Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24000 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12463 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

S.D., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Bonanno, elettivamente

domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n. 25, presso lo studio

dell’Avv. Massimo Errante;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, n. 65/01/2010, depositata in data 8 aprile

2010;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2018

dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Giuseppe Bonanno e per l’Agenzia delle

entrate l’Avvocato dello Stato Paola Zerman.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in epigrafe, che ha rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: in data 19 ottobre 2002 l’Ufficio finanziario aveva notificato all’appellante un atto di contestazione delle sanzioni per indebita detrazione Iva per gli anni 1997 e 1998; in data 16 dicembre 2002 la società cooperativa a r.l. “il Faro” aveva presentato istanza di accertamento per adesione in relazione agli avvisi di accertamento e di rettifica ad essa in precedenza notificati; l’Ufficio finanziario, avendo ritenuto che l’atto di contestazione era divenuto definitivo per mancata impugnazione, aveva iscritto a ruolo le somme in esso indicate; avverso la cartella di pagamento il contribuente aveva proposto ricorso; la Commissione tributaria provinciale di Trapani aveva rigettato il ricorso, avendo ritenuto che lo stesso era inammissibile non essendo stata proposta impugnazione avverso l’atto di contestazione; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente, evidenziando che il ricorso era stato proposto al fine di contestare la legittimità della cartella, quindi per vizi propri della stessa e non degli atti ad essa presupposti, atteso che non poteva essere fatta valere alcuna pretesa nei suoi confronti in considerazione del fatto che la società cooperativa aveva proposto domanda di definizione agevolata in relazione all’avviso di accertamento e di rettifica e, inoltre, che veniva ad essere configurata, in violazione di legge, una sua responsabilità solidale per pretese nei confronti della società; l’Ufficio finanziario si era costituito eccependo che non poteva trovare applicazione la procedura di definizione agevolata, in quanto l’atto di contestazione era divenuto definitivo prima dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello.

In particolare, in punto di diritto, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che: alla fattispecie non poteva applicarsi la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, in quanto l’atto di contestazione delle sanzioni era divenuto definitivo prima della entrata in vigore della suddetta previsione per mancata impugnazione; inoltre, evidenziava che, comunque, le ragioni difensive dell’Ufficio finanziario erano da considerarsi corrette nella parte in cui lo stesso aveva sostenuto che il procedimento di definizione agevolata, attivato dalla società, non era valido, sia in quanto risultava che era stata esercitata l’azione penale, di cui i legali rappresentati della società avevano avuto conoscenza, sia per incertezze in ordine al versamento iniziale effettuato sia, infine, per mancato versamento integrale di quanto dovuto; in ordine alla questione della mancanza della responsabilità dell’amministratore per fatti riferibili alla società, dichiarava di condividere gli assunti esposti in merito dai giudici di primo grado.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso S.D. affidato a dodici motivi di censura.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto definitivo di costituzione con il quale dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale il ricorrente aveva censurato la decisione del giudice di primo grado che, a sua volta, non si era pronunciato sul motivo di ricorso con il quale si era contestato che, con l’atto impugnato, si era illegittimamente fatta valere nei suoi confronti, quale legale rappresentante della società, la responsabilità per le obbligazioni facenti capo al suddetto ente, essendo solo questo il soggetto passivo del tributo.

Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (prospettato nell’ipotesi in cui si ritenesse esistente una implicita pronuncia di rigetto sul motivo di appello sopra indicato), per non avere pronunciato sulla questione della mancanza di un rapporto di solidarietà passiva tra il ricorrente e la società cooperativa per i crediti di natura tributaria.

Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della previsione di cui all’art. 2518 c.c., avendo ritenuta legittima la pretesa nei confronti del ricorrente per le sanzioni in materia di Iva riconducibili alla società cooperativa, atteso che, secondo la norma sopra citata, nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

I motivi sopra indicati, che possono essere esaminati unitamente in quanto attengono alla medesima questione della ritenuta mancanza di responsabilità solidale del ricorrente per il pagamento delle obbligazioni di natura tributaria della società, sono infondati.

Il giudice di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si è pronunciato sulla questione, laddove ha precisato che in ordine alla insussistenza della responsabilità dell’amministrazione, questo collegio ritiene di potere condividere gli assunti esposti dai giudici di primo grado.

