Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31547/2019 proposto da:

Z.Q., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONA ALESSIO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE

GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1532/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Z.Q., cittadina (OMISSIS), impugnava la decisione di diniego della commissione Territoriale di riconoscimento della protezione internazionale sede di Roma, che non aveva riconosciuto nessuna delle tre forme di protezione richieste per mancanza di credibilità delle vicende narrate.

Con Decreto di rigetto il Tribunale di Roma confermava la tesi della Commissione territoriale evidenziando che appariva inverosimile la storia sottesa al motivo per cui la richiedente aveva lasciato il proprio paese, ovvero la sua condizione di cittadina cinese, cristiana della Chiesa (OMISSIS) e in quanto tale, esposta al rischio di persecuzioni da parte del governo cinese e all’arresto.

Sul presupposto della non credibilità delle circostanze narrate dalla signora Z., il Tribunale di Roma respingeva anche le domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1532 del 4 marzo 2019.

2. Ricorre avverso detta sentenza la signora Z.Q. con 1 motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Considerato

che:

5. Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 – violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria (pp. 8-9).

Lamenta che il giudice di appello avrebbe errato perchè ha negato la concessione del permesso umanitario in quanto ha ritenuto inattendibile la storia personale della ricorrente, sotto profilo di rischio personale, della mancata allegazione e prova di diversi profili di vulnerabilità. Pertanto ha ritenuto l’inattendibilità del racconto assorbente ai fini del decidere. A fronte di ciò il giudice ornetteva qualunque attività istruttoria tesa a verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza della ricorrente, l’avvenuta integrazione sociale, nonchè le sue condizioni di salute.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha evidenziato molteplici profili di criticità e inverosimiglianza del racconto della cittadina cinese affermando che il racconto fatto alla commissione è imperniato prevalentemente su vicende che avrebbero interessato più direttamente una zia della richiedente arrestata nel (OMISSIS) per la propria professione di fede e liberata nel (OMISSIS) a seguito del pagamento di una cauzione. Ritiene la corte che il percorso di conversione è descritto dalla richiedente in maniera superficiale e pieno di contraddizioni (cfr. pag. 3 e 4 sentenza impugnata). In particolare, il giudice del merito si sofferma sulla riferita mancata identificazione di quest’ultima da parte delle autorità aereoportuale di polizia (cfr. pag. 3 sentenza). Ebbene il motivo è ai limiti dell’apoditticità e non si raffronta con nessuno dei predetti rilievi della sentenza.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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