Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 01/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11418-2012 proposto da:

CO.MI. DI P. G. S. L. & C. SAS, elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2018 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della CO.MI. sas avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 avendo accertato:

– maggiori redditi di impresa per circa Euro 176.000 e Euro 256.000 rispettivamente con conseguente ricalcolo del reddito da imputare ai soci;

– una maggiore produzione netta, per circa Euro 333.000 e Euro 429.000 rispettivamente, ai fini di determinazione dell’Irap;

– l’omessa registrazione di operazioni nonchè l’effettuazione di acquisti senza fattura, con conseguente maggiore Iva per circa Euro 87.000 e Euro 104.000 rispettivamente.

In conseguenza, intimava alla società il pagamento di Irap ed Iva, comminando le relative sanzioni. Inoltre, emetteva separati avvisi di accertamento notificati ai tre soci con il ricalcolo di maggiore Irpef, oltre addizionali e sanzioni.

Impugnati tali avvisi da parte della società e dei tre soci, D.M.G., S.L. e P.G., la CTP li dichiarava tutti illegittimi poichè basati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza trasmesso alla Agenzia delle Entrate senza autorizzazione della Autorità Giudiziaria, ancorchè fosse stato accertato un comportamento penalmente rilevante. Riteneva assorbite tutte le altre questioni.

Proposto appello, la CTR ribaltava tale decisione escludendo l’invalidità dell’accertamento, ritenendo invece regolare l’attività di verifica della Guardia di Finanza ed adeguata la motivazione degli avvisi di accertamento per relationem a processi verbali di constatazione portati a conoscenza delle parti interessate.

Nel merito, riteneva dimostrata la riferibilità dei movimenti bancari dei soci alle attività della società sia in presenza di una società con una formazione ristretta che per la corrispondenza tra le movimentazioni, tenuto conto della assenza di altri introiti regolari dei soci che potessero giustificare in via alternativa le attività sui loro conti. Individuava solo un errore degli imponibili accertati per il 2003, riducendo di conseguenza l’accertamento.

La società Co.mi Sas ed i soci S.L. e P.G. propongono ricorso con il quale deducono:

1 – Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51; Art. 360 c.p.c., n. 3. Si contesta che siano stati valutati ai fini della ricostruzione dei redditi non i movimenti bancari sui conti della società ma sui conti dei soci.

2 – Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 4. I giudici avrebbero violato il citato principio “avendo deciso per la legittimità degli atti accertati perchè, a suo dire, rispettosi dei parametri normativi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, laddove, tuttavia, le parti non avevano eccepita la illegittima applicazione dell’art. 37 predetto, quanto, invece, l’omessa applicazione dello stesso, concretizzandosi, così, all’evidente mancata corrispondenza tra chiesto il pronunciato”.

3 – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR ha sindacato il contenuto della perizia prodotta in giudizio dei ricorrenti nonostante non fosse stata contestata dalla controparte.

4 – Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 133 del 1999, art. 25; art. 360 c.p.c., n. 3. La norma utilizzata per contestare quali costi non inerenti le sponsorizzazioni di due associazioni sportive è stata erroneamente applicata in quanto non è affatto dimostrato che le associazioni in questione rientrassero tra quelle che fruiscono di un regime di agevolazione fiscale.

5 – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 3.

Il giudice ha effettuato un “controllo probatorio” sulle circostanze riferite dalla perizia di parte in assenza di alcuna contestazione dell’Agenzia delle Entrate.

6 – Insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio; art. 360 c.p.c., n. 5. La motivazione è insufficiente in relazione alla prova offerta con la perizia di parte.

Con proprio controricorso D.M.G. aderisce ai motivi degli altri ricorrenti.

Si è costituita con proprio controricorso la Agenzia delle Entrate, con analitica contestazione dei motivi del ricorso principale.

Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso si caratterizza per essere particolarmente ed inutilmente prolisso per la più volte reiterata ripetizione del contenuto degli atti processuali, senza alcun collegamento ai pochi – e di ben difficile reperimento nel contesto di tale contenuto caotico – argomenti riferibili alla critica della decisione impugnata. Lo stesso ricorso, a parte considerarne la radicale inidoneità ad introdurre il giudizio di legittimità, è comunque complessivamente inammissibile per la genericità delle contestazioni della sentenza della CTR e, comunque, per la palese infondatezza degli argomenti.

Il primo motivo è del tutto generico nel sostenere che sarebbe precluso alla Amministrazione effettuare verifiche, alle condizioni date, sui conti correnti dei soci per evidenziare loro disponibilità economiche da rapportare ai redditi occultati dalla società; peraltro la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato quale sia la base normativa che autorizza tale tipologia di accertamenti.

Il secondo motivo, con il quale si contesta che la sentenza abbia ritenuto la corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 “di cui…non si era mai eccepita… una violazione, quanto, piuttosto, una omessa applicazione, da parte dell’Ufficio” è infondato in quanto non vi è alcuna preclusione che impedisca al giudice la individuazione della norma applicabile.

Il terzo motivo, con il quale si afferma che l’organo giudicante, in assenza di contestazioni specifiche sul contenuto della perizia di parte, non avrebbe potuto contestare la relativa ricostruzione dei fatti e svolgere un “controllo probatorio”, è manifestamente infondato trovando applicazione il comune principio del libero convincimento del giudice che non consente di ritenere nei suoi confronti vincolante la valutazione del perito di parte.

Il quarto motivo è inammissibile: correttamente sono stati ritenuti non deducibili i versamenti fatti ad associazioni sportive senza il rispetto delle regole relative. La questione posta dalla ricorrente, ovvero se tali associazioni sportive rientrassero o meno tra quelle di cui alla L. n. 133 del 1999, art. 25, è del tutto irrilevante ai fini di escludere la violazione in questione.

Il quinto motivo è inammissibile affermandosi, anche in questo caso in modo del tutto assertivo, un principio del tutto inesistente quanto al vincolo per il giudice di attenersi alla ricostruzione dei fatti del perito di parte.

Il sesto motivo si duole genericamente di presunti errori di valutazione dei giudici di merito, concludendo per la insufficienza della motivazione, senza in alcun modo indicare quali siano i profili specifici di errore, essendo anche questo motivo sostanzialmente limitato ad una lunga ma irrilevante ripetizione della storia del processo.

I ricorrenti vanno condannati, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio in favore della Agenzia delle Entrate. Le spese, invece, possono essere compensate nei confronti di D.M.G. che, chiamata in causa per questa fase, si è limitata ad una generica adesione al ricorso principale senza, quindi, dare causa a tale fase contenziosa.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in Euro 5000 oltre le spese prenotate a debito; compensa le spese nei confronti di D.M.G..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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