L’affermazione si collega, e quindi trova contenuto, con quanto riportato nella motivazione della sentenza, in sede di svolgimento del processo, ove è precisato che la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto inammissibile il ricorso in quanto l’atto di contestazione era divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.

In particolare, va evidenziato che il giudice di appello ha ritenuto, così come il giudice di primo grado, che l’atto di contestazione delle sanzioni era divenuto definitivo e che quindi non poteva il contribuente prospettare motivi di doglianza che avrebbe dovuto proporre nei confronti dell’atto prodromico.

Questa considerazione ha costituito il profilo centrale sulla quale il giudice di secondo grado ha motivato ai fini del rigetto dell’appello e, conseguentemente, richiamandosi altresì alla pronuncia del giudice di primo grado, ha espresso il convincimento che la questione della mancanza di responsabilità solidale del contribuente dovesse essere assorbita dalla ritenuta definitività dell’atto presupposto.

Tale punto della motivazione non è meritevole di censura, in quanto tiene conto della circostanza che la notifica del suddetto atto presupposto, dal ricorrente ricevuto quale legale rappresentante, ha effetto anche nei suoi confronti, essendo la pretesa stata fatta valere nei suoi confronti mediante atto di cui ne aveva avuto conoscenza perché a lui notificato e dovendo quindi, in questi casi, proporre impugnazione al fine di contestare la propria autonoma responsabilità.

La mancata impugnazione dell’atto presupposto, quindi, anche da parte del contribuente ha comportato la non contestabilità, anche nei suoi confronti, della pretesa impositiva.

Con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato su diversi motivi di appello, in particolare: A) sul motivo con il quale aveva ritenuto illegittima la pronuncia di primo grado per avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’avviso di contestazione; B) sul motivo con il quale aveva sostenuto che l’iscrizione a ruolo era avvenuta prima che fosse accertata la non validità del condono; C) sul motivo di appello con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per avere pronunciato in relazione a nuovi temi di indagine introdotti dall’ufficio solo con memoria integrativa, peraltro tardivamente depositata; D) sul motivo di appello con il quale aveva evidenziato che, ove fosse ritenuto che con la cartella di pagamento si intendeva, implicitamente, rigettare la domanda di condono, le cartelle di pagamento avrebbero dovuto indicare, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, i presupposti di fatto e di diritto che avevano determinato l’ufficio a non ritenere valido il condono; E) sull’eccezione presentata in appello con la quale, avendo l’Ufficio finanziario, costituendosi, indicato le ragioni per le quali il condono non era valido, le stesse erano da considerarsi tardive e, in quanto tali, inammissibili in quanto ampliavano il thema decidendum.

Il motivo, non è fondato per quanto concerne le doglianze sub A), B), C) ed E) e la sua infondatezza comporta, in ragione della comunanza delle censure anche l’assorbimento del quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente imputa all’impugnata sentenza un vizio di omessa motivazione, in quanto “i secondi giudici non hanno minimamente spiegato le ragioni” per le quali avessero ritenuto di confermare la pronuncia di inammissibilità dei primi giudici, ancorché si fosse dedotto che “i motivi di doglianza indicati nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale riguardassero vizi propri dell’atto impugnato, e non del prodromico atto di contestazione”; si fosse contestato che la impugnata iscrizione a ruolo “fosse stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate ancor prima che quest’ultima assumesse alcuna decisione in ordine alla validità del condono presentato”; si fosse fatto rilevare che la decisione di primo grado si fondava “unicamente” su “un atto processuale dell’ufficio, la memoria integrativa” del 30.5.2006, “che era stato presentato il giorno prima dell’udienza di trattazione” e “con il quale erano stati introdotti nuovi temi di indagine”; si fosse contestato che era necessario che dalla cartella di pagamento dovessero comunque emergere “le ragioni per le quali l’istanza di definizione non fosse stata ritenuta valida”; si fosse eccepito che le questioni relative alla validità del condono non “potessero essere, comunque, oggetto di esame e costituire presupposto per la decisione”, trattandosi di eccezioni sollevate per la prima volta nel giudizio di appello solo nelle controdeduzioni.

A tal proposito, va osservato che dalla pregressa narrativa di fatto si evince che la cartella di pagamento impugnata traeva titolo da un’infruttuosa istanza di condono che la società, raggiunta dall’avviso di rettifica e di accertamento IVA per gli anni 1997 e 1998, aveva inteso presentare onde addivenire alla loro definizione secondo la L. n. 289 del 2002, art. 15.

Poichè, come si evince dalla parte motiva della sentenza impugnata, l’istanza di condono non aveva potuto trovare accoglimento sia in quanto risultava che era stata esercitata l’azione penale di cui i legali rappresentati della società avevano avuto conoscenza sia per incertezze in ordine al versamento iniziale effettuato sia, infine, per mancato versamento integrale di quanto dovuto, i carichi fiscali risultanti dai predetti atti impositivi erano stati iscritti a ruolo e la relativa cartella di pagamento era stata notificata al contribuente che la opponeva dapprima davanti alla Commissione tributaria provinciale e quindi, a seguito dell’inammissibilità dell’impugnazione da questa dichiarata, con l’appello alla Commissione tributaria regionale.

Il giudice territoriale, nel confermare il pronunciamento di primo grado e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione dichiarata in quella sede, ha motivato facendo rilevare che l’atto di constatazione era divenuto definitivo, in ragione della data della notificazione, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della L. n. 289 del 2002; peraltro, ha altresì precisato che, comunque, nella specie doveva trovare applicazione la preclusione di cui alla L. n. 289 del 2002, citato art. 15, comma 1 e che, infine, non risultava l’integrale versamento di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della procedura.

Sotto tale profilo, il giudice di appello ha mostrato di ritenere che iscrizioni e cartella andassero poste in stretta connessione con la vicenda del condono attivato dalla società e che la loro notifica fosse diretta conseguenza del mancato accoglimento dell’istanza di definizione ivi formulata.

Va precisato, passando così all’esame specifico delle due questioni che il ricorrente solleva con il motivo in disamina, lamentando che la Commissione tributaria regionale non si sarebbe pronunciata sul fatto che l’impugnazione era stata proposta per vizi propri della cartella e che l’iscrizione a ruolo era illegittima pendendo i termini per la definizione della lite potenziale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché non basta ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo” (21153/14; 20463/14; 5351/07). Il che si verifica, come pure chiarito da questa Corte, “quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (16856/14; 8329/12; 20311/11).

Ciò è quanto risulta avvenuto nel caso di specie, perché, pronunciandosi nei riferiti termini ovvero rilevando che iscrizioni e cartella erano state adottate in conseguenza della mancata definizione del condono, il giudice di seconde cure ha non solo confermato la pronuncia di inammissibilità emanata in primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in forza della definitività degli atti impositivi per mancata impugnazione (in tal modo, disattendendo implicitamente la tesi che i vizi fatti valere nei confronti di quanto oggetto di impugnazione avanti a sè fossero vizi propri dell’atto impugnato) ma ha inteso più esattamente rimarcare l’assunto mettendo in chiaro, proprio nel dare atto della sequenza procedimentale che lega nella specie la mancata definizione della procedura di condono all’adozione degli atti impugnati, che quanto denunciato dal ricorrente non concretava nessun vizio proprio dei medesimi, dal momento che l’iscrizione a ruolo delle somme chieste in pagamento con le cartelle era nella specie dipesa dall’infruttuosità dell’istanza di condono.

In tal modo, la pronuncia censurata si vale, dunque, in parte qua, di un’impostazione logico-giuridica che, mentre mette al centro della decisione il nodo del condono non perfezionatosi, implicitamente si pronuncia pure sui diversi motivi di censura della parte, respingendole.

Il contribuente si duole altresì, dell’omessa pronuncia in cui la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa riguardo alla duplice contestazione da esso sollevata con riguardo alla memoria integrativa prodotta dall’Ufficio il giorno prima dell’udienza di discussione in primo grado e con riguardo alle eccezioni in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di condono opposte dall’ufficio solo in sede di appello.

Anche sotto questo profilo la decisione impugnata non merita censura.

