesi ricorrente è quella di opere eseguite in assenza di un atto scritto o autorizzazione proveniente dalla Amministrazione Provinciale. Infatti la stessa impresa ha riconosciuto che le opere di somma urgenza per la manutenzione del piano viabile della strada provinciale di collegamento tra la (OMISSIS), l’innesto con la (OMISSIS) erano state realizzate “su incarico del dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale”. In tal caso pertanto l’azione di indebito arricchimento non può essere esperita, non tanto per mancanza del requisito ormai non più necessario del riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte della P.A. quanto piuttosto per mancanza dei presupposti di residualità e sussidiarietà dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., in quanto l’impresa, come in effetti ha fatto, doveva piuttosto esperire l’azione nei confronti del funzionario che aveva impartito disposizioni nulle ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989, poi riprodotto nel D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, ed oggi rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191.

La previsione normativa richiamata ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario degli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem ed ha adottato lo strumento della responsabilità personale di chi ha disposto la spesa in violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5.

La nuova norma, quale applicazione particolare del principio generale di responsabilità dei pubblici funzionari sancito dall’art. 28 Cost., costituisce dunque fonte di obbligazioni dirette tra privato ed organo o pubblico dipendente dovendosi per l’effetto ritenere concessa al primo l’azione nei confronti del secondo per l’adempimento del contratto e restando con ciò esclusa l’esperibilità dell’azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in considerazione del suo carattere sussidiario.

A fronte di una responsabilità diretta del funzionario o dell’amministratore verso il fornitore o il prestatore con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e l’ente, deve essere esclusa sostanzialmente la possibilità giuridica, per il prestatore di beni e servizi o per l’esecutore di lavori di somma urgenza, di esperire nei confronti del Comune azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per mancanza di residualità e sussidiarietà dell’azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa.

La circostanza che poi i lavori urgenti commissionati dal B. quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Provinciale fossero stati successivamente approvati con Delib. dell’Amministrazione Provinciale 27 dicembre 1991, n. 3583, dichiarata poi illegittima per ragioni formali, e cioè annullata dal Co.re.co. perché adottata oltre il termine di trenta giorni, non esclude la condanna del Funzionario al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti ma legittima casomai eventualmente soltanto la domanda di surroga o manleva effettivamente avanzata dal B. nei confronti dell’Amministrazione che dai lavori suddetti ha tratto vantaggio.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la questione di illegittimità costituzionale che si chiede di sollevare non appare rilevante (oltre che priva del requisito di non manifesta infondatezza).

Il terzo motivo è infondato in quanto nella sentenza impugnata risulta accertato che i lavori furono richiesti dal B., che all’epoca svolgeva la funzione di Coordinatore dell’Ufficio Tecnico essendo necessariamente rimessa solo agli organi rappresentativi di detto Ufficio o a quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà (Cass. 27 luglio 2002, n. 11133; Cass. 17 luglio 2001, n. 9694).

Pertanto nel caso di specie non si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo come afferma il ricorrente quanto piuttosto di applicare la norma di legge che individua nel Direttore dell’Ufficio Tecnico Provinciale l’organo idoneo a configurare una compiuta manifestazione di volontà dell’ente di avvalersi del lavoro eseguito. Deve infine essere rigettato il quarto ed ultimo motivo. Infatti l’azione di surroga esercitata ex art. 2900 c.c., è stata accolta in primo e secondo grado tanto che il Tribunale di Catanzaro aveva condannato entrambi i convenuti, cioè B. in via contrattuale e l’Amministrazione Provinciale in via surrogatoria, al pagamento della somma richiesta dalla ditta quale compenso per i lavori eseguiti e la sentenza di secondo grado ha confermato la statuizione. Il ricorrente si duole che la sentenza non abbia condannato esclusivamente l’Amministrazione provinciale al pagamento della somma dovuta, avendo egli ricorrente esercitato l’azione di indebito arricchimento. Tuttavia, pur in presenza di azione surrogatoria, il giudice di merito doveva comunque pronunciare su entrambe le domanda di condanna e quindi anche sulla domanda di condanna del Funzionario al pagamento del corrispettivo in quanto la ditta creditrice non aveva manifestato l’intendimento di rinunziarvi.

La sentenza impugnata non può che essere confermata nel suo dispositivo con rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA