Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.R. elettivamente domiciliato in Roma, via Po, n. 9,

nello studio dell’avv. Francesco Napolitano; rappresentato e difeso

dall’avv. Manuel Seri, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/1/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona, depositata in data 11 marzo 2010;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 luglio 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per il controricorrente l’avv. Manuel Seri;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 98/4/2007 la Commissione Tributaria di Macerata accoglieva il ricorso proposto dal Notaio M.R. avverso l’avviso di liquidazione a lui personalmente notificato in relazione alle maggiori imposte ritenute dovute per essersi esclusa l’applicabilità delle invocate agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto nella specie si trattava di un piano particolareggiato per il centro storico approvato in data 27.4.1979, ovvero oltre il termine indicato dalla L. n. 457 del 1978, art. 34, per attribuire valenza di piani di recupero ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Veniva accolta la tesi del ricorrente circa la natura non principale dell’imposta richiesta all’Ufficiale rogante, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo che la natura complementare dell’imposta da affermarsi in relazione al fatto che l’Ufficio non aveva corretto un errore commesso in sede di liquidazione sulla base degli elementi dell’atto sottoposto a registrazione, ma aveva operato una diversa qualificazione giuridica degli elementi in base ai quali era stata richiesta l’agevolazione richiedeva un vero e proprio accertamento.

Per la cassazione di tale decisione l’Ufficio propone ricorso, affidato a 4 motivi, cui il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, e D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, per aver la CTR erroneamente escluso la legittimazione passiva del notaio, pur trattandosi di imposta la cui erronea determinazione era desumibile dall’atto.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso la CTR ogni statuizione in merito all’inapplicabilità delle agevolazioni richieste.

2.2 La terza censura attiene alla violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, e L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28.

2.3. – Si duole infine la ricorrente della violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497.

3. Il primo motivo è infondato, le successive censure rimangono assorbite.

4. Deve rilevarsi che nella specie la richiesta dell’Ufficio al notaio rogante risulta scaturita dalla ritenuta impossibilità di equiparare, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione richiesta, l’inserimento dell’immobile in una zona di recupero al piano di recupero di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss.. Trattasi all’evidenza di un giudizio inerente all’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle agevolazioni non risultante puramente e semplicemente dall’esame dell’atto, ma conseguito all’esito di una valutazione di natura squisitamente giuridica, la quale, comportando una sorta di mediazione culturale, costituisce un filtro rispetto alla mera rilevabilità, sulla base degli elementi desumibili dall’atto – da intendersi come errori o omissioni di immediata percettibilità, ovvero elementi di natura oggettiva di indiscutibile portata della debenza di una maggiore imposta.

Vale bene richiamare, in proposito, il principio affermato da questa Corte, secondo cui in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l’imposta di registro liquidata dall’ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118) in relazione all’acquisto della “prima casa”, applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non di lusso dell’immobile trasferito), va qualificata come imposta “complementare”, non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell’imposta “principale” (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell’imposta “suppletiva” (in quanto, rivedendo “a posteriori” il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

Avuto riguardo alle difficoltà di natura ermeneutica inerenti alla questione dedotta, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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