Entrambe le doglianze non sono invero estranee al thema decidendi fatto proprio dalla Commissione tributaria regionale allorché, nel percorso argomentativo che l’ha condotta a rigettare l’appello della parte, ha ritenuto di dover ribadire l’inammissibilità dell’impugnativa dichiarata in primo grado per la definitività degli atti impositivi, sul rilievo che essi erano divenuti tali perché la procedura di condono non era giunta a buon fine. Più esattamente, con l’una si eccepisce l’irritualità della memoria integrativa e, dunque, l’inutilizzabilità ai fini della decisione degli argomenti che vi sono esposti ovvero che l’istanza di condono presentata dalla parte non era stata accolta e che il mancato accoglimento non abbisognava di un formale provvedimento di diniego; con l’altra si deduce la tardività delle eccezioni dell’Ufficio finanziario e, dunque, non diversamente, la inutilizzabilità ai fini della decisione del fatto che il condono non avesse potuto trovare accoglimento a mente della preclusione stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1 e dell’irregolarità dei versamenti.

Le stesse, dunque, introducono, pur se in funzione di sconfessarne ogni ricaduta sul caso concreto, temi decisionali che evocano in modo più che diretto lo scenario argomentativo del condono, quello stesso scenario che il giudice d’appello ha mostrato di voler percorrere per affermare, rigettando il gravame, che gli atti impositivi erano nella specie divenuti definitivi a causa del mancato accoglimento dell’istanza di condono.

Anche in questo caso va richiamata la già ricordata giurisprudenza di questa Corte in tema di pronuncia implicita, dal momento che in quella affermazione del giudice d’appello si rispecchia l’implicito rigetto pure delle doglianze in parola, risultando esse evidentemente incompatibili sotto un profilo logico-giuridico con il fatto positivamente ritenuto da quel giudice che intanto potesse riconoscersi la definitiva degli atti prodromici in quanto se ne potesse escludere la condonabilità.

Sempre con il motivo in esame e sempre quale censura per vizio di omessa pronuncia il contribuente lamenta sub d) che sarebbe mancata ogni statuizione della CTR in ordine all’eccepita carenza di motivazione delle cartelle oggetto di impugnativa, per non avere la stessa precisato che la sua emanazione derivava dal mancato accoglimento dell’istanza di definizione proposta dalla società.

A tal proposito, deve osservarsi che è incontestato che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della definitività degli atti prodromici, notificati al ricorrente, sicchè lo stesso era a conoscenza delle ragioni della pretesa.

Circa la rilevata omessa indicazione delle ragioni per le quali il condono non aveva avuto esito positivo, va altresì precisato che secondo questa Suprema Corte la notifica della cartella emessa per il recupero dell’imposta equivale a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono” (Cass. civ., nn. 7673/12; 11458/12), il che comporta la non necessità di motivare, come invece sostenuto dal ricorrente, sulle ragioni del diniego del condono;

Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare in ordine alla data di notifica dell’atto di contestazione delle violazioni poste a base dell’iscrizione a ruolo impugnata, in quanto pur avendo accertato che l’atto di contestazione era stato notificato il 19 ottobre 2002, dalla documentazione dallo stesso prodotta si evinceva che la notifica era stata compiuta il 27 dicembre 2002.

Con il settimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, per avere implicitamente ritenuto che la notifica dell’atto ad uno dei destinatari (cioè la notifica dell’atto in data 19 ottobre 2002 all’amministratore giudiziario della società, quale autore della violazione) facesse decorrere il termine di impugnazione anche nei confronti del ricorrente (cui l’atto era stato notificato il 27 dicembre 2002).

Con l’ottavo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, per non avere considerato che, essendo stato l’atto di contestazione notificato al contribuente in data 27 dicembre 2002, in applicazione della suddetta previsione normativa, il termine per la proposizione dei ricorsi avverso gli atti non definitivi e non ancora impugnati alla data dell’1 gennaio 2003 era prorogato al 19 aprile 2004.

Con il nono motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia per non corretta individuazione degli atti presupposti che erano divenuti definitivi sia per non avere indicato in che data l’atto presupposto era divenuto definitivo.

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitamente, sono inammissibili.

La censura con essi proposta è estranea alla ratio decidendi sulla cui base la Commissione tributaria regionale ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado e la stessa non intercetta le ragioni ispiratrice del pronunciamento impugnato.

I giudici d’appello hanno ritenuto che, nella specie, sussisteva una causa ostativa al perfezionamento dell’istanza di condono, rappresentata dalla circostanza, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1, che il legale rappresentante della società aveva avuto formale conoscenza dell’esercizio nei suoi confronti dell’azione penale in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000. La pronuncia censurata, invero, oltre a evidenziare che la notifica della cartella (rectius dell’atto di contestazione) era comunque avvenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, ha, comunque, precisato le ragioni per cui il condono effettuato dalla società non poteva dirsi valido per violazione dell’art. 15, comma 1) della medesima legge.

Ha, quindi, specificamente valorizzato questo presupposto, che rendeva del tutto inconferente la data di notificazione degli atti prodromici, e su di esso ha basato la propria decisione.

Sicchè, pur non astenendosi dall’affrontare il tema aperto dalle doglianze qui sollevate, il giudice di appello mostra dunque di seguire un itinerario motivazionale per pervenire alla conclusiva affermazione della definitività degli atti prodromici, così attingendo ad una ratio decidendi che prescinde chiaramente dall’interrogativo se essi fossero ancora impugnabili o meno al tempo dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, evocato invece dalle doglianze del ricorrente, dirimente risultando infatti nel suo ragionamento il dato costituito dal fatto che per la preclusione di cui al citato art. 15 quegli atti non fossero condonabili.

Con il decimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto, pur avendo ritenuto che delle obbligazioni sociali poteva rispondere, in solido con la società, anche il rappresentante legale, non ha disposto la sospensione del giudizio, avendo avuto conoscenza del fatto che era pendente la controversia proposta dalla società “il Faro srl”.

Il motivo è inammissibile.

Con lo stesso sono genericamente espressi motivi di doglianza senza, tuttavia, specificare, nel rispetto del principio di autosufficienza, la natura della controversia in relazione alla quale sussisteva la situazione di pregiudizialità necessaria che avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre la sospensione.

Con il dodicesimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per falsa applicazione e violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1, non potendo essere applicata con riferimento ad un soggetto (la società “il Faro sc.r.l.”) nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale e della quale non era stato dedotto che avesse avuto formale conoscenza dell’azione penale che era stata esercitata nei confronti di altro soggetto (i legali rappresentanti della società cooperativa); inoltre, la disposizione risulterebbe violata laddove ha ritenuto che, ai fini dell’inammissibilità di cui all’art. 15, fosse sufficiente che, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale, avesse conoscenza il soggetto nei cui confronti era stata esercitata l’azione penale e, non anche, invece, il contribuente il cui accesso al condono risultava inibito.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, “in tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poichè non è necessario che l’indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l’esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società” (20088/14; 10499/14; 19862/12).

Con il dodicesimo motivo si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), per non avere specificamente indicato sulla base di quali elementi ha ritenuto che i legali rappresentanti della società cooperativa “il Faro” avevano avuto formale conoscenza, già anteriormente all’istanza di definizione, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale.

Il motivo è inammissibile.

Con lo stesso, in realtà, non si sviluppa una concreta critica alla decisione impugnata, ma intende, segnatamente contestando l’operatività della preclusione nel caso di specie, sollecitare la rinnovazione di un accertamento di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito. La doglianza si sottrae pertanto al sindacato di questa Corte che non è giudice del fatto sostanziale e non può scrutinare la legalità della decisione se non per motivi specifici in grado di consentire l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (22454/14; 185/14; 20652/09).

Inoltre, si evidenzia che la pronuncia aveva ritenuto ostativo al condono non solo la circostanza relativa all’esercizio dell’azione penale, ma anche l’irregolarità del versamento della prima rata, profilo sul quale parte ricorrente non svolge alcuna ragione di censura.

Preme evidenziare, in ogni caso, che fa stato, in questa sede, la pronuncia di questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 5, Sent., 17 aprile 2015, n. 7867) che si è pronunciata sul ricorso proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Il Faro avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento notificate a seguito di avvisi di rettifica e di accertamento per Iva anni 1997 e 1998.

In particolare, tenuto conto che la pretesa fatta valere all’odierno ricorrente deriva dalla medesime ragioni di contestazione prospettate nei confronti della società cooperativa, di cui lo stesso era stato legale rappresentante, assume rilevanza il fatto che, ai nostri fini, la suddetta pronuncia ha reso definitivo l’accertamento compiuto dalla Commissione tributaria regionale che aveva negato ogni effetto estintivo all’istanza di condono presentata dalla medesima in forza di un documento (il certificato dei carichi pendenti) attestante nei confronti del ricorrente la preclusione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1.

Tale accertamento, pertanto, fa venire meno ogni ragione di censura proposte dal ricorrente con il presente motivo.

In conclusione, il ricorso è infondato, con conseguente rigetto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 6.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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